Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1974, n. 53
Titolo:

Tutela e valorizzazione dei beni culturali.

Pubblicazione:( B.U. 31 dicembre 1974, n. 53 )
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:BENI E ATTIVITA’ CULTURALI
Materia:Beni culturali
Note:

Abrogata dall'art. 26, l.r. 9 febbraio 2010, n. 4.
Ai sensi dell'art. 25, l.r. 4/2010, fino alla data di esecutività del piano di cui all'art. 7 della medesima l.r. 4/2010, continuano ad applicarsi la presente legge e i relativi provvedimenti attuativi.
La Corte costituzionale, con sentenza 96/1977, si è espressa su questa legge regionale.


Sommario



TITOLO PRIMO
Finalità , strumenti e modalità della tutela


Art. 1

In attuazione dell'art. 5 dello Statuto la Regione Marche, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, concorre a tutelare i beni di interesse archeologico, storico, artistico, ambientale e naturalistico, archivistico e librario e ogni altro bene che costituisce testimonianza di civiltà per assicurarne il godimento ai cittadini.
La Regione crea e promuove istituti, predispone mezzi e strumenti, eroga contributi condizionandoli alla catalogazione, conservazione, miglioramento e acquisizione alla pubblica disponibilità dei beni culturali e naturali a norma delle disposizioni seguenti.

Art. 2

Ai fini della presente legge, nella nozione di raccolta di interesse naturalistico, storico, archeologico o artistico possono rientrare non solamente le università di beni mobili, ma anche, in unico contesto, gli immobili nei quali le predette universalità si trovano e sono ambientate o si sono formate, secondo la concezione di “beni culturali d'insieme” il cui valore eccede quello dei singoli oggetti materiali, immobili o mobili, che li compongono.
Possono pertanto essere riconosciuti come beni culturali meritevoli di tutela e come musei di interesse locale ai fini degli interventi e dei contributi di cui al titolo terzo della presente legge - a titolo esemplificativo - intere zone archeologiche delimitate, indipendentemente dallo stato degli scavi eventualmente intrapresi nell'ambito delle medesime, chiese, abbazie, santuari, palazzi, castelli, ville, con tutti i loro arredi, che presentino interesse sia di per sè, sia anche considerati in rapporto all'immobile di cui sono pertinenza.
TITOLO SECONDO
Istituti e mezzi operativi


Art. 3

La Regione Marche garantisce la conservazione, la conoscenza e la valorizzazione dei beni culturali e naturali attraverso la documentazione sistematica e scientifica delle attività di ricognizione e di raccolta. A tal fine la Regione istituisce il “centro regionale per i beni culturali".
Il centro provvede al censimento dei beni storici, artistici e naturali, alla compilazione di un inventario e alla catalogazione; dà comunicazione di ogni attività di rinvenimento, di conservazione e di valorizzazione dei beni stessi; è organo di consulenza della Regione in ordine agli strumenti urbanistici relativamente agli specifici interessi della tutela e della valorizzazione dei beni culturali e naturali.
Al censimento si procede con il sistema dei gruppi di lavoro distribuiti per zone, coordinati e controllati dal centro.
Le operazioni di catalogazione sono curate dal centro in collegamento con gli organi statali preposti.
Inoltre il centro predispone studi, elabora programmi e formula proposte per tutte le questioni riguardanti la funzione di indirizzi generali delle attività degli istituti culturali indicati nell'art. 7 lettera a) del D.P.R. 14.1.1972, n. 3 e in particolare per quanto concerne:
a) l'armonizzazione del piano di sviluppo degli istituti culturali anzidetti con gli orientamenti della politica e dell'attività culturale della Regione;
b) i metodi e i criteri generali dell'ordinamento e funzionamento degli istituti stessi, nonchè tutte le questioni tecnico-scientifiche connesse;
c) la conservazione, la tutela e la fruizione pubblica del patrimonio raccolto;
d) il coordinamento sul piano regionale di corsi di formazione e di aggiornamento del personale addetto alla conservazione e alla valorizzazione dei beni culturali e dei relativi programmi di insegnamento;
e) gli interventi finanziari della Regione per la conservazione e la valorizzazione dei beni di cui alla presente legge.

Spetta altresì al centro proporre le notificazioni di importante interesse artistico o storico, a norma dell'art. 3 della legge 1.6.1939, n. 1089, ai proprietari o possessori degli oggetti di cui all'art. 1, comma primo, lettera c) della legge stessa.

Art. 4

La giunta regionale, sentito il parere della consulta regionale per i beni culturali, nomina il direttore del centro fra persone di alta qualificazione culturale e di provata esperienza.
L'incarico è conferito ai sensi dell'art. 55 dello Statuto regionale.
Il direttore cura il funzionamento del centro e il suo coordinamento con gli organi della Regione aventi compiti connessi; elabora i programmi di ricerca ed è responsabile della loro attuazione; partecipa con voto consultivo ai lavori della consulta.
Per l'adempimento dei compiti relativi alle attività scientifiche e amministrative del centro il direttore è affiancato dal personale della Regione previsto nella tabella che sarà allegata al provvedimento legislativo di organizzazione degli uffici della amministrazione regionale, nonchè dai responsabili delle singole ricerche, incaricati ai sensi dell'art. 55 dello Statuto regionale.

Art. 5

I programmi di ricerca, corredati di una relazione tecnico - finanziaria, sono sottoposti dal direttore alla giunta regionale, che li inquadra nel piano regionale di sviluppo e nei piani regionali di settore e li presenta, sentita la consulta, al consiglio regionale per la approvazione. Il programma generale ha durata pluriennale con articolazioni annuali.
Singoli programmi di ricerca, normalmente di durata non eccedente l'anno, sono stabiliti, nel quadro della programmazione regionale, d'intesa con le province, i comuni, le istituzioni comprensoriali e consorziali.

Art. 6

La consulta regionale per i beni culturali è sede di orientamento e di dibattito sui temi generali della politica regionale per i beni culturali e naturali.
Formula in adunanza plenaria, servendosi, ove lo ritenga opportuno, di gruppi di lavoro costituiti nel suo seno, i pareri previsti dalle disposizioni della presente legge e si pronuncia su ogni altro problema concernente la materia dei beni culturali e naturali a essa sottoposto dal consiglio o dalla giunta regionale.
Gli atti della consulta sono pubblici.

Art. 7

La consulta è composta:
a) dall'assessore regionale all'istruzione e cultura, che la presiede, o da un suo delegato scelto tra componenti indicati alla lettera b);
b) dal presidente della commissione Scuola e Cultura e da tre consiglieri designati dal consiglio;
c) da un rappresentante designato dalle amministrazioni provinciali di ciascuna delle province della Regione;
d) da otto sindaci o loro rappresentanti, designati dalla sezione regionale dell'Anci;
e) dai soprintendenti alle antichità, ai monumenti, alle gallerie territorialmente competenti o loro delegati;
f) da quattro esperti designati dalle università della Regione fra i propri docenti;
g) dal soprintendente regionale agli archivi di Stato;
h) dal soprintendente scolastico regionale o suo delegato;
i) da quindici membri designati da enti, istituzioni e associazioni culturali pubblici o privati, da associazioni sindacali e del tempo libero e da istituti di credito operanti nel settore della tutela e della valorizzazione dei beni culturali e naturali, che siano stati invitati dal consiglio regionale e che non siano tra quelli rappresentati di diritto;
l) da un membro designato dalle commissioni diocesane di arte sacra;
m) dal presidente della deputazione di storia patria delle Marche e dal direttore del centro regionale per i beni culturali, con voto consultivo.

La consulta si riunisce di norma almeno una volta all'anno; è convocata inoltre ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o quando lo richieda, per iscritto, almeno un terzo dei suoi componenti; resta in carica fino al termine della legislatura regionale.
Per la validità delle deliberazioni è necessario l'intervento della maggioranza dei componenti e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, non computati gli eventuali voti consultivi.
Al servizio di segreteria della consulta provvede la giunta regionale.

Ai componenti della consulta estranei all'amministrazione regionale spettano l'indennità di presenza e il rimborso spese previsti dagli artt. 2 e 3 della legge regionale 13 aprile 1973, n. 7.

Art. 8

Al fine di favorire la discussione e l'elaborazione, da parte degli enti locali e delle associazioni di base, delle scelte in ordine ai problemi della tutela, province e comuni, in particolare sedi di centri storici, possono istituire appositi organi collegiali o consorzi, anche con il compito di coordinare i dibattiti e le indagini per il censimento e l'inventario su base comprensoriale o zonale e per esprimere le scelte in funzione delle necessità locali.
La composizione degli organi collegiali o dei consorzi deve assicurare la più larga partecipazione di tutte le componenti sociali, civili e culturali.

Art. 9

Per lo svolgimento dell'attività di ricerca la Regione, sentita la commissione, stipula contratti e convenzioni con università , organi dello Stato, enti, associazioni culturali ed esperti, ai sensi dell'art. 55 dello Statuto regionale.

Art. 10

In attesa di istituire corsi di qualificazione per operatori addetti alla conservazione e alla valorizzazione dei beni culturali, la Regione può stipulare contratti annuali con giovani laureati, in numero non superiore a 10 per ogni anno, ai sensi dell'art. 55 dello Statuto.
I contrattisti svolgono la loro attività presso le università o istituti di specializzazione.
TITOLO TERZO
Riconoscimento di interesse pubblico locale, contributi e condizioni


Art. 11

Ai fini della presente legge i beni degli enti locali, pubblici ed ecclesiastici, delle istituzioni e associazioni culturali e dei privati esistenti nell'ambito della Regione, a richiesta dei proprietari, possono essere dichiarati di interesse pubblico locale ai sensi dell'art. 7, secondo comma del D.P.R. 14.1.1972, n. 3, quando siano valida testimonianza del patrimonio spirituale della comunità marchigiana.
E' fatta eccezione per le raccolte di beni culturali appartenenti alle province e ai comuni che, per la loro destinazione a fini di pubblico interesse e all'uso pubblico, sono assoggettate al regime demaniale a termini delle vigenti leggi dello Stato.
Il riconoscimento di interesse pubblico è concesso con decreto del presidente della Regione su conforme deliberazione della giunta regionale.
Le domande avanzate ai sensi del primo comma sono istruite dal competente servizio della giunta regionale di concerto con il centro per i beni culturali. Ciascuna domanda è corredata da una dettagliata relazione che è preceduta in ogni caso da ispezione sui luoghi compiuta da almeno due funzionari, che ne redigono verbale, ed eventualmente dall'inventario di tutto il materiale di rilievo ai sensi del primo comma.
La giunta regionale delibera sulla base dell'istruttoria compiuta e del parere motivato della consulta.
Il centro regionale per i beni culturali, ove ne ricorrano gli estremi, propone la notificazione di rilevante interesse ai sensi della lettera b) dell'art. 9 del D.P.R. 14.1.1972, n. 3, disposta con decreto del presidente della Regione previa deliberazione della giunta regionale, con le stesse modalità contemplate nel precedente comma.

Art. 12

Gli istituti culturali previsti al precedente articolo, i cui servizi siano utilizzati in misura rilevante dalla collettività, possono ottenere, a richiesta dell'ente proprietario, contributi per:
a) la manutenzione e il restauro, l'integrità, la sicurezza e una migliore fruizione pubblica delle raccolte e dei locali in cui si trovano;
b) il completamento, mediante acquisti pertinenti.

In conformità dei criteri generali determinati annualmente dal consiglio regionale, il competente servizio della giunta, sulla base delle richieste pervenute e delle documentate esigenze, predispone, di concerto con il centro, il piano di intervento finanziario. Il piano è approvato dalla giunta regionale sentita la consulta e previo parere della commissione consiliare competente.

Art. 13

I contributi per le finalità indicate nel precedente articolo possono essere concessi anche a favore di altri enti e istituzioni pubblici e privati che ne facciano richiesta in rapporto al rilievo della loro attività e a condizione che i servizi offerti siano accessibili a tutti, continui e gratuiti.
La concessione del contributo è subordinata in ogni caso al riconoscimento della funzione culturale ed è disposta con le stesse modalità previste nell'ultimo comma del precedente articolo, previo accertamento delle condizioni stabilite nel comma precedente.
I contributi di cui al presente articolo hanno carattere di eccezionalità e possono essere concessi soltanto subordinatamente all'eventuale disponibilità di fondi residui rispetto al soddisfacimento delle esigenze e necessità e alla attuazione del piano previsti nell'articolo precedente.

Art. 14

Le richieste di contributo debbono pervenire entro il 31 gennaio di ogni anno, corredate del preventivo di spesa, al competente servizio dell'amministrazione regionale.
Entro il 30 giugno successivo il consiglio regionale approva il piano di riparto sulla base della procedura di cui al precedente art. 13.

Art. 15

Il riconoscimento a norma dell'art. 11 comporta:
1) il vincolo perpetuo di indivisibilità per tutto il materiale e di inalienabilità pro parte per tutti i singoli beni, immobili, mobili e universalità , costituenti il bene culturale d'insieme, così come riconosciuto;
2) il diritto di prelazione da parte della Regione nel caso di alienazione dell'intero bene; tale diritto deve essere esercitato dalla Regione entro 6 mesi dalla notificazione, da parte dell'ente proprietario al presidente della giunta regionale, della proposta di alienazione, completa di ogni elemento essenziale alla sua valutazione;
3) il vincolo di inamovibilità e intrasportabilità al di fuori del territorio regionale, senza specifica autorizzazione del presidente della giunta regionale, delle cose mobili e delle universalità dei mobili costituenti o facenti parte del bene;
4) la garanzia dell'uso e godimento da parte della collettività , da attuarsi anche mediante congrui periodi di apertura al pubblico e in generale nei modi e secondo le norme del regolamento di cui all'articolo seguente.

L'autorizzazione di cui al n. 3 del comma precedente non è prescritta nel caso che amozione e trasporto debbano avvenire su richiesta di pubbliche amministrazioni; essa deve essere rilasciata ove amozione e trasporto siano finalizzati a operazioni di restauro non effettuabili nell'ambito della Regione.
Sono fatti salvi, e hanno carattere prioritario rispetto a quelli previsti dal comma primo, tutti i vincoli, del medesimo o di diverso genere, imposti sui medesimi beni dell'amministrazione dello Stato in applicazione di leggi della Repubblica.

Art. 16

L'uso e il godimento pubblico delle istituzioni culturali contemplate nell'art. 11 è disciplinato singolarmente da un apposito regolamento proposto dall'ente proprietario, da approvarsi dagli organi regionali sulla base di una relazione tecnica del centro regionale per i beni culturali entro sei mesi dalla data di presentazione.
TITOLO QUARTO
Disposizioni finanziarie e finali


Art. 17

A chiunque violi le norme di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 15 si applica la sanzione pecuniaria pari al triplo dei contributi regionali erogati nell'ultimo triennio; nel caso che al proprietario del bene non siano erogati contributi nell'ultimo triennio, per le violazioni dei due predetti vincoli si applica la sanzione nella misura di L. 1.000.000.
A chiunque violi le norme di cui al n. 3 dell'art. 15 si applica la sanzione pecuniaria nella misura di L. 250.000.
A chiunque violi i regolamenti di cui all'art. 16 si applica la sanzione pecuniaria nella misura di L. 250.000.
Per le irrogazioni delle sanzioni amministrative si applicano le norme di cui agli artt. 9 e 13 della legge 3 maggio 1967, n. 317, sostituito alle autorità amministrative ivi previste il presidente della giunta regionale.

Art. 18

Per far fronte agli oneri derivanti dalla presente legge è autorizzata la spesa di L. 500.000.000 per l'esercizio finanziario 1975 e L. 1.000.000.000 per quello 1976.
La giunta regionale è autorizzata a disporre, con proprio atto deliberativo da comunicarsi al consiglio entro 5 giorni, la istituzione di un capitolo nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975, con la denominazione "Tutela e valorizzazione dei beni culturali” e con la dotazione di L. 500.000.000.
Per gli anni successivi si provvederà con lo stanziamento da iscriversi a carico del capitolo corrispondente.