Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 20 ottobre 1994, n. 41 |
Titolo: | Promozione di azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna |
Pubblicazione: | ( B.U. 28 ottobre 1994, n. 104 ) |
Stato: | Abrogata |
Tema: | ORDINAMENTO ISTITUZIONALE |
Settore: | AMMINISTRAZIONE REGIONALE |
Materia: | Disposizioni generali |
Note: | Abrogata dall'art. 21, l.r. 23 luglio 2012, n. 23. Ai sensi del comma 1 dell'art. 20, l.r. 23 luglio 2012, n. 23, le disposizioni della predetta legge si applicano a decorrere dall’anno 2013, ad eccezione di quanto previsto ai commi 2, 3, 4 e 5 del medesimo art. 20. Titolo cosi' modificato dall'art. 6, l.r. 16 dicembre 2008, n. 36.Ai sensi delle norme transitorie di cui all'art. 27 della l.r. 5/2012 la presente legge è abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2013, inoltre fino all'adozione degli atti e dei provvedimenti attuativi della predetta legge n. 5 del 2012 continuano ad applicarsi le disposizioni legislative abrogate dall'art. 28 della stessa legge e i relativi atti attuativi. Visualizza testo prima dell'abrogazione |
Sommario
1. La Regione, in attuazione della legge 10 aprile 1991, n. 125, favorisce e supporta, nell'ambito delle proprie competenze, l'adozione di misure positive per le donne, avvalendosi della commissione regionale, per la realizzazione delle pari opportunità fra uomo e donna, di cui alla L.R. 18 aprile 1986, n. 9.
1. A tal fine la Regione:
a) contribuisce alla conoscenza e alla diffusione della legge 10 aprile 1991, n. 125 e della normativa regionale, nazionale ed europea in materia di parità nei luoghi di lavoro, nelle scuole, nelle sedi di associazioni;
b) si impegna a che tutti i dati statistici prodotti ed elaborati dagli uffici regionali e dagli enti strumentali siano suddivisi per sesso;
c) organizza i propri servizi con modalità ed in orari che tengano conto delle esigenze degli utenti.
1. Nell'attuazione delle proprie politiche economiche e nella concessione di provvidenze ed incentivi economici e finanziari, la Regione favorisce gli enti, le imprese e le organizzazioni datoriali e sindacali che attuino al proprio interno e nella realizzazione delle loro iniziative azioni positive a favore delle donne.
2. In tal senso, dalla data di entrata in vigore della presente legge, costituirà ragione di priorità nell'accesso ai contributi e alle agevolazioni previste dalle leggi regionali, la presentazione di progetti di azioni positive da parte degli enti e delle imprese sia private che cooperative o di altra natura giuridica, destinatari dei predetti contributi ed agevolazioni.
1. Per le attività di formazione professionale, la giunta regionale, d'intesa con la commissione regionale per le pari opportunità, la commissione regionale per l'impiego, l'agenzia regionale per l'impiego e le organizzazioni sindacali individua un piano annuale di corsi finalizzato;
a) ad azioni di reinserimento lavorativo delle donne di età superiore ai 29 anni prevedendo appositi progetti formativi e di riqualificazione professionale nell'ambito del piano annuale di formazione e delle direttive CEE;
b) ad attività di orientamento scolastico e professionale in settori e mansioni di alta qualificazione o nei quali le donne sono sotto rappresentate.
1. Al fine di fornire un supporto tecnico-operativo a quanti intendano proporre e realizzare azioni positive ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, la Regione, d'intesa con la consigliera di parità, crea in collaborazione con l'università e con le forze sociali interessate una sede istituzione di informazione, documentazione e supporto.
2. A tal fine, presso la commissione regionale per le pari opportunità viene istituito un apposito ufficio di informazione e consulenza denominato "sportello donna".
1. La Giunta regionale di intesa con la commissione regionale per le pari opportunità presenta annualmente al consiglio una relazione sulle iniziative assunte in attuazione della presente legge.