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Atto:LEGGE REGIONALE 12 aprile 1995, n. 41
Titolo:Modificazioni e rifinanziamento della L.R. 8 luglio 1992, n. 26.
Pubblicazione:(B.u.r. 27 aprile 1995, n. 29)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:ARTIGIANATO - INDUSTRIA
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 13, l.r. 21 novembre 1997, n. 66, fatti salvi gli effetti degli impegni già assunti.

Sommario




Art. 1

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della L.R. 8 luglio 1992, n. 26 è sostituita dalla seguente:
"b) alle piccole e medie imprese e alle aziende artigiane che usufruiscono di prove e servizi di qualificazione e certificazione di prodotto presso laboratori accreditati o riconosciuti a livello nazionale o internazionale;".

2. All'articolo 4 della L.R. 26/1992 è aggiunto il seguente comma:
"4. A ciascuna impresa o azienda artigiana non possono essere concessi nell'arco di ogni triennio, per ogni grande categoria di spesa, contributi per un ammontare superiore alla somma di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3. Ciascun triennio, decorre dalla data di presentazione, da parte dell'impresa o dell'azienda artigiana, della prima domanda di ammissione al contributo di cui alla presente legge".

3. Il comma 1 dell'articolo 6 della L.R. 26/1992 è sostituito dal seguente:
"1. La giunta regionale, sulla base della graduatoria predisposta dal comitato di cui all'articolo 7, approva entro centoventi giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle domande la graduatoria e i piani di riparto di concessione dei contributi e provvede alla assegnazione fino alla concorrenza delle somme disponibili".

4. L'articolo 8 della L.R. 26/1992 è sostituito dal seguente:
"Art. 8
1. L'erogazione del contributo è subordinata alla attestazione, da parte di un ente o di una persona accreditati presso i competenti organismi comunitari o nazionali, della conformità al progetto dell'intervento attuato.
2. Per i progetti relativi alla lettera c) dell'articolo 4 è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte del legale rappresentante dell'impresa che attesti l'avvenuta conclusione dell'analisi finalizzata alla qualità".

5. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 10 della L.R. 26/1992 è sostituita dalla seguente:
"c) gli interventi previsti non siano iniziati entro il termine di sessanta giorni dalla data di comunicazione della concessione del contributo e ultimati entro il termine assegnato all'atto delle concessione del contributo medesimo".

6. L'articolo 12 della L.R. 26/1992 è sostituito dal seguente:
"Art. 12
1. Per la concessione dei contributi previsti dalla lettera a) dell'articolo 2, è autorizzata, per il biennio 1995/1996, la spesa di lire 11.000 milioni di cui:
a) lire 8.000 milioni per il 1995;
b) lire 3.000 milioni per il 1996;
2. Per la concessione dei contributi previsti dalla lettera b) dell'articolo 2, è autorizzata, per il biennio 1995/1996, la spesa di lire 600 milioni di cui:
a) lire 400 milioni per il 1995;
b) lire 200 milioni per il 1996.
3. Per la concessione dei contributi previsti dalla lettera c) dell'articolo 2, è autorizzata, per il biennio 1995/1996, la spesa di lire 900 milioni di cui:
a) lire 600 milioni per il 1995;
b) lire 300 milioni per il 1996.
4. Alla copertura degli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui ai commi precedenti si provvede nel modo che segue:
a) per l'anno 1995, quanto a lire 1.300 milioni mediante utilizzo, ai sensi dell'articolo 59, secondo comma, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 5100201 del bilancio di previsione 1994 partita 15 dell'elenco 2 e quanto a lire 7.700 milioni mediante impiego dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 5100201, del bilancio di previsione per l'anno 1995, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla partita 8 dell'elenco 2;
b) per l'anno 1996, per l'importo di lire 3.500 milioni, mediante impiego dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1995/1997, a carico del capitolo 5100201 all'uopo utilizzando la proiezione per il detto anno dell'apposito accantonamento di cui alla partita 8 dell'elenco 2.
5. Le somme occorrenti al pagamento delle spese per l'attuazione della presente legge sono iscritte:
a) per l'anno 1995 in aumento degli stanziamenti di competenza e di cassa dei seguenti capitoli esistenti nello stato di previsione del bilancio del detto anno:
a1) capitolo 3251101 "Contributi alle piccole e medie imprese e aziende artigiane nelle spese per la realizzazione di sistemi aziendali di qualità - lettera a), articolo 2 -", lire 8.000 milioni;
a2) capitolo 3251102 "Contributi alle piccole e medie imprese e aziende artigiane nelle spese per prove e servizi di qualificazione e certificazione dei prodotti - lettera b), articolo 2 -", lire 400 milioni;
a3) capitolo 3251103 "Contributi alle piccole e medie imprese e aziende artigiane nelle spese per l'attivazione di analisi aziendali - lettera c), articolo 2 -", lire 600 milioni;
b) per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.
E' consentita l'assunzione di obbligazioni a carico dell'esercizio 1996 entro i limiti del totale degli stanziamenti autorizzati semprechè gli impegni ed i pagamenti siano contenuti entro gli importi stabiliti per l'esercizio. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100201 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1995 sono ridotti di lire 7.700.000.000".


Art. 2

1. L'erogazione dei contributi per i progetti di cui all'articolo 2, lettere a) e b) della L.R. 26/1992, presentati prima dell'entrata in vigore della presente legge, è subordinata soltanto all'attestazione da parte di un ente o di una persona accreditati presso i competenti organismi comunitari o nazionali della conformità al progetto dell'intervento attuato.