Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 04 giugno 1996, n. 20 |
Titolo: | Interventi della Regione a favore dell'Associazione, poi Fondazione, Rossini Opera Festival e dell'Associazione Arena Sferisterio Teatro di tradizione per la promozione turistico-culturale dell'immagine delle Marche. |
Pubblicazione: | ( B.U. 13 giugno 1996, n. 39 ) |
Stato: | Abrogata |
Tema: | SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’ |
Settore: | BENI E ATTIVITA’ CULTURALI |
Materia: | Attività culturali – Celebrazioni |
Note: | Abrogata dall'art. 15, l.r. 3 aprile 2009, n. 11. |
Sommario
1. La Regione, considerato il rilevante interesse culturale nazionale ed internazionale delle manifestazioni musicali organizzate dall'Associazione, poi Fondazione, Rossini Opera Festival e dall'Associazione Arena Sferisterio-Teatro di tradizione, la loro funzione turistica ed il fondamentale ruolo da esse svolto per la promozione dell'immagine delle Marche nel mondo, concede a ciascuno dei due enti, per il triennio 1996- 1998, un contributo annuo di lire 1.100 milioni, allo scopo di sostenere finanziariamente le loro iniziative.
2. Il trasferimento dei contributi agli enti di cui al comma 1 avviene annualmente sulla base di una deliberazione della Giunta regionale, tale atto viene deliberato non oltre il 31 marzo di ciascun anno, previa presentazione dei programmi. Entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno gli Enti di cui al comma 1 sono tenuti ad inviare alla Giunta regionale una relazione sulle attività ed iniziative svolte nonchè il rendiconto completo delle spese sostenute.
3. Il materiale destinato alla promozione dell'immagine e alla pubblicizzazione delle attività programmate dagli enti di cui al comma 1 deve riportare il luogo e l'intestazione della Regione.
4. La Regione può avvalersi della collaborazione degli enti di cui al comma 1 per l'organizzazione di iniziative culturali regionali riferite alle rispettive attività di settore.
5. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con quelli concessi da altre leggi regionali.
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per ciascuno degli anni 1996,1997 e 1998, la spesa di lire 2.200 milioni da ripartire in parti uguali tra l'Associazione, poi Fondazione, Rossini Opera Festival e l'Associazione Arena Sferisterio Teatro di tradizione.
2. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 si provvede:
a) per l'anno 1996 mediante riduzione, per pari importo, dello stanziamento del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del medesimo anno, partita n. 15 dell'elenco n. 1;
b) per gli anni 1997 e 1998 mediante utilizzo della proiezione pluriennale della medesima partita n. 15 dell'elenco n. 1.
3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte:
a) per l'anno 1996, a carico del capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo anno, con la denominazione "Intervento della Regione a favore dell'Associazione, poi Fondazione, Rossini Opera Festival e dell'Associazione Arena Sferisterio-Teatro di tradizione" e con gli stanziamenti di competenza e di cassa di lire 2.200 milioni;
b) per gli anni 1997 e 1998 a carico dei corrispondenti capitoli di spesa.
4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1996 sono ridotti di lire 2.200 milioni.