Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 3 gennaio 1995, n. 5 |
Titolo: | Provvedimenti per la valorizzazione dei prodotti vitivinicoli e agroalimentari tipici marchigiani. |
Pubblicazione: | (B.u.r. 5 gennaio 1995, n. 2) |
Stato: | Vigente |
Tema: | SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE |
Settore: | AGRICOLTURA E FORESTE |
Materia: | Prodotti e produttori agricoli - Produzione animale e vegetale |
Sommario
Art. 1 (Finalità)
Art. 2 (Valorizzazione dei prodotti vitivinicoli e agroalimentari)
Art. 3 (Export agroalimentare)
Art. 4 (Promozione vini )
Art. 5 (Enoteche a carattere regionale)
Art. 6 (Progetti di marketing e promozione)
Art. 7 (Procedure)
Art. 8 (Norma transitoria)
Art. 9 (Tutela dei produttori e consumatori)
Art. 10 (Norme per la commercializzazione dei prodotti agroalimentari)
Art. 11 (Disposizioni finanziarie)
Art. 12 (Abrogazione)
Art. 2 (Valorizzazione dei prodotti vitivinicoli e agroalimentari)
Art. 3 (Export agroalimentare)
Art. 4 (Promozione vini )
Art. 5 (Enoteche a carattere regionale)
Art. 6 (Progetti di marketing e promozione)
Art. 7 (Procedure)
Art. 8 (Norma transitoria)
Art. 9 (Tutela dei produttori e consumatori)
Art. 10 (Norme per la commercializzazione dei prodotti agroalimentari)
Art. 11 (Disposizioni finanziarie)
Art. 12 (Abrogazione)
1. La Regione attua interventi per la valorizzazione dei prodotti vitivinicoli e agroalimentari a denominazione d'origine e tipici delle Marche, in armonia con quanto disposto dal regolamento CEE 2052/88, obiettivo 5b, come modificato con regolamento CEE 2081/93 e con i programmi di cui alla L.R. 4 settembre 1992, n. 43.
1. La giunta regionale è autorizzata ad attuare iniziative volte alla valorizzazione dei prodotti di cui all'articolo 1.
2. In particolare gli interventi consistono in:
a) pubblicazioni che inquadrino i prodotti nella tradizione marchigiana e ne illustrino le caratteristiche di origine, di lavorazione, nutrizionali e organolettiche;
b) offerta, nella ristorazione regionale, di piatti tipici abbinati con vini DOC e DOCG;
c) creazione di un contrassegno "qualità Marche", nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di qualità della produzione agricola regionale.
1. La giunta regionale è autorizzata a concedere ai consorzi regionali, costituiti ai sensi dell'articolo 10 del D.L. 28 maggio 1981, n. 251 convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 1981, n. 394, un contributo fino al 50 per cento sulle spese di impianto e funzionamento per l'esportazione di prodotti agroalimentari per un periodo non superiore a un triennio. Restano escluse le spese dirette a sovvenzionare l'esportazione.
1. La giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo fino al 75 per cento della spesa ammissibile per la realizzazione di enoteche a carattere regionale.
2. Per enoteche a carattere regionale si intendono quelle che espongono tutti i vini DOC e DOCG delle Marche, in una sede idonea e aperta al pubblico.
3. Le spese ammissibili a contributo sono quelle relative all'impianto e alla dotazione di attrezzature.
4. E' inoltre concesso un contributo fino al 50 per cento della spesa per il primo funzionamento.
5. I contributi di cui al presente articolo non possono comunque superare il 50 per cento della spesa sostenuta dall'enoteca per il primo anno di attività.
1. Le enoteche a carattere regionale debbono avere i seguenti requisiti per il loro riconoscimento e per ottenere i contributi per la realizzazione e per il primo funzionamento di cui all'articolo 4:
a) la titolarità delle enoteche a carattere regionale deve risultare pubblica;
b) la gestione può essere svolta direttamente o in concessione alle associazioni di produttori legalmente riconosciute, cooperative o a società miste tra le predette componenti;
c) essere dotate di un regolamento di gestione approvato dalla giunta regionale con la stessa delibera di cui al comma 1 dell'articolo 8. Detto regolamento si intende approvato se la giunta regionale non ha espresso rilievi entro trenta giorni dalla presentazione;
d) disporre di spazi di esposizione, di degustazione, di accoglimento e spazi per uffici e servizi;
e) esporre tutti i vini DOC, DOCG e IGT delle Marche, in idonea sede, aperta al pubblico;
f) sviluppare un'azione di divulgazione e informazione sulle caratteristiche dei vini DOC, DOCG e IGT esposti e un'azione di conservazione e documentazione della cultura vitivinicola e rurale;
g) svolgere, senza fini di lucro, la valorizzazione dei vini delle Marche e promuovere la conoscenza, la commercializzazione ed il consumo sul mercato regionale, nazionale e internazionale, anche in relazione alla tradizione gastronomica marchigiana e dei suoi prodotti tipici e biologici, e in collegamento con l'offerta e la promozione turistica regionale.
2. Ciascuna enoteca a carattere regionale deve avvalersi di una unica commissione di degustazione, di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164 e successive modificazioni ed integrazioni, con il compito di selezionare i vini da immettere all'enoteca sulla base di omogenei criteri di valutazione delle proprietà organolettiche ed ambientali.
3. Le enoteche a carattere regionale riconosciute, qualora svolgano al di fuori della propria sede le attività di cui al punto g) del comma 1 e di quelle relative al materiale divulgativo conseguente, possono ottenere i contributi a condizione che dette attività vengano effettuate sulla base di un progetto unitario, con una unica immagine. Per tale finalità le stesse enoteche operano pariteticamente qualora venga avviato più di un progetto contemporaneamente.
1. Per l'attuazione di progetti di marketing e promozione la giunta regionale è autorizzata a concedere contributi a favore di:
a) aziende enologiche singole e associate, con sede legale nel territorio regionale;
b) associazioni di produttori vitivinicoli riconosciute ai sensi della L.R. 19 dicembre 1981, n. 42 e associazione di produttori biologici;
c) consorzi di tutela di cui al D.P.R. 12 luglio 1963, n. 930 e alla legge 164/1992;
d) enoteche a carattere regionale;
e) associazioni di produttori agroalimentari marchigiani.
2. Sono altresì ammesse a contributo nella misura di cui al successivo comma 5 e le iniziative relative alla partecipazione a mostre, rassegne e quelle volte a pubblicizzare i vini DOC, DOCG e IGT marchigiani. Sono invece escluse dal contributo le spese riguardanti le sponsorizzazioni.
3. La Regione riconosce ed incentiva le botteghe del vino, le cantine comunali e i musei etnografico-enologici promossi dagli enti locali anche in collaborazione con le associazioni dei produttori vitivinicoli regolarmente riconosciute o direttamente con l'unione regionale di tutte le associazioni dei produttori vitivinicoli associate a livello regionale od anche cantine cooperative o loro consorzi.
4. La Regione incentiva programmi predisposti dalle province ed enti locali al fine di evidenziare gli itinerari e le strade che conducono a zone tipiche di produzione dei vini, ad enoteche, a botteghe del vino, cantine, musei etnografici-enologici, ad impianti di produzione di vino DOC, DOCG e IGT e alle aziende agrituristiche.
5. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono concessi fino al limite massimo del 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile ad aziende enologiche singole, del 60 per cento a cantine cooperative, cantine sociali e loro consorzi, del 70 per cento ad associazioni di produttori, consorzi di tutela ed enoteche a carattere regionale.
6. La giunta regionale contribuisce alla spesa relativa alle iniziative di cui ai commi 3 e 4 nella misura massima del 50 per cento.
7. Per le finalità di cui alla presente legge la Regione adotta una "segnaletica" caratteristica unica.
1. Ai fini della concessione dei contributi i soggetti interessati debbono presentare domanda alla giunta regionale entro il 31 marzo, corredata del progetto promozionale e contenente gli obiettivi da realizzare e le conseguenti azioni con l'indicazione dei costi.
2. I consorzi di tutela, le associazioni dei produttori, cantine cooperative o loro consorzi, debbono inoltre documentare l'esistenza di una struttura propria o convenzionata operativa atta a garantire le finalità istitutive; debbono inoltre dimostrare di attuare la valorizzazione delle produzioni vitivinicole attraverso specifici progetti.
3. La giunta regionale provvede entro sessanta giorni dalla presentazione delle domande alla liquidazione del contributo sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge.
1. Per il riconoscimento delle enoteche a carattere regionale, in sede di prima applicazione della presente legge, la giunta regionale delibera l'approvazione del progetto presentato dal titolare, entro trenta giorni dal ricevimento, purchè rispondente ai requisiti previsti dall'articolo 5. La giunta regionale procederà, sulla base delle indicazioni contenute nel piano vitivinicolo regionale, per nuovi riconoscimenti.
2. Il limite di cui all'articolo 4, comma 5, non è applicabile per le enoteche di cui al comma 1 del presente articolo.
3. I consorzi regionali di cui all'articolo 3 sono tutti quelli che saranno costituiti entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge.
4. Per il primo anno di applicazione, le domande per la concessione dei contributi devono essere presentate entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, ed i criteri di cui all'articolo 7, comma 3, sono stabiliti dalla giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge.
5. In sede di prima applicazione i criteri di cui all'articolo 7, comma 3, sono approvati dalla giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
1. La giunta regionale promuove iniziative al fine di orientare l'approvvigionamento di prodotti agroalimentari marchigiani da parte degli enti pubblici e comunità che a vario titolo usufruiscono di finanziamenti recati dal bilancio regionale.
1. Le agevolazioni previste dalla legge 9 febbraio 1963, n. 59, sono applicate anche nel caso in cui i produttori agricoli aventi diritto effettuino la vendita dei propri prodotti nell'ambito di strutture commerciali.
2. L'articolo 2 della L.R. 9 maggio 1994, n. 17, è integrato dai commi:
"4. Nella concessione dei nulla-osta per l'apertura o l'ampliamento delle strutture di vendita, di cui alle lettere a) e b), comma 1, la superficie autorizzabile può essere integrata da superfici destinate stabilmente ed esclusivamente alla vendita diretta dei prodotti dei produttori agricoli singoli o associati.
5. L'autorizzazione rilasciata al produttore agricolo ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, dovrà prescrivere che tale superficie sia destinata esclusivamente alla vendita diretta dei prodotti agricoli. In caso di cessazione dell'attività del produttore agricolo singolo o associato, la superficie potrà essere utilizzata esclusivamente per la vendita diretta da altro produttore agricolo".
3. Il comma 1 dell'articolo 5 della L.R. 9 maggio 1994, n. 17, è integrato dalla lettera:
"i) almeno tre produttori agricoli che operano ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, uguale a punti 10".
4. Il comma 1 dell'articolo 15 della L.R. 9 maggio 1994, n. 17, è integrato dalla lettera:
"i) il contratto tra il produttore agricolo e il consumatore".
5. Il comma 1 dell'articolo 16 della L.R. 9 maggio 1994, n. 17, è integrato dalla lettera:
"i) eventuale previsione di una percentuale di produttori agricoli che operano ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59".
1. Per l'attuazione della legge sono autorizzate, per l'anno 1994, le seguenti spese:
a) per le iniziative di cui all'articolo 2, lire 50 milioni;
b) per la concessione del contributo di cui all'articolo 3, lire 50 milioni;
c) per la concessione di cui all'articolo 4, lire 500 milioni;
d) per la concessione dei contributi di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, lire 1.000 milioni;
e) per i contributi previsti dall'articolo 6, commi 3 e 4, lire 100 milioni.
L'entità della spesa complessiva, per i singoli capitoli, per gli anni 1995 e 1996 sarà stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.
2. Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma 1, si provvede nel modo che segue:
a) per l'anno 1994 mediante riduzione:
a1) per l'importo di lire 700 milioni, dello stanziamento del capitolo 5100201, utilizzando gli accantonamenti:
partita 5 per lire 200 milioni;
partita 6 per lire 200 milioni;
partita 8 per lire 300 milioni;
a2) per l'importo di lire 1.000 milioni, dello stanziamento dei capitoli inclusi nello stato di previsione della spesa:
capitolo 2131103 lire 500 milioni;
capitolo 2142102 lire 500 milioni;
b) per gli anni 1995 e 1996 mediante impiego di quota parte delle assegnazioni statali per interventi nel settore agricolo.
3. La giunta regionale è autorizzata ad istituire, nello stato di previsione della spesa, appositi capitoli per gli interventi di cui alla presente legge, con stanziamento di importo pari alla somma stabilita dal comma 1. Per gli anni successivi gli impegni saranno stabiliti dalla legge di bilancio.
1. La L.R. 27 aprile 1990, n. 47, è abrogata ferma restando la efficacia degli atti approvati alla data di entrata in vigore della presente legge.