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Atto:LEGGE REGIONALE 30 agosto 1994, n. 39
Titolo:Modificazione alla L.R. 28 aprile 1992, n. 18 recante: "Contributi a favore dei pescatori costretti al fermo dell'attività di pesca in conseguenza dei danni provocati dalle mucillagini e dalle avverse condizioni ambientali del mare" modificazione delle autorizzazioni di spesa.
Pubblicazione:(B.u.r. 5 settembre 1994, n. 86)
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:CACCIA - PESCA - ACQUACOLTURA
Materia:Pesca - Acquacoltura

Sommario




Art. 1

1. L'articolo 6 della L.R. 28 aprile 1992, n. 18, è così sostituito:
"1. Per la concessione di contributi di cui al comma 1 dell'articolo 3, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.666.500.000 comprensiva dell'importo dei contributi già concessi pari a lire 166.500.000. La somma è destinata alla erogazione dei contributi a favore dei pescatori singoli o associati, cooperative e loro consorzi, che effettuano la pesca di molluschi bivalvi e con reti a traino e da posta.
2. Le somme occorrenti per il pagamento degli ulteriori contributi da concedere di cui al comma 1, pari a lire 1.500 milioni, risultano iscritte a carico del capitolo 3261107 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1994".


Art. 2

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.