Art. 15 dello Statuto e art. 10 del Regolamento interno
L'Ufficio di presidenza coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni. Garantisce il rispetto delle norme del regolamento. Cura l'insediamento e il funzionamento delle commissioni e mantiene i rapporti con i gruppi consiliari. Amministra i fondi assegnati al consiglio sul bilancio regionale, formula le proposte concernenti l'organizzazione degli uffici e adotta i provvedimenti necessari per l'amministrazione del personale. Esercita le altre attribuzioni previste dallo Statuto, dal regolamento e dalle leggi regionali.