Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 20 novembre 1995, n. 63 |
Titolo: | Provvedimenti a favore delle scuole marchigiane e della società civile per contribuire allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica nella lotta contro la criminalità organizzata e i poteri occulti. |
Pubblicazione: | (B.u.r. 30 novembre 1995, n. 88) |
Stato: | Vigente |
Tema: | SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’ |
Settore: | ISTRUZIONE - FORMAZIONE |
Materia: | Istruzione scolastica e universitaria |
Sommario
Art. 1 (Finalità)
CAPO I Iniziative a favore delle istituzioni scolastiche
Art. 2 (Disposizioni finanziarie e organizzative)
Art. 3 (Progetti didattici che coinvolgono le scolaresche)
Art. 4 (Iniziative di aggiornamento del personale docente)
Art. 5 (Organismi)
Art. 6 (Presentazione dei progetti ed approvazione del piano)
CAPO II Ricerche e documentazione
Art. 7 (Ricerche e documentazione)
Art. 8 (Disposizioni finanziarie)
CAPO I Iniziative a favore delle istituzioni scolastiche
Art. 2 (Disposizioni finanziarie e organizzative)
Art. 3 (Progetti didattici che coinvolgono le scolaresche)
Art. 4 (Iniziative di aggiornamento del personale docente)
Art. 5 (Organismi)
Art. 6 (Presentazione dei progetti ed approvazione del piano)
CAPO II Ricerche e documentazione
Art. 7 (Ricerche e documentazione)
Art. 8 (Disposizioni finanziarie)
1. La Regione al fine di contribuire all'educazione alla legalità, allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica, alla pratica della democrazia ed alla lotta contro la criminalità organizzata, la mafia ed i poteri occulti, promuove per il periodo 1995/1997, iniziative didattiche nelle scuole appresso indicate nonchè forme ed attività di aggiornamento dei docenti delle stesse scuole, ricerche e documentazioni aventi per oggetto i fenomeni della criminalità organizzata, i poteri occulti, l'educazione alla legalità, la conoscenza dei principi istituzionali di democrazia, solidarietà e convivenza civile.
Iniziative a favore delle istituzioni scolastiche
1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 la Regione finanzia, per il biennio 1995/1996, in ragione di lire 100.000.000 per ciascun esercizio finanziario, le iniziative di cui ai seguenti articoli 3 e 4, proposte dalle Istituzioni scolastiche statali, parificate, pareggiate e legalmente riconosciute operanti nel territorio regionale, previo favorevole esame delle stesse da parte della Commissione tecnica di cui all'articolo 5, lettera a).
2. Tutti gli adempimenti di carattere amministrativo-contabile comunque connessi con l'applicazione della presente legge sono curate dai competenti uffici e servizi della Regione Marche.
1. Nell'ambito dell'autonomia didattica loro accordata dall'ordinamento le scuole di cui all'articolo 2 possono elaborare progetti mirati che comportino il diretto coinvolgimento delle scolaresche.
2. I progetti devono indicativamente rispettare la seguente articolazione:
a) motivazione del progetto;
b) obiettivi didattici;
c) programma e organizzazione;
d) mezzi e attrezzature;
e) piano finanziario.
3. I progetti da presentare potranno essere anche finalizzati alla produzione di:
a) audiovisivi;
b) pubblicazioni e ricerche;
c) giochi didattici;
d) software;
e) rappresentazioni teatrali.
4. I relativi prodotti finali rimarranno di proprietà delle scuole, ma alla Presidenza del Consiglio regionale spetta disporne, d'intesa con le scuole interessate, per i propri fini istituzionali.
5. L'esame e la valutazione dei progetti, sotto il profilo della validità scientifica e della congruità finanziaria, è condotta dalla commissione tecnica di cui al successivo articolo 5, lettera a). Le conclusioni della Commissione sono sottoposte al Comitato di cui all'articolo 5, lettera b), per le conseguenti deliberazioni in ordine al finanziamento.
6. A cura della Sovrintendenza le scuole vengono informate dell'avvenuta approvazione del progetto e dell'entità del finanziamento concesso. Il termine per la realizzazione dei progetti è fissato al 30 aprile di ciascun anno.
7. I risultati dell'attività realizzata costituiscono oggetto di apposita relazione da far pervenire, tramite la Sovrintendenza scolastica regionale, alla predetta Commissione, per le necessarie valutazioni conclusive. Il finanziamento assegnato sarà erogato sulla base del parere favorevole della Commissione e previa esibizione di idonea documentazione della spesa.
1. In alternativa o in aggiunta ai progetti di cui all'articolo 3, le predette scuole possono proporre la realizzazione a favore del personale insegnante di iniziative annuali di aggiornamento didattico-scientifico sui temi pertinenti lo sviluppo, nelle nuove generazioni, della coscienza civile, costituzionale e democratica nonchè la lotta contro la criminalità organizzata ed i poteri occulti.
2. Tali iniziative, deliberate dal collegio dei docenti, devono preferibilmente contemplare il coinvolgimento dei docenti di più discipline, anche di scuole diverse appartenenti allo stesso distretto scolastico, inserite nell'ordinaria programmazione didattica. Esse devono essere comunque realizzate senza pregiudizio per lo svolgimento dei programmi curriculari di ciascuna materia.
3. I relativi progetti devono illustrare le modalità con cui il corpo docente che partecipa alle iniziative intende operare collegialmente per promuovere negli alunni, nel rispetto dei principi affermati negli articoli 1 e 2 del d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417, i processi educativi e formativi intorno alle tematiche di cui al comma 1, nonchè i tempi e gli strumenti delle relative verifiche.
4. Ciascun docente a conclusione dell'iniziativa, riferisce e documenta i temi affrontati, i risultati raggiunti, i problemi rilevati e le eventuali proposte migliorative per il prosieguo dell'iniziativa.
5. Le relazioni redatte dai docenti devono essere corredate delle osservazioni e delle valutazioni conclusive del Dirigente scolastico, al cui esito positivo è condizionata l'erogazione del finanziamento, il cui ammontare non potrà superare, per la quota di cui al comma 7, lettera b), i limiti della spesa effettivamente sostenuta e documentata.
6. Sull'iniziativa e sui relativi esiti si pronuncia anche il Consiglio di circolo e di Istituto, con atto del quale la Regione terrà conto in sede di esame di ulteriori proposte avanzate dalla scuola ai sensi della presente legge.
7. I progetti, corredati dal dettagliato preventivo di spesa e trasmessi alla Commissione tecnica di cui all'articolo 5, lettera a), possono prevedere che il finanziamento regionale venga destinato:
a) in misura non superiore al 60 per cento dell'intero importo a compensare il maggiore impegno dei docenti che partecipano al progetto, secondo criteri di ripartizione, su base oraria o per obiettivi didattici, proposti dal collegio dei docenti e deliberati dal Consiglio di Istituto;
b) in misura non inferiore al restante 40 per cento:
1) all'acquisto di materiale didattico, scientifico, che resterà acquisito al patrimonio della scuola, strettamente funzionale alla realizzazione del progetto;
2) a compensare eventuali relazioni di esperti estranei alla scuola.
1. Per la realizzazione delle iniziative di cui agli articoli 3 e 4 sono istituiti, con nomina del Consiglio regionale:
a) una Commissione tecnica composta da:
1) un ispettore tecnico, designato dal Sovrintendente scolastico regionale, con funzioni di coordinatore;
2) due presidi di istituti secondari di secondo grado;
3) due presidi di scuola media di primo grado;
4) due docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado;
5) due docenti di scuola elementare;
6) un rappresentante dell'IRRSAE;
7) un funzionario designato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, anche con funzioni di segretario.
I nominativi dei presidi e dei docenti sono proposti dal Sovrintendente scolastico regionale sentiti i Provveditori agli studi delle Province marchigiane; la Commissione tecnica resta in carica per un triennio;
b) un Comitato promotore composto dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, integrato con:
1) il Sovrintendente scolastico regionale;
2) i Provveditori agli studi delle Province marchigiane;
3) il Dirigente del servizio legislativo del Consiglio regionale o suo delegato, anche con funzioni di segretario.
2. Il Comitato predispone il piano annuale di attività e l'assegnazione dei finanziamenti sulla base delle proposte della Commissione tecnica di cui al comma 1, punto a) del presente articolo. Ai componenti dei suddetti organismi sarà corrisposto, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio documentate ed il trattamento di missione previsto dalla l.r. 2 agosto 1984, n. 20 e successive modificazioni.
3. Ai componenti della Commissione tecnica sarà corrisposto altresì, per ogni giornata di effettivo impegno risultante da verbale, un gettone di presenza pari a lire 50.000.
4. Alla tabella B della l.r. 4 luglio 1994, n. 23 è aggiunta la seguente voce: "Commissione tecnica per la valutazione delle iniziative a favore delle istituzioni scolastiche.".
1. La Giunta regionale approva il piano annuale di attività e l'assegnazione dei finanziamenti di cui all'articolo 5.
2. La Giunta regionale, d'intesa con la Sovrintendenza scolastica regionale, emana annualmente le modalità per la presentazione da parte delle scuole dei progetti di cui agli articoli 3 e 4.
Ricerche e documentazione
1. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza è costituito presso la presidenza del Consiglio regionale "il Centro di documentazione sulla criminalità organizzata e i poteri occulti" con lo scopo di raccogliere e fornire alle istituzioni e ai cittadini ogni documentazione utile al perseguimento delle finalità previste dall'articolo 1.
2. L'Ufficio di Presidenza con lo stesso atto, individua all'interno degli uffici regionali la struttura organizzativa a ciò preposta e ne dà comunicazione al Consiglio regionale.
3. Il Centro si avvale della documentazione del Comitato di cui all'articolo 5.
1. Per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per ciascuno degli anni 1995 e 1996 la spesa di lire 100 milioni.
2. Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.
3. Le spese autorizzate per effetto del comma 1 sono così ripartite:
a) spese per le attività di cui all'articolo 3, lire 75 milioni;
b) spese per le attività di cui all'articolo 4, lire 20 milioni;
c) spese per le attività di cui all'articolo 7, lire 5 milioni.
4. Alla copertura delle spese di cui al comma 1 si provvede:
a) quanto alla somma di lire 100 milioni relativa all'anno 1995 mediante equivalente riduzione dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 5100101 del bilancio di previsione per l'anno 1995; all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla partita 10 dell'elenco 1;
b) quanto alla somma di lire 100 milioni relativa all'anno 1996 mediante equivalente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio pluriennale 1995/1997, all'uopo utilizzando la proiezione per l'anno 1996 del medesimo accantonamento di cui alla partita 10 dell'elenco 1;
c) per gli anni successivi mediante impiego di quota parte del fondo comune di cui alla legge 8 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1 sono iscritte a carico dei capitoli che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa per l'anno 1995 con le seguenti denominazioni ed i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa:
a) "Spese per progetti didattici proposti dalle scuole nell'ambito delle iniziative contro la criminalità organizzata e i poteri occulti", lire 75 milioni;
b) "Spese per il finanziamento delle iniziative di aggiornamento del personale docente nell'ambito delle iniziative contro la criminalità organizzata e i poteri occulti", lire 20 milioni;
c) "Spese per il finanziamento del Centro di documentazione sulla criminalità organizzata e i poteri occulti", lire 5 milioni.
Per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.
6. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 del bilancio 1995 sono ridotti di lire 100 milioni.