Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 25 marzo 1996, n. 10
Titolo:Integrazione del fondo relativo agli interventi previsti dalla L.R. 12 maggio 1982, n. 18 (Interventi e iniziative della Regione per rimuovere le cause dell'emarginazione) con le somme recuperate a titolo di risarcimento danni da amministratori o funzionari condannati per reati contro la pubblica amministrazione
Pubblicazione:(B.u.r. 4 aprile 1996, n. 24)
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata implicitamente dall'art. 28, l.r. 4 giugno 1996, n. 18, che ha abrogato, dalla data di costituzione del coordinamento regionale e dei coordinamenti provinciali di cui agli artt. 2 e 4 della predetta l.r. 18/1996, la l.r. 12 maggio 1982, n. 18.

Sommario




Art. 1

1. Le somme che pervengono alla Regione a titolo di risarcimento di danni non patrimoniali da parte di amministratori o funzionari condannati per reati contro la pubblica amministrazione sono versate al bilancio regionale e destinate ad alimentare un fondo destinato al finanziamento della l.r. 12 maggio 1982, n. 18.

Art. 2

1. Per le finalitŕ previste dalla presente legge č istituito nello stato di previsione del bilancio per l'anno 1996 il seguente capitolo:
a) entrata: capitolo 3007012 con la denominazione: "Acquisizione di somme a titolo di risarcimento di danni non patrimoniali da parte di amministratori o funzionari regionali condannati per reati contro la pubblica amministrazione" e gli stanziamenti di competenza e di cassa "per memoria";
b) spesa: le somme saranno iscritte in aumento dello stanziamento di cui al capitolo 4234103 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1996.

2. Le dotazioni degli stanziamenti dei suddetti capitoli sono stabilite con decreto del Dirigente del Servizio del bilancio sulla scorta degli atti che dispongono i risarcimenti per danni non patrimoniali.