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Atto:LEGGE REGIONALE 4 gennaio 1995, n. 6
Titolo:Modifica alla L.R. 26 Aprile 1990, n. 30 "Organizzazione amministrativa della regione".
Pubblicazione:(B.u.r. 5 gennaio 1995, n. 2)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Ordinamento degli uffici e del personale
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 12 maggio 2003, n. 7.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 7/2003, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi fino al completamento dei relativi procedimenti amministrativi.

Sommario




Art. 1

1. La lettera a) del comma 2, dell'articolo 8 della L.R. 26 aprile 1990, n. 30 č sostituita dalla seguente:
"a) il contingente del personale assegnato al consiglio regionale č fissato in complessive n. 200 unitŕ cosě distribuite per qualifiche funzionali:
2a qualifica funzionale n. 4
3a qualifica funzionale n. 2
4a qualifica funzionale n. 35
5a qualifica funzionale n. 34
6a qualifica funzionale n. 32
7a qualifica funzionale n. 35
8a qualifica funzionale n. 28
1a qualifica dirigenziale n. 20
2a qualifica dirigenziale n. 10
TOTALE n. 200"