Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 29 aprile 1996, n. 15
Titolo:L.R. 5 dicembre 1983, n. 39. Contributi di esercizio e di investimento ai sensi della Legge 10 aprile 1981, n. 151 sui trasporti pubblici locali articolo 2 - Modifiche ed integrazioni.
Pubblicazione:(B.u.r. 9 maggio 1996, n. 32)
Stato:Abrogata
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:TRASPORTI
Materia:Servizi di trasporto
Note:Abrogata dall'art. 27, l.r. 12 dicembre 1997, n. 72.

Sommario




Art. 1

1. L'ultimo comma dell'articolo 2 della l.r. 5 dicembre 1983, n. 39, č sostituito dai seguenti commi:
"A far tempo dall'esercizio 1996, al fine di razionalizzare il sistema regionale del trasporto locale, una quota massima del 2 per cento dello stanziamento di cui al secondo comma, lettera a), č riservato all'incentivazione di aggregazione di aziende, pubbliche e private, nonchč a quelle aziende che raggiungono intese per l'utilizzazione dei biglietti e degli abbonamenti anche su servizi di trasporto gestiti da altre imprese che operano sulle medesime relazioni, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della l.r. 21 luglio 1992, n. 31.
La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, determina entro il 31 ottobre di ogni anno i criteri e le modalitŕ dell'intervento di incentivazione.".


Art. 2

1. L'articolo 1 della l.r. 11 maggio 1994, n. 18 "Modifiche ed integrazioni alla l.r. 5 dicembre 1983, n. 39" č abrogato.