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Atto:LEGGE REGIONALE 31 ottobre 1995, n. 61
Titolo:Variazione al bilancio di previsione per l'anno 1995.
Pubblicazione:(B.u.r. 9 novembre 1995, n. 82)
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie

Sommario





1. Nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno 1995, di cui alla Tabella 1 annessa alla l.r. 28 marzo 1995, n. 26, sono apportate le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa esposte nella allegata Tabella A.


1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1995, di cui alla Tabella 2 annessa alla l.r. 28 marzo 1995, n. 26, sono apportate le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa esposte nella allegata Tabella B.


1. L'articolo 10 della l.r. 28 marzo 1995, n. 26 è sostituito dal seguente:
"Art. 10 (Fondo di previdenza dei consiglieri regionali)
1. Per il ripiano del disavanzo finanziario del fondo di previdenza dei consiglieri regionali accertato alla data del 31 marzo 1995 ai sensi della l.r. 13 marzo 1995, n. 23 è autorizzata, per l'anno 1995, la spesa di lire 625.311.517.
2. Ai sensi degli articoli 9 e 10 della l.r. 23/1995 è autorizzata per il periodo dall'1 aprile 1995 al 31 dicembre 1995 la spesa di lire 2.700 milioni.
3. Le somme di cui ai commi 1 e 2 sono ricomprese nello stanziamento del capitolo 1110101 dello stato di previsione della spesa.".



1. Per l'attuazione della l.r. 5 gennaio 1994, n. 36, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni da stanziare a carico del capitolo 2114114 che si istituisce nello stato di previsione della spesa con la seguente denominazione: "Spese per studi e ricerche finalizzate alla realizzazione del piano delle risorse idriche".
2. Per le finalità previste dal comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 5 settembre 1992, n. 46 è ripristinato il capitolo 5400114 con la denominazione: "Contributi alle Province per la prima formazione dei programmi pluriennali".
3. Sono autorizzate le spese iscritte a carico dei seguenti capitoli che si istituiscono nello stato di previsione della spesa con la numerazione, denominazione e dotazione dello stanziamento di competenza e di cassa a fianco di ciascuno indicati:
a) cap 2227230 (ni) "Contributo straordinario alla Comunità montana zona E con sede in Fossombrone per il completamento del centro di macellazione comprensoriale Schieppe di Orciano".
Competenza lire 400.000.000.
Cassa lire 400.000.000
b) cap 2227231 (ni) "Contributo straordinario alla Comunità montana zona A con sede in Novafeltria per il completamento del centro di macellazione comprensoriale di Talamello".
Competenza lire 350.000.000.
Cassa lire 350.000.000;
c) cap 2132105 (ni) "Contributo straordinario al Consorzio del Parco del Conero per la redazione di strumenti programmatori di piano".
Competenza lire 100.000.000.
Cassa lire 100.000.000;
d) cap 2112102 (ni) "Spese per l'approvvigionamento e l'utilizzo di attrezzature per rilievi batimetrici".
Competenza lire 150.000.000.
Cassa lire 150.000.000.

4. Il capitolo 2112107 dello stato di previsione della spesa assume la seguente modificata denominazione: "Spese per la realizzazione di un sistema informativo mediterraneo in adesione al progetto comune con l'Andalusia - Algarve - Creta" (approvazione CRPM - CEE nella terza assemblea Mediterranea).
5. La Tabella B, di cui all'articolo 11 della l.r. 28 marzo 1995, n. 26, è modificata per quanto concerne la modulazione degli stanziamenti previsti dalla l.r. 18 aprile 1979, n. 17, nel modo che segue:
a) anno 1995, lire 2.000.000.000 anzichè lire 1.000.000.000;
b) anno 1996, lire 1.988.600.000 anzichè lire 2.988.600.000.

6. Per le finalità di cui all'articolo 1 della l.r. 23 gennaio 1992, n. 10 è ripristinato lo stanziamento di lire 1.377.923.530 a carico del capitolo 3246204 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1995 con la seguente denominazione: "Contributi alle piccole e medie imprese commerciali per il finanziamento delle spese di investimento individuate dall'articolo 1 della l.r. 23 gennaio 1992, n. 10".
7. I termini previsti dal comma 4 dell'articolo 14 della l.r. 28 marzo 1995, n. 26, sono rideterminati nel modo che segue:
a) per la presentazione dei progetti entro il 31 ottobre 1995;
b) per la ammissibilità al finanziamento entro il 31 dicembre 1995.



1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegati

Tabella A


Stato di previsione dell'entrata


(Omissis)


Tabella B


(Omissis)