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Atto:LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1975, n. 2
Titolo:Statuto Comunità montana del Tronto - Zona N.
Pubblicazione:(B.u.r. 10 gennaio 1975, n. 1)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ENTI LOCALI - AUTONOMIE FUNZIONALI
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 31, l.r. 16 gennaio 1995, n. 12, con effetto dalla data di entrata in vigore del nuovo Statuto della comunità montana, e dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

E' approvato ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, della legge regionale 6 giugno 1973, n. 12, lo statuto della comunità montana del Tronto, zona "N", nel testo allegato alla presente legge.
TESTO COLLOCATO IN POSIZIONE DIVERSA DALL'ORIGINALE


Allegati

ARTICOLO 1

Costituzione e sede della comunità

Il presente statuto regola la comunità montana del Tronto costituita tra i comuni di Acquasanta Terme, Appignano del Tronto, Arquata del Tronto, Castignano, Montegallo, Palmiano, Roccafluvione, Venarotta e Ascoli Piceno, i cui territori classificati montani ai sensi degli artt. 1, 14 e 15 della legge 25.7.1952, n. 991, e dell'articolo unico della legge 30.7.1957, n. 657, ricadono nella zona omogenea "N" delimitata con legge regionale 6.6.1973, n. 12, ai sensi dell'art. 3 della legge 3.12.1971, n. 1102.

La comunità montana del Tronto, ente di diritto pubblico a norma dell'art. 4 della citata legge n. 1102, ha sede in Acquasanta Terme.


ARTICOLO 2

Norme che regolano la comunità


La comunità, che è disciplinata dai principi generali della legge nazionale 3.12.1971, n. 1102, e dalla legge regionale 6.6.1973, n. 12, citata nel precedente articolo, è l'unità elementare di programmazione sociale, economica e urbanistica nel territorio di competenza per l'attuazione delle finalità di cui all'art. 1 e all'art. 6 della predetta legge regionale.

A tal fine, assumendo anche le funzioni delegate dagli enti che la costituiscono e dalla Regione, esercita i compiti istituzionali indicati nell'art. 7 della legge regionale mediante gli strumenti indicati nell'art. 9 della legge stessa, favorendo in ogni caso tutte le iniziative e le attività intese allo sviluppo economico e sociale del comprensorio, anche attraverso i collegamenti di cui all'art. 8 della citata legge.


ARTICOLO 3

Scopi della comunità


La comunità, soggetto di programmazione:

a) formula, aggiorna e attua con la partecipazione delle popolazioni interessate, il piano pluriennale per lo sviluppo economico e sociale della zona, al fine di contribuire a realizzare una politica generale di riequilibrio economico e sociale all'interno del territorio di sua competenza e con il rimanente territorio regionale. Tale obiettivo potrà essere perseguito anche con altre comunità montane ed enti limitrofi, previa adesione degli stessi;

b) predispone, coordina e attua programmi di interventi intesi a dotare il proprio territorio con l'esecuzione di opere pubbliche e di bonifica, di infrastrutture e di ogni altro servizio idoneo a consentire migliori condizioni di abitabilità e ambientali e a promuovere e ottenere un adeguato sviluppo economico;

c) individua e sostiene, attraverso interventi diretti e opportuni incentivi, ogni iniziativa di natura economica idonea alla valorizzazione delle risorse attuali e potenziali della zona stessa;

d) fornisce alle popolazioni del territorio ogni strumento necessario, idoneo e sufficiente a compensare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente e in particolare a impedire lo spopolamento del territorio e i fenomeni di disgregazione sociale e familiare che ne conseguono;

e) favorisce la preparazione professionale e culturale delle popolazioni della zona anche predisponendo, coordinando e attuando i relativi programmi;

f) redige, in armonia con le indicazioni del piano di sviluppo economico e sociale della comunità e allo scopo di coordinare l'attività urbanistica dei comuni e degli enti interessati, il piano urbanistico di cui si dovrà tener conto nella redazione dei piani generali di bonifica, dei piani regolatori e dei programmi di fabbricazione che i comuni o enti interessati sono tenuti ad adottare. La comunità montana intende avvalersi della facoltà di richiedere alla Regione l'incarico per la redazione del piano regolatore intercomunale.


ARTICOLO 4

Attuazione dei fini istituzionali


Per il conseguimento dei propri fini istituzionali la comunità montana:

a) esercita tutte le funzioni a essa attribuite dalle leggi nazionali e regionali;

b) può assumere le funzioni amministrative che potranno essere delegate dalla Regione, nonché le funzioni proprie degli enti che la costituiscono e di altri enti operanti nel territorio quando sia dagli stessi delegata a svolgerle;

c) può delegare ad altri enti operanti nel territorio della comunità la esecuzione di determinate realizzazioni attinenti alle loro specifiche funzioni nell'ambito della rispettiva competenza territoriale;

d) può assumere le funzioni di consorzio di bonifica montana, a norma dell'art. 30 della legge 25.7.1952, n. 991;

e) sostituisce nell'esecuzione di opere gli enti e le persone fisiche e giuridiche inadempienti ai sensi dell'art. 8 della legge nazionale 3.12.1971, n. 1102;

f) promuove e favorisce lo sviluppo della cooperazione nei diversi settori economici quale strumento efficace per la ripresa dell'economia montana;

g) può acquistare, espropriare o prendere in affitto e gestire terreni compresi nel suo territorio per destinarli alla formazione dei boschi, prati, pascoli, riserve naturali e comunque a ogni diversa utilizzazione prevista nel piano di sviluppo di cui all'art. 20 della legge regionale n. 12 del 1973, anche costituendo a tal fine apposito consorzio, azienda o ufficio di intesa con altri soggetti, enti interessati o altre comunità montane;

h) può concedere in affitto, alienare i beni immobili comunque pervenuti, assumere mutui, attuare piani economici per l'utilizzazione e valorizzazione di boschi e pascoli;

i) controlla che le opere previste dall'art. 2, lettera a), della legge 3.12.1971, n. 1102, di spettanza di enti operanti nel territorio della comunità non siano in contrasto con il piano pluriennale di sviluppo ai sensi del secondo comma dell'art. 25 della legge regionale n. 12 del 1973; coordina l'attività degli enti operanti nel territorio e indirizza l'attività e l'iniziativa degli operatori privati;

l) può conferire incarichi a tempo determinato a istituti, enti, professionisti, esperti, per l'esecuzione di particolari indagini, studi o per prestazioni di assistenza tecnica e comunque per raccogliere gli elementi necessari all'adempimento dei propri compiti in ordine alla programmazione nell'ambito della comunità. A tal fine può istituire uffici nell'ambito del territorio per la migliore realizzazione delle finalità di cui sopra;

m) promuove e favorisce lo sviluppo della cooperazione nei diversi settori economici, quale strumento efficace per la ripresa dell'economia montana.


ARTICOLO 5

Organi della comunità


Sono organi della comunità montana:

- il consiglio comunitario;

- la giunta esecutiva;

- il presidente della giunta;

- il collegio dei revisori dei conti.


ARTICOLO 6

Il consiglio comunitario


Il consiglio comunitario dura in carica 5 anni ed è costituito dai rappresentanti dei comuni membri.

I consiglieri durano ugualmente in carica 5 anni e sono eletti dai rispettivi consigli comunali nel proprio seno.

I comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti sono rappresentati da 5 consiglieri comunali di cui due appartenenti alle minoranze; i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti sono rappresentati da 3 consiglieri comunali di cui 1 appartenente alla minoranza.

Sono ineleggibili a consiglieri della comunità i dipendenti della comunità e dei comuni partecipanti.

E' incompatibile con la carica di consigliere della comunità, l'essere titolare di ditte o aziende che svolgano lavori o abbiano appalti per conto della comunità.

Il consiglio comunitario propone ai consigli comunali di provenienza la decadenza dei consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive del consiglio senza giustificati motivi.

L'accertamento della ineleggibilità o della incompatibilità e delle cause di decadenza spetta al consiglio che decide nella seduta immediatamente successiva al verificarsi dei fatti che hanno determinato dette situazioni. In caso di decadenza, di dimissione, di morte o comunque di altra causa di cessazione da membro del consiglio della comunità, i consigli comunali provvederanno alle sostituzioni relative nella seduta immediatamente successiva alla comunicazione ricevuta.

In caso di scioglimento anticipato di un consiglio comunale, i rappresentanti di questo in seno alla comunità montana restano in carica sino a diversa nomina dei rappresentanti deliberata dal nuovo consiglio comunale.


ARTICOLO 7

Compiti del consiglio


Il consiglio è l'organo deliberativo della comunità e determina l'indirizzo politico amministrativo della comunità stessa.

In particolare:

a) delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti lo statuto, le sue integrazioni e successive modificazioni;

b) elegge nel proprio seno il presidente, il vice presidente, la giunta esecutiva e il collegio dei revisori dei conti;

c) delibera il piano pluriennale per lo sviluppo economico-sociale della zona;

d) delibera il programma stralcio da presentare alla Regione entro il 30 settembre di ogni anno, nonché il piano urbanistico ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 21.5.1973;

e) delibera il bilancio preventivo, approva il conto consuntivo, le variazioni al bilancio e la misura del contributo finanziario fisso posto a carico dei comuni;

f) approva la relazione da inviare alla Regione sullo stato di attuazione del programma annuale nel quadro del piano di sviluppo nonché le eventuali modifiche dello stesso;

g) nomina i rappresentanti della comunità presso altri enti, organizzazioni e commissioni, nomina il segretario e il tesoriere della giunta, approva i regolamenti degli uffici della comunità e del personale relativo;

h) delibera la costituzione, la composizione e il funzionamento del comitato tecnico nonché le norme regolanti i rapporti tra la comunità e gli altri enti operanti nel territorio;

i) delibera l'assunzione delle funzioni delegate da altri enti;

l) delibera il conferimento di incarichi a tempo determinato, di cui all'art. 9 della legge regionale;

m) delibera l'acquisto o la alienazione di beni immobili o l'affitto ultra quinquennale e la assunzione di mutui, delibera altresì l'acquisto o l'affitto o l'esproprio di terreni ai sensi dell'art. 9 della legge 3.12.1971, n. 1102;

n) approva i progetti di lavoro e il relativo piano di finanziamento;

o) delibera le norme per organizzare le consultazioni e per dare idonea pubblicità e diffusione agli atti più importanti prima e dopo la loro approvazione;

p) delibera l'istituzione dei consorzi, aziende o uffici di cui alla lettera c), art. 9, della legge regionale per la gestione di beni immobili e di cui alla lettera f) dell'art. 4 del presente statuto;

q) delibera, per valori eccedenti i 100.000.000 di lire, l'affidamento delle opere di competenza della comunità agli enti operanti nel territorio;

r) elegge tra i consiglieri i revisori dei conti, tre effettivi e due supplenti, dei quali uno effettivo e uno supplente appartenente alla minoranza;

s) delibera, in base ad apposito regolamento, la costituzione di commissioni consiliari ed eventuali commissioni di esperti per l'esame e lo studio di particolari problemi, garantendo la rappresentanza della minoranza;

t) delibera i piani economici per la utilizzazione dei boschi e dei pascoli montani.


ARTICOLO 8

Validità delle sedute del consiglio


Sedute ordinarie e straordinarie.Convocazione Il consiglio è validamente riunito quando sia presente la metà più uno dei suoi componenti.

Il consiglio delibera a maggioranza semplice, eccettuati i casi per i quali dal presente statuto sia prevista la maggioranza assoluta.

Il consiglio può adottare un proprio regolamento per la disciplina del diritto di iniziativa dei consiglieri, delle discussioni, dell'ordine dei lavori e delle sedute.

Il consiglio si riunisce di norma nella sede della comunità, ma può essere convocato pure in sede diversa, anche in relazione agli argomenti da discutere e da trattare.

Le sedute del consiglio sono pubbliche eccetto i casi previsti dalla legge; le convocazioni vengono effettuate dal presidente, previa deliberazione della giunta mediante avviso raccomandato da spedirsi almeno 7 giorni prima di quello fissato per la riunione, termine che in caso di urgenza può essere ridotto a 48 ore mediante comunicazione telegrafica. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta.

Il consiglio si riunisce in seduta ordinaria quattro volte l'anno e precisamente:

a) entro il mese di marzo per l'esame dell'esercizio corrente e per l'approvazione di eventuali variazioni al bilancio e spese straordinarie;

b) entro il mese di giugno per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente e della relazione sullo stato di attuazione del programma annuale;

c) entro il mese di settembre per l'approvazione del programma stralcio annuale;

d) entro il mese di settembre per l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno successivo.

Il consiglio si riunisce in seduta straordinaria ogni volta che la giunta esecutiva lo ritenga necessario o la convocazione sia richiesta da almeno un terzo dei consiglieri, o da tre consigli comunali, entro il termine di 20 giorni dalla richiesta stessa.

Ai lavori del consiglio assiste il segretario della comunità.


ARTICOLO 9

Procedimento di discussione delle sedute del consiglio

Prerogative dei consiglieri


Il consiglio è presieduto dal presidente, in sua assenza o per impedimento dal vice presidente.

In caso di assenza di entrambi, il consiglio è presieduto dal componente più anziano della giunta.

Dopo l'appello nominale, il presidente dichiara aperta la seduta.

In caso di votazione non palese designa tre consiglieri per le funzioni di scrutatori, i quali assistono il presidente durante lo spoglio dei voti e con lui accertano il risultato delle votazioni.

Il presidente dirige e coordina la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ogni consigliere ha diritto di interrogazione, di interpellanza e di mozione, insieme al diritto di far iscrivere all'ordine del giorno ogni argomento da lui proposto e di ottenere qualsiasi informazione reputi necessaria dalla giunta e dagli uffici della comunità.

La richiesta deve pervenire almeno 10 giorni prima del giorno fissato per la riunione del consiglio.

Proposte al consiglio comunitario possono anche essere presentate da ciascun comune membro della comunità.

In questo caso le proposte alla comunità vengono formulate dai consigli comunali e vengono trasmesse dal sindaco, immediatamente dopo la loro adozione, alla presidenza della comunità.

Per le spese di funzionamento del consiglio e delle commissioni consiliari provvede la comunità montana con i propri fondi.


ARTICOLO 10

La giunta esecutiva – Composizione


La giunta della comunità è costituita dal presidente, dal vice presidente e da nove membri.

Il consiglio elegge la giunta, il presidente, il vice presidente con voto palese, votando una o più mozioni sottoscritte da almeno 1/5 dei consiglieri.

Le mozioni contengono gli indirizzi programmatici per lo sviluppo economico-sociale e per l'assetto del territorio, ispirati a una visione unitaria degli interessi della comunità nonché l'indicazione dei nomi del presidente, del vice presidente e degli altri componenti la giunta.

Per l'approvazione delle mozioni è necessaria al primo scrutinio la maggioranza assoluta dei componenti del consiglio, in seguito è sufficiente la maggioranza dei votanti.


ARTICOLO 11

Competenze della giunta


La giunta è l'organo esecutivo della comunità e delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e a maggioranza di voti.

La giunta:

a) provvede alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio comunitario;

b) provvede alla predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

c) assiste il presidente nella esecuzione delle deliberazioni prese dal consiglio comunitario;

d) predispone il piano di sviluppo economico-sociale, il programma stralcio, la relazione sullo stato di attuazione del programma annuale, nel quadro del piano di sviluppo, proponendo le eventuali modifiche dello stesso;

e) verifica la conformità al piano di sviluppo economico-sociale e al piano urbanistico dei programmi e progetti che ciascun ente operante nel territorio deve trasmettere alla comunità non appena adottati, ai sensi dell'art. 25, secondo comma, della legge regionale 6.6.1973, n. 12;

f) redige il piano urbanistico;

g) coordina e attua i programmi di intervento. Può affidare a tal fine, ad altri enti operanti nel territorio, di volta in volta, la realizzazione delle opere non di competenza del consiglio comunitario;

h) provvede al buon andamento e allo sviluppo dell'attività della comunità, ponendo in essere gli interventi di sua competenza necessari ad assicurare il migliore svolgimento e il massimo coordinamento dell'attività dei singoli enti;

i) esercita ogni altro compito non attribuito al consiglio comunitario.


ARTICOLO 12

Riunioni della giunta


Su convocazione del presidente la giunta si riunisce:

- in sessione ordinaria due volte al mese;

- in sessione straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o quando lo richieda almeno un terzo dei suoi membri.

La giunta è presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente. Delibera a maggioranza semplice, con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Le riunioni della giunta non sono pubbliche.


ARTICOLO 13

Durata in carica della giunta – Revoca


Il presidente, il vice presidente e i componenti della giunta restano in carica per la durata del loro mandato amministrativo di membri del consiglio; la decadenza dalla carica di consigliere comporta automaticamente la decadenza da membro della giunta.

La giunta può essere revocata, ove ricorrano gravi motivi che siano di pregiudizio al regolare funzionamento dell'amministrazione, con mozione sottoscritta da almeno 1/3 dei componenti il consiglio, motivata e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio comunitario.

La mozione deve essere messa in discussione non prima di 15 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

La giunta decade quando, per dimissioni o cessazione dalla carica per qualsiasi causa, si riduce a meno della metà dei componenti; resta comunque in carica per l'ordinaria amministrazione sino alla elezione della nuova giunta.

In caso di dimissioni della giunta il consiglio è convocato entro 30 giorni per la elezione della stessa.


ARTICOLO 14

Il presidente – Attribuzioni


Il presidente:

a) rappresenta a ogni effetto la comunità montana di fronte a terzi e in giudizio, e vigila su tutto l'andamento della comunità stessa;

b) convoca e presiede la giunta e il consiglio comunitario;

c) coordina l'azione amministrativa sulla base delle deliberazioni di giunta e di consiglio;

d) firma ogni documento inerente all'attività della comunità, stipula le locazioni e i contratti deliberati dal consiglio e dalla giunta, promuove le azioni giudiziarie riferendone al consiglio comunitario nella sua prima seduta, compie tutte le operazioni relative agli impegni anche finanziari della comunità con enti pubblici nazionali, regionali e provinciali, firma gli ordini di riscossione e mandati di pagamento, accetta eredità con beneficio di inventario, lasciti, donazioni, sovvenzioni, rilascia quietanze liberatorie, in forza di delibere del consiglio e della giunta;

e) dirige le funzioni amministrative che potranno essere delegate dalla Regione in conformità alle direttive generali e agli indirizzi di cui all'art. 59 dello Statuto regionale;

f) comunica all'ente interessato le osservazioni di cui al terzo comma dell'art. 25 della legge regionale, con la richiesta delle eventuali modifiche. Il vice presidente coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di impedimento.


ARTICOLO 15

Collegio dei revisori dei conti


Il consiglio elegge tra i propri membri non facenti parte della giunta i revisori dei conti in numero di 5, tre effettivi e due supplenti, dei quali uno effettivo e uno supplente appartenenti alla minoranza.

Il collegio dura in carica due anni.

Esso vigila e controlla l'andamento della contabilità della comunità montana e ne riferisce al consiglio mediante una relazione annuale nella seduta di presentazione del conto consuntivo.

I revisori dei conti possono essere riconfermati; la decadenza dalla carica di consigliere o la elezione a membro della giunta comportano automaticamente la decadenza da membro del collegio.

L'appartenenza al collegio dei revisori dei conti è incompatibile con qualsiasi altra carica della comunità, nonché con qualsiasi altra funzione esercitata, in altri organismi, per conto della comunità.

I revisori possono essere revocati dall'ufficio quando ricorrano gravi motivi che influiscono sull'espletamento del loro mandato o sul regolare funzionamento del collegio, con deliberazione del consiglio comunitario presa a maggioranza assoluta. In tal caso il consiglio procede immediatamente alla sostituzione dei revisori revocati.


ARTICOLO 16

Segretario della comunità


Il segretario della comunità è nominato dal consiglio che ne stabilisce anche il trattamento economico e deve avere i requisiti necessari per l'appartenenza almeno alla carriera direttiva del personale statale, regionale e comunale.

Il segretario assiste alle sedute del consiglio e della giunta e redige i verbali sottoscrivendoli con il presidente.

Tiene i registri di contabilità della comunità montana e sovrintende secondo le direttive della giunta e del consiglio comunitario all'attuazione dei compiti amministrativi propri della comunità.


ARTICOLO 17

Personale della comunità


Per il funzionamento dei propri uffici, la comunità montana si avvale del personale comandato, ai sensi dell'art. 4 della legge 3.12.1971, n. 1102, dalla Regione, dalla provincia, dai comuni.

Può altresì conferire incarichi di lavoro o di consulenza tecnica a tempo determinato a enti, professionisti, esperti per attività particolarmente specializzate o per l'esecuzione di particolari indagini e studi o per raccogliere dati ed elementi necessari all'adempimento dei propri compiti in ordine alla programmazione.

Per l'espletamento dei propri fini istituzionali la comunità può anche avvalersi degli uffici dell'amministrazione provinciale e dei comuni o di altri enti operanti nel territorio, previo accordo con detti enti.


ARTICOLO 18

Rapporti con gli altri enti operanti nel territorio


Il consiglio della comunità, allo scopo di stabilire il necessario coordinamento e collegamento per la redazione e l'aggiornamento del piano di sviluppo zonale, dei programmi stralcio annuali e del piano di sviluppo urbanistico, mantiene stretti contatti in primo luogo con l'amministrazione provinciale, come previsto dall'art. 24 della legge regionale 6.6.1973, n. 12, e con gli altri enti operanti nel territorio della comunità.

I rappresentanti di tali enti possono altresì essere invitati a partecipare alle sedute del consiglio della comunità, dedicate all'esame e all'approvazione del piano di sviluppo zonale, dei programmi stralcio annuali e del piano urbanistico.

La collaborazione tra la comunità montana e gli enti operanti nel territorio, viene attuata, per l'espletamento dei fini istituzionali della comunità medesima, anche mediante l'affidamento a questi della esecuzione di opere attinenti alle specifiche loro funzioni, nell'ambito della rispettiva competenza territoriale.


ARTICOLO 19

Comitato tecnico consultivo


Il comitato tecnico, previsto dalla legge regionale come organo consultivo della giunta ai fini della preparazione e attuazione del piano zonale, è nominato con deliberazione del consiglio.

Il comitato tecnico partecipa alla elaborazione e attuazione del piano di sviluppo economico-sociale e alle relative sue modifiche e dà pareri agli organi e ai componenti della comunità.

Il consiglio ha facoltà di chiamare il comitato tecnico a riferire su quanto di sua competenza.

Fanno parte del comitato tecnico:

a) due funzionari della Regione, designati dalla giunta tra i componenti dell'ufficio del programma;

b) tre funzionari di uffici periferici della Regione designati dalla giunta tra quelli del genio civile, dell'ispettorato dell'agricoltura e dell'ispettorato forestale;

c) otto rappresentanti della comunità, eletti dal consiglio comunitario, con voto limitato a 3, per garantire la rappresentanza della minoranza, scelti tra persone aventi i requisiti tecnici necessari, non facenti parte del consiglio comunitario;

d) tre rappresentanti, eletti dal consiglio comunitario con voto limitato a due per garantire la minoranza, tra quelli segnalati dai consigli comunali dei comuni membri;

e) un rappresentante degli enti che operano nel territorio con piani e programmi sottoposti all'approvazione della Regione e dello Stato, eletto dal consiglio comunitario, tra quelli indicati dagli enti stessi.


ARTICOLO 20

Comitato tecnico - Compiti e funzioni


Il comitato tecnico è convocato dal presidente della comunità, su deliberazione della giunta che ne stabilisce l'ordine del giorno, ed è da lui presieduto.

La giunta può sentire il parere del comitato tecnico su ogni questione che rientri nell'ambito della sua competenza. Il parere è obbligatorio nei casi di cui agli artt. 21 e 22 della legge regionale.

Il comitato è inoltre sentito sui piani urbanistici e sulla relazione annuale sullo stato di attuazione del programma e su eventuali proposte di modificazioni.

Il parere del comitato deve risultare da apposito verbale.

Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate da un funzionario dell'ufficio della comunità.


ARTICOLO 21

Piano di sviluppo pluriennale e programmi stralcio annuali

Criteri e procedure


Entro un anno dall'approvazione dello statuto la comunità appronta un piano pluriennale per lo sviluppo economico e sociale della zona, il quale sulla base delle indicazioni del piano regionale, tenendo conto degli strumenti urbanistici a livello comunale e intercomunale o dell'eventuale piano generale di bonifica montana o dei piani degli altri enti operanti nel territorio con i quali viene stabilito il coordinamento previsto dal presente statuto, deve prevedere le concrete possibilità di sviluppo nei vari settori economici, produttivi, sociali e dei servizi. A tale scopo il piano deve indicare il tipo, la localizzazione, il presumibile costo degli investimenti atti a valorizzare le risorse esistenti e potenziali della zona, la misura degli incentivi a favore degli operatori pubblici e privati, secondo le disposizioni regionali e nazionali.

La giunta promuove, sulla base del piano predisposto, la consultazione degli enti locali, delle organizzazioni sindacali, delle comunanze agrarie, delle associazioni cooperative, delle altre associazioni e organizzazioni operanti nel territorio, dei cittadini della zona e categorie di volta in volta interessati.

La proposta di piano, deliberata dal consiglio comunitario, viene trasmessa all'amministrazione provinciale e ai comuni interessati che ne curano l'affissione per 30 giorni; ne viene data pubblica informazione e diffusione per consentire eventuali deduzioni, anche in opposizione, e proposte migliorative che dovranno essere presentate entro 30 giorni dalla avvenuta pubblicazione.

Esaminate le osservazioni ed eventualmente rielaborato il piano, il consiglio comunitario lo adotta e lo trasmette alla Regione unitamente a tutti gli atti relativi e alle osservazioni dei comuni e delle province per la approvazione da parte del consiglio regionale.

Al piano di sviluppo economico-sociale della zona debbono adeguarsi i piani degli altri enti operanti nel territorio della comunità.

Sulla base del piano pluriennale di sviluppo, il consiglio della comunità montana provvede a definire ogni anno un programma stralcio contenente l'indicazione, in ordine di priorità, delle opere e degli interventi da realizzare e della entità della corrispondente richiesta di finanziamento.

La comunità montana entro il 30 settembre fa pervenire copia del programma stralcio alla Regione.

Il programma stralcio, elaborato dalla giunta, deve essere trasmesso ai comuni, ai consiglieri della comunità e agli enti operanti nel territorio almeno 10 giorni prima della riunione del consiglio della comunità per la sua approvazione.


ARTICOLO 22

Piani urbanistici


La comunità montana, a norma dell'art. 23 della legge regionale, adotta i piani urbanistici territoriali, di cui si deve tener conto nella redazione dei piani generali di bonifica, dei piani regolatori e dei programmi di fabbricazione che i comuni sono tenuti ad adottare.

Il piano urbanistico della comunità montana deve adeguarsi alle previsioni e alle indicazioni del piano di sviluppo economico-sociale della comunità.

A tal fine, ove lo ritenga opportuno, la comunità può avvalersi dell'ufficio del programma della Regione, secondo il disposto dell'art. 9 comma quarto della legge regionale n. 12 del 1973.


ARTICOLO 23

Deliberazioni e atti conseguenti


I verbali delle riunioni del consiglio sono approvati nella prima riunione successiva a quella cui si riferiscono. Essi debbono essere inviati in copia ai comuni facenti parte della comunità montana, entro 15 giorni.

Le deliberazioni del consiglio e della giunta debbono essere pubblicate nell'albo pretorio della comunità nei termini di legge; debbono essere inoltre inviate al comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali - sezione autonoma di Ascoli Piceno - ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 6.6.1973, n. 12 e dell'art. 1 della legge regionale 7.11.1974, n. 33.

La comunità si avvale dei poteri di cui all'art. 25 della legge regionale 6 giugno 1973, n. 12, per effetto del quale i comuni membri e gli altri enti operanti nel territorio sono impegnati a inviare in visione alla comunità montana copia delle deliberazioni e degli atti che trattino materie che interessano comunque la comunità medesima e che siano previste dal piano di sviluppo pluriennale, al fine di coordinare e aggiornare le iniziative in sede comunitaria.


ARTICOLO 24

Il tesoriere


Il tesoriere della comunità è nominato dal consiglio.

Il pagamento delle spese deve essere fatto esclusivamente dal tesoriere in base a regolari mandati, firmati dal presidente e controfirmati dal segretario e dall'assessore competente per delega.


ARTICOLO 25

Finanziamento della comunità

Demanio e patrimonio


Alle spese necessarie per il funzionamento della comunità montana si provvede con i fondi costituiti:

a) dalla assegnazione di finanziamenti dallo Stato, dalla Regione, da enti, volti a facilitare e a rendere possibile il raggiungimento degli scopi istituzionali;

b) dal contributo annuo dei comuni membri della comunità, nella misura fissata dal consiglio comunitario, sentiti i comuni partecipanti e tenuto conto anche del numero degli abitanti di ciascun comune;

c) da eventuali finanziamenti di privati, lasciti, donazioni, sovvenzioni, contributi.

La comunità può disporre di un proprio demanio e patrimonio a norma della legge 3.12.1971, n. 1102.


ARTICOLO 26

Organi della comunità

Rimborso spese e indennità


Ai componenti della giunta e del consiglio comunitario residenti nel comune sede della comunità compete, per ogni seduta, un gettone di presenza.

Per quelli residenti negli altri comuni, oltre al gettone di presenza, verrà corrisposto un rimborso per le spese di viaggio.

Al presidente della comunità compete una indennità mensile.

La misura di dette indennità verrà determinata con apposita deliberazione dal consiglio comunitario.

Alle spese derivanti dall'applicazione del presente articolo provvede la comunità montana.


ARTICOLO 27

Regolamenti di contabilità e di amministrazione


Il consiglio comunitario adotta un proprio regolamento di contabilità e amministrazione. Il regolamento di contabilità, per quanto attiene all'impegno, alla liquidazione e all'ordinazione delle spese si conforma, in quanto possibile, alle vigenti norme sulla contabilità degli enti locali.

Il regolamento di contabilità prevede fra l'altro la nomina - da parte del consiglio comunitario - di un tesoriere il quale provvede al pagamento delle spese, nei modi di cui al secondo comma dell'art. 24 del presente statuto.

Il regolamento di amministrazione provvede alla determinazione di norme di funzionamento degli uffici della comunità e si conforma - per quanto possibile - ai regolamenti di amministrazione di altri enti pubblici.


ARTICOLO 28

Cessazione o scioglimento della comunità


In caso di cessazione o scioglimento per qualsiasi causa, della comunità montana, nella titolarità di tutti i rapporti patrimoniali a essa afferenti, subentra l'ente pubblico al quale siano affidate le funzioni e al quale sia commesso il perseguimento delle finalità proprie della comunità montana secondo le disposizioni legislative e del presente statuto.

Ove le funzioni comunitarie siano affidate a diversi enti pubblici, vale il criterio della prevalenza, da applicarsi nel senso della devoluzione dell'intero patrimonio dell'ente pubblico al quale siano affidate le prevalenti funzioni comunitarie.

Nel caso in cui le disposizioni di cui ai commi precedenti risultino per qualsiasi causa inapplicabili, il patrimonio della comunità sarà liquidato da tre liquidatori nominati dal presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione del consiglio regionale adottata assicurando la rappresentanza delle minoranze. Compiuta la liquidazione, il patrimonio sarà devoluto pro quota ai comuni partecipanti, nelle stesse proporzioni stabilite per la partecipazione dei medesimi comuni al finanziamento della comunità.


ARTICOLO 29

Integrazioni o modifiche al presente statuto


Integrazioni o modifiche al presente statuto devono riportare il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio, salvo il caso di modifiche cui la comunità sia tenuta per effetto di sopravvenute disposizioni di legge.


Norma transitoria


ARTICOLO 30

Entrata in vigore delle norme statutarie


Il presente statuto, così come le norme integratrici o modificatrici dello stesso, entrano in vigore appena abbiano riportato l'approvazione della Regione.

Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale che approva il presente statuto, il consiglio della comunità, su convocazione del presidente provvisorio, si riunisce nel comune ove è stabilita la sede, per l'elezione dei propri organi.