Le funzioni del CREL - Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro
Il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL) è l'autonomo organismo regionale di consultazione e confronto delle rappresentanze più significative del mondo dell'economia e del lavoro, in ordine agli atti normativi e di programmazione e alle questioni di maggiore rilevanza per l'assetto economico della regione.
Il CREL è stato istituito con legge regionale 26 giugno 2008, n. 15 "Disciplina del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL)" successivamente modificata con lr 15 luglio 2008, n. 21. Il Regolamento interno del CREL, approvato nella seduta del 18 maggio 2009, ne regola i lavori.
Il CREL è stato istituito con legge regionale 26 giugno 2008, n. 15 "Disciplina del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL)" successivamente modificata con lr 15 luglio 2008, n. 21. Il Regolamento interno del CREL, approvato nella seduta del 18 maggio 2009, ne regola i lavori.
- A) Il CREL esercita, ai sensi dell'articolo 30 dello Statuto regionale, l'iniziativa delle leggi regionali.
- B) Esprime pareri obbligatori sulle proposte di legge e sugli altri atti all'esame dell'Assemblea Legislativa regionale concernenti:
- Il bilancio di previsione e gli altri atti di programmazione economico-finanziaria compresi quelli in materia di tributi e tariffe regionali;
- Gli atti di programmazione e pianificazione generale e settoriale;
- Gli atti di indirizzo alla Giunta regionale nelle materie economiche e del lavoro;
- C) Esprime i pareri richiesti dall'Assemblea e dalla Giunta regionale sugli atti di rispettiva competenza di particolare rilevanza economico-sociale, diversi da quelli di cui alla lettera B). Fra questi pareri sono ricompresi anche quelli riguardanti gli atti di programmazione, di piano e di programma operativo regionale concernenti l'attuazione delle politiche comunitarie.
- D) Il CREL può richiedere di essere sentito in merito alle proposte di legge e agli atti diversi da quelli indicati alle lettere B) e C).
- E) Il CREL di propria iniziativa o su richiesta dell'Assemblea e della Giunta può compiere indagini e studi nelle materie di competenza.
- F) Il CREL partecipa, su richiesta delle Commissione Assembleari, alla valutazione degli effetti prodotti dalle politiche regionali secondo le modalità indicate dal Regolamento interno dell'Assemblea.
- G) il CREL presenta all'Assemblea legislativa regionale un rapporto annuale sulla propria attività.