Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1971, n. 1
Titolo:Istituzione delle tasse sulle concessioni regionali
Pubblicazione:(B.u.r. 16 dicembre 1971, n. 5)
Stato:Abrogata
Tema: FINANZA
Settore:TRIBUTI
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 11, l.r. 15 aprile 1980, n. 20.

Sommario





Sono istituite le tasse sulle concessioni regionali con effetto dalla data di entrata in vigore delle leggi che regolano il passaggio alla Regione Marche delle funzioni relative a ciascuna materia indicata nell'art. 117 della Costituzione.


Le tasse si applicano agli atti e provvedimenti adottati dalla Regione Marche nell'esercizio delle sue funzioni e corrispondenti a quelli indicati nelle tabelle A e B annesse al Testo Unico delle leggi in materia di tasse sulle concessioni governative approvato con D.P.R. 1º marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni.
In conformità al disposto dell'art. 3, comma 3º, della legge 16 maggio 1970, n. 281, l'atto amministrativo emesso da una diversa Regione, per il quale sia stata pagata la relativa tassa di concessione regionale, non è soggetto alla analoga tassa stabilita dalla Regione Marche, anche se l'atto medesimo spieghi i suoi effetti nel territorio di quest'ultima.


Le tasse sono fissate in misura pari a quelle erariali previste dalle tabelle A e B annesse al Testo Unico approvato con D.P.R. 1º marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni.


In conformità al disposto dell'art. 3, comma 4º, della legge 16 maggio 1970, n. 281, all'accertamento, liquidazione e riscossione delle tasse provvedono, per conto della Regione, gli Uffici competenti ad eseguire le dette operazioni - ciascuno nell'ambito della rispettiva circoscrizione territoriale - per le tasse di concessione governativa di cui al Testo Unico approvato con D.P.R. 1º marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni.


Ai sensi dell'art. 6, commi 3º e 4º, della legge 16 maggio 1970, n. 281, per le infrazioni alle norme relative alle tasse sulle concessioni regionali il Presidente della Giunta Regionale applica, con provvedimento motivato, le sanzioni amministrative previste dal Testo Unico approvato con D.P.R. 1º marzo 1961, n. 121.


Il ricorso in via amministrativa sulle questioni relative alla applicazione dell'imposta è deciso dal Presidente della Giunta Regionale.
Il ricorso, redatto su carta legale, deve essere firmato dall'interessato o da un suo delegato.
Il ricorso, indirizzato al Presidente della Giunta Regionale, è presentato all'Amministrazione regionale personalmente dall'interessato - o da un suo incaricato - al quale dev'essere rilasciata ricevuta anche se non ne faccia richiesta; può essere, altresì , inviato per posta in lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Almeno 15 giorni prima della decisione del ricorso il Presidente della Giunta Regionale avvisa l'interessato della facoltà di esaminare i relativi atti e di presentare deduzioni entro dieci giorni.
Il Presidente della Giunta Regionale, sentito il parere obbligatorio della commissione consultiva tributaria nominata dal Consiglio Regionale, decide, mediante decreto contenente l'indicazione del fatto che ha dato luogo alla controversia ed i motivi di diritto su cui è fondata la risoluzione, entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso. Il regolamento disciplina la composizione, la nomina e il funzionamento della Commissione consultiva tributaria.
La decisione dev'essere comunicata all'Ufficio impositore per la esecuzione e notificata all'interessato da messi comunali con la osservanza delle norme stabilite dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile.
Trascorsi 90 giorni dalla presentazione del ricorso, senza che il Presidente della Giunta Regionale abbia provveduto, il ricorrente può intimargli diffida a provvedere.
Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla notificazione della diffida, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti di legge.
La decisione del Presidente della Giunta Regionale è definitiva.
Può però l'interessato presentare, entro 30 giorni dalla notificazione della decisione, nuovo ricorso al Presidente della Giunta Regionale quando impugni la decisione stessa per errore di fatto o di calcolo; e, nel caso che egli abbia ricuperato un documento decisivo, entro il termine pure di 30 giorni dalla data di ricupero. Contro la relativa decisione non è ammesso nuovo ricorso in via amministrativa.


Per quanto non disposto dalla presente legge, si applicano, qualora compatibili, le norme di cui al Testo Unico delle leggi in materia di tasse sulle concessioni governative approvato con D.P.R. 1º marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni.


La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il 1º gennaio 1972.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.