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Atto:LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1995, n. 66
Titolo:Norme provvisorie per il finanziamento delle Comunità Montane di cui alla Legge Regionale 16 gennaio 1995, n. 12.
Pubblicazione:(B.u.r. 4 gennaio 1996, n. 1)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ENTI LOCALI - AUTONOMIE FUNZIONALI
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 25, l.r. 1 luglio 2008, n. 18.

Sommario




Art. 1

1. Alla l.r. 16 gennaio 1995, n. 12 "Ordinamento delle Comunità montane" sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 25 è aggiunto il seguente comma:
"6. Alla Comunità montana zona D/2, di cui all'articolo 2 della l.r. 16 gennaio 1995, n. 12, di nuova istituzione, è assegnato per l'anno 1995 un finanziamento straordinario di lire 284.000.000 per le spese di primo impianto e funzionamento.";
b) all'articolo 26 è aggiunto il seguente comma:
"2. Sino all'entrata in vigore del provvedimento legislativo previsto dall'articolo 3 della l.r. 16 gennaio 1995, n. 12, la Giunta regionale si avvale, per la ripartizione dei fondi statali e regionali alle Comunità montane, dei seguenti criteri:
a) per 5/10 in proporzione diretta alla superficie classificata montana di ciascuna Comunità;
b) per 3/10 in proporzione diretta alla popolazione residente nel territorio montano di ciascuna Comunità, quale risulta dai dati annuali ISTAT, e nei Comuni parzialmente montani in base ad accertamenti effettuati presso i singoli Comuni stessi;
c) per 2/10 in proporzione diretta al rapporto tra gli addetti all'agricoltura e la popolazione nel territorio montano di ciascuna Comunità, in base ai dati ufficiali ISTAT.".


Art. 2

1. Per la concessione del finanziamento straordinario di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di lire 284.000.000.
2. Alla copertura della spesa autorizzata per effetto del comma 1 si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 6510101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1995.
3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1 del presente articolo saranno iscritte a carico del capitolo 2241102, che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1996 con la seguente denominazione: "Finanziamento straordinario per le spese di primo impianto e funzionamento della Comunità montana zona D/2" di cui all'articolo 2 della l.r. 16 gennaio 1995, n. 12 e con la dotazione di competenza e di cassa di lire 284.000.000.

Art. 3

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.