Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 20 ottobre 1994, n. 41
Titolo:Promozione di azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna
Pubblicazione:( B.U. 28 ottobre 1994, n. 104 )
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 21, l.r. 23 luglio 2012, n. 23.
Ai sensi del comma 1 dell'art. 20, l.r. 23 luglio 2012, n. 23, le disposizioni della predetta legge si applicano a decorrere dall’anno 2013, ad eccezione di quanto previsto ai commi 2, 3, 4 e 5 del medesimo art. 20.
Titolo cosi' modificato dall'art. 6, l.r. 16 dicembre 2008, n. 36.Ai sensi delle norme transitorie di cui all'art. 27 della l.r. 5/2012 la presente legge è abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2013, inoltre fino all'adozione degli atti e dei provvedimenti attuativi della predetta legge n. 5 del 2012 continuano ad applicarsi le disposizioni legislative abrogate dall'art. 28 della stessa legge e i relativi atti attuativi.
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Sommario




Art. 1

1. La Regione, in attuazione della legge 10 aprile 1991, n. 125, favorisce e supporta, nell'ambito delle proprie competenze, l'adozione di misure positive per le donne, avvalendosi della commissione regionale, per la realizzazione delle pari opportunità fra uomo e donna, di cui alla L.R. 18 aprile 1986, n. 9.

Art. 2

1. A tal fine la Regione:
a) contribuisce alla conoscenza e alla diffusione della legge 10 aprile 1991, n. 125 e della normativa regionale, nazionale ed europea in materia di parità nei luoghi di lavoro, nelle scuole, nelle sedi di associazioni;
b) si impegna a che tutti i dati statistici prodotti ed elaborati dagli uffici regionali e dagli enti strumentali siano suddivisi per sesso;
c) organizza i propri servizi con modalità ed in orari che tengano conto delle esigenze degli utenti.


Art. 3

1. Nell'attuazione delle proprie politiche economiche e nella concessione di provvidenze ed incentivi economici e finanziari, la Regione favorisce gli enti, le imprese e le organizzazioni datoriali e sindacali che attuino al proprio interno e nella realizzazione delle loro iniziative azioni positive a favore delle donne.
2. In tal senso, dalla data di entrata in vigore della presente legge, costituirà ragione di priorità nell'accesso ai contributi e alle agevolazioni previste dalle leggi regionali, la presentazione di progetti di azioni positive da parte degli enti e delle imprese sia private che cooperative o di altra natura giuridica, destinatari dei predetti contributi ed agevolazioni.

Art. 4

1. Per le attività di formazione professionale, la giunta regionale, d'intesa con la commissione regionale per le pari opportunità, la commissione regionale per l'impiego, l'agenzia regionale per l'impiego e le organizzazioni sindacali individua un piano annuale di corsi finalizzato;
a) ad azioni di reinserimento lavorativo delle donne di età superiore ai 29 anni prevedendo appositi progetti formativi e di riqualificazione professionale nell'ambito del piano annuale di formazione e delle direttive CEE;
b) ad attività di orientamento scolastico e professionale in settori e mansioni di alta qualificazione o nei quali le donne sono sotto rappresentate.


Art. 5

1. Al fine di fornire un supporto tecnico-operativo a quanti intendano proporre e realizzare azioni positive ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, la Regione, d'intesa con la consigliera di parità, crea in collaborazione con l'università e con le forze sociali interessate una sede istituzione di informazione, documentazione e supporto.
2. A tal fine, presso la commissione regionale per le pari opportunità viene istituito un apposito ufficio di informazione e consulenza denominato "sportello donna".

Art. 6

1. La Giunta regionale di intesa con la commissione regionale per le pari opportunità presenta annualmente al consiglio una relazione sulle iniziative assunte in attuazione della presente legge.