Resoconto seduta n.34 del 20/06/2006
La seduta riprende alle 15,45



Ordine dei lavori

PRESIDENTE. Propongo di iniziare i lavori a partire dalle relazioni di maggioranza e di minoranza sulla proposta di legge regionale n. 98. Finito il dibattito, potremmo cominciare a votare. Siete d’accordo? Purtroppo questa mattina abbiamo commesso un piccolo errore: quello di interrompere la seduta antimeridiana e di rimandare il voto alla seduta pomeridiana. L’aula non si compone mai iniziando dal voto, perché i consiglieri che entrano, vedono che non ci sono i lavori in corso, escono e il numero legale non si raggiunge mai. Propongo quindi di iniziare i lavori con la discussione generale sulla proposta di legge n. 98, di finire il dibattito e quindi di votare.

(Così rimane stabilito)



Proposta di legge (Discussione generale): «Modificazioni alla legge regionale 28 aprile 1994, n. 15: Norme per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette» Comi (98)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la proposta di legge n. 98, ad iniziativa del consigliere Comi, che ha la parola quale relatore di maggioranza.

Francesco COMI. La presente proposta di legge nasce a seguito del confronto con le comunità locali del futuro Ente parco del Conero per risolvere alcune questioni amministrative che sono state eccepite dai sindaci. In particolare modifichiamo due articoli della legge regionale 15 relativa alla istituzione e gestione delle aree naturali protette. Due articoli che, se non modificati rischiano di creare problemi all’attività di governo dei Comuni. In particolare, con la modifica all’art. 8, comma 5, noi andiamo a risolvere un problema di applicazione delle norme inerenti le opere prescritte negli strumenti regolatori.
La norma così come era stata inizialmente concepita nella accezione letterale, voleva promuovere norme di salvaguardia per tutelare il territorio. Così come invece è oggi, rischia di essere tradita la sua ratio ispiratrice iniziale.
In particolare la norma prevede che l’adozione del piano del parco determina l’applicazione delle misure di salvaguardia consistenti nella sola possibilità di eseguire interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di risanamento conservativo sugli edifici esistenti. Tale norma aveva ed ha la sua ragione di essere solo nell’ipotesi di adozione per la prima volta di un piano del parco relativo al territorio in cui è stata istituita l’area naturale protetta. Nel caso in cui invece, sia necessario apportare delle varianti ad un piano del parco preesistente o si debba adottarne uno nuovo, la norma, così come erroneamente formulata, impedisce di fatto la realizzazione anche degli interventi previsti nel piano esistente e confermati in quello adottato.
Quindi, di fatto paralizza tutta l’attività di governo, sia pure largamente condivisa dagli enti, sia pure contenuta nelle norme prescrittive indicate dalle norme di salvaguardia.
Con l’intervento normativo in esame si consente, anche in analogia con le norme di salvaguardia relative agli strumenti urbanistici comunali, la realizzazione di tutti quegli interventi compatibili sia con il piano previgente sia confermati nel nuovo piano del parco adottato.
Questa obiezione era stata formulata unanimemente dagli enti locali coinvolti che abbiamo audito nella IV Commissione nell’ambito dell’audizione relativa alla istituzione dell’ente parco.
L’altra previsione normativa che si intende modificare è quella contenuta nell’art. 15, sempre della legge 15. Quell’articolato stabiliva che il piano del parco ha valore di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali e urbanistici di qualsiasi livello. Pertanto esso diventa immediatamente vincolante nei confronti dei soggetti pubblici e privati.
L’applicazione della norma in questione ha generato diversi problemi: difficoltà applicative, conflitti di competenza, contrasti tra strumenti e funzioni di pianificazione urbanistica e locale. Soprattutto ha rischiato e rischia di mortificare il ruolo e l’autonomia locale, senza coinvolgerla. Infatti, questa norma che è mutuata dalla legislazione nazionale, in presenza di aree protette di limitate dimensioni territoriali, consente una gestione. Quando per esempio una comunità di un parco coincide con un solo Comune — ad esempio nella nostra regione l’ipotesi è quella del parco del Monte San Bartolo — è possibile che, di concerto con il Comune interessato, il piano del parco abbia natura e contenuti tipici di un piano regolatore. Nel caso invece di un ambito territoriale più complesso, dove lo strumento urbanistico e il piano del parco non coincidono con un Comune ma con più Comuni — nel caso del parco nazionale c’è la coincidenza con ben 18 Comuni — diventa più difficile definire un piano per un’area così ampia, senza inevitabili problematiche di gestione nei rapporti tra i Comuni e l’ente parco.
Per risolvere tale difficoltà, la proposta di legge in esame prevede di considerare il piano del parco come sovraordinato agli strumenti urbanistici, senza però la possibilità di coinvolgere i Comuni. Quindi ai Comuni non è negata la possibilità, ragionevole, di interferire e di gestire insieme all’ente parco lo strumento urbanistico.
Questo ha un valore solo se concertato e condiviso da tutti.
Con queste due norme noi riusciamo ad ovviare a problemi interpretativi ed applicativi che ci sono stati eccepiti, soprattutto in questi ultimi mesi, dai Comuni tutti di quel territorio.

PRESIDENTE. Ha la parola il relatore di minoranza, consigliere Lippi.

Leonardo LIPPI. Rinuncio alla relazione.

PRESIDENTE. Vi sono interventi? Non vi sono interventi.

Lidio ROCCHI. Il rinvio di questa legge, non è possibile?

PRESIDENTE. Per quello che capisco, su questa legge non c’è neanche grande discussione: il relatore di minoranza ha addirittura rifiutato di fare la relazione.

Lidio ROCCHI. Il problema è che non possiamo presentare emendamenti, come avevamo stabilito nell’ultimo Consiglio. Sono state inserite due associazioni, ma è stata dimenticata la terza, quindi chiedo il rinvio di questa proposta, in modo che possiamo presentare un emendamento che possa significare l’inserimento di altra federazione, quella dei cacciatori.

Marco AMAGLIANI. Non sappiamo di cosa stiamo parlando. Già sarebbe la seconda volta che inopportunamente rinviamo una proposta di legge che serve soltanto a garantire la possibilità che in quelle aree, una volta approvata la variante al piano del parco, si possa almeno intervenire in termini di manutenzione ordinaria, che è altra cosa rispetto alla costituzione dell’Ente parco che abbiamo già deciso. Si può essere d’accordo o non d’accordo, ma quella è una discussione chiusa. Noi stiamo discutendo delle modifiche alla legge 15. Alla proposta di legge di cui parla il consigliere Rocchi io ho addirittura replicato, quindi quella è chiusa. Se non mandiamo avanti questa, blocchiamo qualsiasi possibilità, in quei comuni, di intervenire anche in termini di manutenzione ordinaria. E’ un’altra cosa.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta per cinque minuti.

La seduta, sospesa alle 16,00,
riprende alle 16,25

PRESIDENTE. Ha la parola, per dichiarazione di voto, il consigliere Lippi.

Leonardo LIPPI. Questo provvedimento va a interferire su una complessità di vincolo che la legge 15 aveva creato nell’attuazione dei programmi degli enti locali che risiedono all’interno del parco del Conero, è giusto dare una risposta concreta alle autonomie locali che con forza hanno richiesto questo provvedimento come l’assessore ha illustrato più volte anche in Commissione. Naturalmente questa è solo un’azione puntiforme, bisogna riattivare una revisione generale di questa legge, quindi chiedo all’assessore un impegno a rivedere tutta la norma della legge 15 in maniera da verificare la potenzialità di queste aree vincolate fortemente, in modo che diventino anche aree di interesse produttivo ed economico, non come sfruttamento selvaggio ma con una cultura nuova della gestione di beni ambientali che sono stati conservati dai nostri agricoltori, che oggi sono diventate aree di sviluppo, e parlo delle aree interne come il parco dei Sibillini e gli altri parchi delle aree interne.
L’area più compromessa, dove c’è un’interferenza antropologica forte con iniziative economico-produttive molto presenti ha bisogno di un’attenzione maggiore, ma non possiamo dimenticarci quelle aree che oggi possono offrire un’alternativa forte di sviluppo anche dell’interno,, vista la ricostruzione a seguito del sisma e la disponibilità di contenitori per dare una risposta anche economica a quelle aree ormai in via di abbandono.

PRESIDENTE. Ha la parola il consigliere Capponi.

Franco CAPPONI. Noi riteniamo questa modifica della legge 15 sostanzialmente positiva rispetto al regime eccessivamente vincolistico che aveva improntato la gestione della vecchia legge. Ritengo comunque che questo non sia sufficiente a snellire tutte le procedure, soprattutto per l’accelerazione, che deve avvenire oggi anche nelle aree protette, delle attività economiche possibili. Per accelerare tutto quello che è programmazione, gestione del territorio, secondo me questa legge va rivista totalmente. E’ un impegno che come forze della Casa delle libertà porteremo avanti nel breve periodo, quindi la nostra dichiarazione di voto è di astensione, perché riteniamo positiva questa modifica ma non esaustiva della agibilità della legge e della necessità che c’è di snellire e di migliorare la legge 15.

PRESIDENTE. Ha la parola il consigliere Comi.

Francesco COMI. Esprimo il voto favorevole a questa proposta di legge, con una considerazione. L’intervento non è generale sulla legge 15 ma è un intervento puntuale che va a risolvere due questioni sollevate dalle comunità locali, quindi un intervento più tecnico che politico, di politico c’è poco in questa proposta. Per questo è accoglibile l’atteggiamento del centro-destra, meno l’astensione di Forza Italia, visto che questa sollecitazione veniva anche dai sindaci dello stesso partito. E’ condivisibile anche l’impegno a lavorare subito per modificare l’impianto della legge 15, perché solo attraverso la legge 15 potremo omogeneizzare e uniformare le varie ed eterogenee forme di gestione del sistema regionale delle aree naturali protette. Per arrivare a concretizzare l’obiettivo della Giunta regionale di definire una programmazione regionale coerente attraverso una uniforme organizzazione ordinamentale delle aree naturali protette, occorrerà intervenire non solo modificando la natura giuridica del soggetto che le gestisce, ma anche modificando, e seriamente, la legge regionale 15. Ad esempio, se nella legge regionale 15 si specifica meglio la composizione dell’organo di governo dell’ente parco, non sarà poi necessario, ogni volta, andare a fare ragionamenti diversi sui singoli enti parco che andremo a modificare.

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli articoli.
Articolo 1. Lo pongo in votazione.

Il Consiglio approva

Articolo 2. Lo pongo in votazione.

Il Consiglio approva

Pongo in votazione il coordinamento tecnico.

Il Consiglio approva

Pongo in votazione la proposta di legge n. 98.

Il Consiglio approva

La seduta è tolta.


La seduta termina alle 16,35