Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1975, n. 4
Titolo:Provvedimenti di delega in materia di diritto allo studio.
Pubblicazione:(B.u.r. 25 gennaio 1975, n. 5)
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:ISTRUZIONE - FORMAZIONE
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 9, l.r. 4 settembre 1992, n. 42.

Sommario



TITOLO I



La Regione dispone, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto, interventi finanziari diretti ad assicurare alle comunità locali i mezzi necessari per rimuovere gli ostacoli di carattere economico e sociale all'effettivo esercizio del diritto allo studio.
Gli interventi finanziari della Regione sono rivolti in particolare all'attuazione e al potenziamento dei servizi sociali atti a favorire la piena scolarizzazione gratuita della scuola materna e dell'obbligo, la necessaria disponibilità di strumenti educativi, la concreta parità di accesso e di prosecuzione nelle diverse vie all'istruzione.


Per il raggiungimento delle finalità indicate nel precedente art. 1, in attuazione anche dell'art. 118 della Costituzione e dell'art. 59 dello Statuto regionale, l'esercizio delle funzioni amministrative regionali di cui al D.P.R. 14-1-1972, n. 3, in materia di assistenza scolastica, è delegato:
a) alle amministrazioni provinciali, che le esercitano normalmente attraverso consorzi con i comuni, per il trasporto degli alunni delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria superiore e artistica, statali o autorizzati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato compresi gli istituti professionali di Stato, i conservatori musicali e i centri di istruzione professionale gestiti o autorizzati dalla Regione;
b) ai comuni singoli o associati per il trasporto degli alunni della scuola materna statale e non statale e della scuola dell'obbligo statale o autorizzata a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato;
e per ogni altro intervento, previsto dalla presente legge a favore degli allievi delle scuole suindicate;
c) ai comuni singoli o associati per ogni altro intervento, previsto dalla presente legge a favore delle scuole di cui al punto a) del presente articolo.

Per l'organizzazione e la gestione dei servizi da attuare nell'esercizio delle funzioni delegate, i comuni singoli o associati e le amministrazioni provinciali, i consorzi, qualora non assumano o abbiano assunto direttamente funzioni operative, si avvalgono dei patronati scolastici, dei loro consorzi provinciali e dei consigli di circolo o di istituto, costituiti ai sensi del D.P.R. 31.5-1974, n. 416.
L'assistenza di cui ai precedenti commi è estesa agli allievi residenti in un comune della regione che frequentino scuole di istruzione secondaria superiore ubicate fuori del territorio regionale, purché non ne usufruiscano presso le scuole frequentate.


Nell'esercizio delle funzioni delegate gli enti destinatari devono attenersi alle finalità indicate nel precedente art. 1. I relativi interventi consistono in servizi offerti alla generalità degli interessati.
Gli interventi dovranno tendere in particolare alla organizzazione di servizi di mensa e di trasporto gratuiti, alla fornitura di libri agli allievi anche in uso individuale e collettivo nonché al mantenimento e all'organizzazione di collegi-scuola, convitti e case dello studente.
Per prevenire, nei soggetti in età evolutiva, il verificarsi di carenze fisiche o psichiche, sono organizzati servizi di assistenza sociale e psicopedagogica.
A favore dei soggetti che presentino tali carenze sono previsti interventi specifici che consentano l'educazione nella scuola normale e ne evitino l'emarginazione.
A tali fini sono realizzate iniziative volte alla sensibilizzazione e formazione degli insegnanti intesi come principali agenti della prevenzione e del recupero.
Possono essere effettuate, interpellato il consiglio di circolo o di istituto, erogazioni individuali in denaro solo a favore di alunni le cui famiglie versino in condizioni di eccezionale bisogno.


Le funzioni già degli organi centrali e periferici dello Stato, in ordine ai patronati e ai consorzi dei patronati scolastici, previsti dalla legge 4.3-1958, n. 261, e dal relativo regolamento di esecuzione emanato con D.P.R. 16.5-1961, n. 636, trasferite alle Regioni con D.P.R. 14-1-1972, n. 3, sono esercitate rispettivamente dalle competenti giunte comunali per i patronati scolastici e dalle giunte delle amministrazioni provinciali per i consorzi provinciali dei patronati scolastici; la nomina e lo scioglimento dei consigli di amministrazione dei patronati scolastici e dei loro consorzi provinciali sono invece attribuiti alla giunta regionale.
Gli insegnanti elementari di ruolo che, ai sensi della legge 2-12-1967, n. 1213, sono assegnati alle direzioni didattiche per i servizi da svolgere presso i patronati scolastici e i loro consorzi provinciali e che chiedano entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di essere trasferiti alla Regione ai sensi dell'art. 6, comma secondo, del D.P.R. 14-1-1972, n. 3, sono inquadrati alle dipendenze della Regione in base alle norme contenute nella legge regionale 27.5-1974, n. 12.
Per l'esercizio delle funzioni delegate i comuni si serviranno prioritariamente, nei limiti di eventuali necessità , di personale già in servizio subordinato e precario anche presso i patronati scolastici nell'anno scolastico 1973/74.


I comuni e le province possono organizzarsi in consorzi per conseguire il più alto livello di efficienza e di economicità nell'organizzazione e nella gestione degli interventi e dei servizi previsti dalla presente legge.
Qualora la dimensione territoriale del consorzio coincida con quella del distretto scolastico, istituito ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 31.5-1974, n. 416, la Regione concede agli enti che si consorziano un incentivo annuale nella misura del 10 per cento dell'ammontare del finanziamento per le funzioni delegate ai comuni organizzati nello stesso consorzio.
L'incentivo di cui al comma precedente è concesso dalla giunta regionale anche a consorzi il cui ambito territoriale sia ritenuto adeguato dal consiglio regionale.
TITOLO II



Le funzioni delegate debbono essere esercitate in modo da garantire la gestione sociale della scuola. A tal fine gli enti locali destinatari sono tenuti ad assicurare la più ampia partecipazione alle scelte e all'attuazione dei programmi degli organi collegiali della scuola, con particolare riferimento al consiglio scolastico distrettuale e agli organismi locali nei quali siano rappresentate le organizzazioni sindacali, le componenti della scuola e le famiglie.
Gli interventi posti in essere nell'esercizio delle attribuzioni delegate debbono coordinarsi con quelli svolti direttamente dagli enti locali e tendere ad assicurare la destinazione collettiva dei servizi, a favorire la sperimentazione didattica e la realizzazione della scuola a tempo pieno.
Gli enti delegati promuovono altresì la razionalizzazione e la pubblicizzazione dei servizi di trasporto gratuito, nonché , nel rispetto delle competenze dello Stato e interpellato il consiglio scolastico distrettuale, la distribuzione delle sedi scolastiche nel territorio, tale da consentire la soppressione delle pluriclassi e tesa a garantire, anche attraverso il dimensionamento delle scuole, maggiore efficacia del processo educativo ed economicità della gestione.


Ai sensi del quinto comma dell'art. 59 dello Statuto il presidente della giunta regionale emana, entro il 31 gennaio di ciascun anno, le direttive generali cui devono attenersi gli enti delegati, per l'anno scolastico successivo.
Le direttive sono proposte dalla giunta e approvate dalla commissione consiliare competente.
Le direttive indicano, nell'ambito degli indirizzi contenuti nella presente legge, gli obiettivi prioritari da perseguire nel quadro della programmazione regionale.
La funzioni di vigilanza spetta alla giunta regionale. Ad essa gli enti delegati trasmettono copia delle deliberazioni adottate nell'esercizio delle funzioni oggetto della delega.
Qualora le amministrazioni interessate non adempiano alle funzioni loro delegate, per il compimento di atti obbligatori per i quali sono previsti termini perentori, la giunta regionale, sentiti gli enti delegati inadempienti, propone al consiglio regionale l'adozione dei provvedimenti sostitutivi.


Ciascun ente delegato, interpellati i competenti organi collegiali della scuola di cui al D.P.R. 31.5-1974, n. 416, con la collaborazione delle istituzioni di assistenza scolastica di cui si avvalga per l'organizzazione e la gestione dei servizi, predispone il programma annuale degli interventi, specificando per ciascun settore la previsione della spesa.
Dati conoscitivi e programmi, redatti sulla base delle direttive emanate dal presidente della Regione con le modalità previste dal precedente art. 7, sono trasmessi alla giunta regionale entro il 15 settembre di ogni anno.
TITOLO III



Entro il 31 gennaio di ogni anno la giunta regionale, esaminati i programmi di cui al precedente art. 8, provvede al riparto e all'assegnazione dei fondi agli enti delegati erogandoli in due soluzioni relativamente all'anno scolastico in corso e a quello successivo.
I fondi necessari per l'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge sono ripartiti fra gli enti destinatari in base ai seguenti criteri:
a) 60 per cento in rapporto alla popolazione complessiva residente;
b) 15 per cento in rapporto alla popolazione addetta all'agricoltura per comuni in relazione alla popolazione residente;
c) 15 per cento in rapporto alla popolazione montana effettivamente residente nel territorio di ciascun comune classificato montano ai sensi delle leggi 25.7-1952, n. 991 e 30.7-1957, n. 657;
d) 10 per cento in rapporto alla superficie del territorio.



Gli enti delegati trasmettono alla giunta regionale, entro il 28 febbraio, il rendiconto annuale delle spese sostenute direttamente o attraverso enti cui sia stata affidata la gestione di attività assistenziali e una relazione illustrativa dell'attività svolta.
Al fine di una più organica informazione, le relazioni e i prospetti allegati contengono altresì i dati relativi alle funzioni proprie degli enti delegati nella stessa materia.
Le somme non impegnate dagli enti delegati sono computate per l'esercizio successivo in diminuzione di quelle spettanti agli stessi enti.


Ai sensi dell'art. 41 dello Statuto, la giunta presenta annualmente al consiglio regionale una relazione contenente dati informativi, contabili e statistici sull'esercizio delle funzioni delegate, nonché tutti gli elementi che possono consentire al consiglio la più completa valutazione dei risultati raggiunti.


Per gli interventi di cui alla presente legge è autorizzata per l'anno 1975 la spesa di lire 5.600.000.000 così suddivisa:
- scuola materna L. 1.400.000.000;
- scuola dell'obbligo L. 2.600.000.000;
- scuola secondaria superiore L. 1.600.000.000 di cui L. 800.000.000 per i trasporti e L. 800.000.000 per ogni altro intervento, compresi gli interventi di cui all'art. 13 della presente legge per l'importo di L. 65.000.000.

Nello stato di previsione della spesa per l'anno 1975 i capitoli corrispondenti ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa per l'anno 1974 sono riportati solo per memoria:
capitolo 1022101; 1022201; 1023101; 1023102; 1023103; 1023104; 1023105; 1024101; 1024102; 1024103; 1024104; 1025101; 1025102.

Alla maggiore spesa di L. 2.000 milioni si fa fronte, per l'anno 1975, con i maggiori proventi per interessi attivi sulle giacenze di tesoreria.
La giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto deliberativo, da comunicarsi al consiglio entro 5 giorni, la istituzione dei relativi capitoli di spesa per l'anno finanziario 1975 con la denominazione "Interventi per il diritto allo studio - scuola materna" con la dotazione di L. 1.400.000.000; "Interventi per il diritto allo studio - scuola dell'obbligo" con la dotazione di L. 2.600.000.000; "Interventi per il diritto allo studio - scuola secondaria superiore" con la dotazione di L. 1.600.000.000.
Per gli anni successivi l'ammontare della spesa sarà determinato con leggi di bilancio.


E' delegato alle amministrazioni provinciali il conferimento in conferma delle borse di studio per le scuole di istruzione secondaria di secondo grado.
I fondi saranno attribuiti alle amministrazioni provinciali sulla base del numero degli aventi diritto frequentanti scuole o istituti delle rispettive province.


Per l'anno 1975 la giunta regionale provvede al riparto e alla erogazione dei fondi stanziati entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
Entro la stessa data il presidente della giunta propone al consiglio le direttive di cui all'art. 7.


Tutte le norme di leggi statali concernenti l'assistenza scolastica che siano incompatibili con quanto previsto dalla presente legge, cessano di aver applicazione nel territorio regionale.

Art. 16

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Marche.