Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo vigente |Iter della legge


Atto:LEGGE REGIONALE 28 agosto 1995, n. 57
Titolo:Modifica dell'articolo 37 della L. R. 28 marzo 1995, n. 26. Tasso massimo di interesse per la contrazione dei mutui a carico della Regione.
Pubblicazione:(B.u.r. 1 settembre 1995, n. 62)
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie

Sommario




Art. 1

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 37 della l.r. 28 marzo 1995, n. 26 č cosě sostituita:
"c) tasso variabile massimo semestrale non superiore a quello determinato dai competenti organi dello Stato per le operazioni di mutuo da concedersi agli Enti locali territoriali ai sensi della legge 9 agosto 1986, n. 488 e seguenti, oneri fiscali esclusi.".


Art. 2

1. La presente legge č dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.