Leggi e regolamenti regionali
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Atto:REGOLAMENTO REGIONALE 16 agosto 1994, n. 37
Titolo:Attuazione dell'art. 15 della L.R. 2 giugno 1992, n. 22, lavori di solidarietà sociale.
Pubblicazione:(B.U. 22 agosto 1994, n. 82)
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA
Materia:Volontariato e associazionismo
Note:Abrogato dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario





1. In conformità a quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 15 della L.R. 2 giugno 1992, n. 22 recante norme per la promozione e il sostegno della famiglia e della persona, di seguito denominata “legge”, il presente regolamento disciplina i criteri di ammissibilità alle agevolazioni di cui al medesimo articolo.


1. Ai fini di quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 15 della legge vengono considerate di “nuova costituzione” le società cooperative, le società semplici e in nome collettivo e le imprese individuali che sono state costituite a far data dal 1° ottobre dell’anno precedente a quello nel quale è stata presentata domanda di ammissione alle agevolazioni e fino al 30 settembre dell’anno stesso.


1. Nell’ambito di quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 15 della legge sono considerate iniziative rivolte a favorire il rafforzamento delle imprese operanti nei settori dei servizi alle famiglie e di solidarietà sociale, quelle delle imprese che:
a) estendono l’attività in un’area più vasta o integrano l’attività svolta con le altre iniziative ad essa complementari;
b) ampliano l’organico del personale per la realizzazione di ulteriori attività.



1. La Regione concede in favore delle società cooperative, delle società semplici e in nome collettivo e delle imprese individuali che attuano le iniziative nei settori dei servizi alle famiglie e di solidarietà sociale le agevolazioni previste dal comma 3 dell’articolo 15 della legge.
2. Le agevolazioni previste non sono cumulabili con i benefici concessi dalla normativa vigente per favorire lo sviluppo dell’occupazione.


1. La giunta regionale stabilisce le modalità per la presentazione ai comuni di residenza delle domande di ammissione ai benefici previsti dalla legge 2 giugno 1992, n. 22 compresi quelli previsti dall’articolo 15.


1. Sulla base delle richieste pervenute il consiglio regionale, su proposta della giunta, approva entro il 31 marzo dell’anno successivo alla presentazione delle relative istanze, la concessione delle agevolazioni alle imprese secondo il seguente ordine di priorità:
a) prevalenza della componente femminile nella compagine sociale e negli addetti alla realizzazione dei progetti;
b) attivazione di strutture e servizi inesistenti o insufficienti nel territorio;
c) localizzazione geografica dell’iniziativa nell’ambito del territorio rurale;
d) utilizzazione di dipendenti che operano nell’impresa a tempo pieno o di soci che svolgono attività stabile e prevalente nell’impresa stessa.

2. Per gli anni 1992, 1993 e 1994 le agevolazioni di cui al comma 1 devono comunque essere mantenute nei limiti dello stanziamento allo scopo specificamente previsto dal comma 5 dell’articolo 22 della legge secondo il riparto tra le varie finalità ivi indicato.