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Atto:LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1994, n. 49
Titolo:Rifinanziamento dell'articolo 9 primo e quarto comma della L.R. 23 aprile 1980, n. 23 provvedimenti per favorire un organico sviluppo del movimento cooperativo nei settori produttivi extragricoli e dei servizi.
Pubblicazione:(B.u.r. 29 dicembre 1994, n. 120)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:COOPERAZIONE
Materia:Cooperazione extragricola
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

1. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 9 commi primo e quarto della L.R. 23 aprile 1980, n. 23, e autorizzata per l'anno 1994 la spesa di lire 500.000.000.
2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte a carico del capitolo 3213203 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'anno 1994 con la denominazione "Concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito effettuate dalle aziende cooperative di produzione e lavoro o loro consorzi. Rifinanziamento articolo 9, commi primo e quarto della L.R. 23 aprile 1980, n. 23", con la dotazione di competenza e di cassa di lire 500.000.000; per gli anni successivi a carico del capitolo corrispondente.
3. Le domande di contributo sono presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. Le domande pervenute precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge perdono efficacia salvo atto di conferma espressa da parte degli interessati entro il termine di cui al comma 3. Le domande sono esaminate secondo i criteri stabiliti dalla giunta regionale nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9 della L.R. 23 aprile 1980, n. 23.

Art. 2

1. Alla copertura della spesa autorizzata per effetto dell'articolo 1 si provvede:
a) per l'anno 1994, mediante riduzione di lire 500.000.000 dello stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 3213103 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1994;
b) per gli anni successivi la copertura della spesa č assicurata mediante impiego delle disponibilitŕ iscritte al capitolo 5100201, elenco 2, partita 1 del bilancio pluriennale per gli anni 1994/1996 adottato con l'articolo 43 della L.R. 22 giugno 1994, n. 21.


Art. 3

1. La presente legge č dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.