Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1975, n. 7
Titolo:Concessione di contributi agli Enti locali ed a privati per l'attrezzatura ad uso pubblico delle zone d'interesse naturalistico, paesistico e dei parchi urbani.
Pubblicazione:(B.u.r. 28 febbraio 1975, n. 10)
Stato:Abrogata
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:AMBIENTE
Materia:Protezione della natura - Parchi e riserve naturali
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 12 maggio 2003, n. 7.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 7/2003, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi fino al completamento dei relativi procedimenti amministrativi.

Sommario




Art. 1

In attuazione delle norme di cui agli artt. 5 e 7 dello Statuto, la Regione interviene a protezione della natura, del paesaggio e della salubrità dell'ambiente e ne garantisce il godimento da parte della collettività a norma dei seguenti articoli.

Art. 2

Per l'acquisizione, conservazione e valorizzazione di aree di particolare interesse naturalistico, paesistico ed escursionistico sono concessi ai comuni, ai loro consorzi e alle comunità montane contributi in conto capitale pari al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

Art. 3

Le attrezzature ammissibili al finanziamento riguardano parcheggi, percorsi pedonali, sistemazione di fonti, raccoglitori di rifiuti, segnaletiche, recinzioni, posti di ristoro e tutte quelle opere che agevolano la presenza dell'uomo nelle aree di interesse naturalistico e paesistico, consentendone il godimento senza alterarne gli aspetti caratterizzanti, con esclusione di edifici per uso residenziale, turistico e alberghiero.
Le attrezzature di cui al comma precedente debbono interessare suoli pubblici o di uso pubblico ovvero convenzionati all'uso pubblico per almeno 25 anni con apposita convenzione stipulata tra i proprietari e il comune interessato.

Art. 4

Il 60 per cento dei contributi di cui all'art. 2 è prioritariamente assegnato a favore dei comuni e consorzi appartenenti a comunità montane.

Art. 5

Per l'acquisizione delle aree destinate a parchi pubblici urbani e comprensoriali e per la progettazione e la realizzazione degli stessi e in particolare per l'acquisto e posa in dimora di alberi, arbusti e fiori e per la dotazione di servizi e attrezzature ricreative, sono concessi ai comuni, ai loro consorzi e alle comunità montane, contributi in conto capitale pari al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.
Le agevolazioni di cui al comma precedente sono concesse anche a enti morali e a privati proprietari di aree convenzionate all'uso pubblico con il comune.
La delibera di convenzione viene adottata dal consiglio comunale e determina la durata della stessa e le norme che regolano l'uso pubblico delle aree.

Art. 6

I comuni e loro consorzi e le comunità montane, gli enti morali e i privati che intendono avvalersi delle provvidenze previste dalla presente legge debbono presentare al Presidente della Regione, la domanda corredata dal preventivo delle spese per le quali si chiede il contributo entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7

I contributi sono erogati con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta.

Art. 8

Per la concessione dei contributi di cui ai precedenti articoli 2 e 5 è autorizzata per ciascuno degli anni 1974 e 1975, la spesa di L. 100 milioni per gli interventi previsti all'art. 2 e di L. 100 milioni per gli interventi previsti allo art. 5.
Le somme occorrenti per il pagamento dei contributi di cui al comma precedente sono stanziate a carico di appositi capitoli da istituire nello stato di pevisione della spesa per l'anno 1975 con le seguenti denominazioni:
-«Concessione di contributi in conto capitale ai comuni, ai loro consorzi e alle comunità montane per l'attrezzatura a uso pubblico delle zone di interesse naturalistico, paesistico ed escursionistico»;
- «Concessione di contributi in conto capitale ai comuni, agli enti morali e ai privati per la realizzazione di parchi urbani» e con la dotazione di L. 200 milioni ciascuno, comprensiva delle annualità relative agli anni 1974 e 1975.

La Giunta regionale è autorizzata a provvedere con atto deliberativo, che viene trasmesso al consiglio entro 5 giorni, alla istituzione, nel titolo II dello stato di previsione della spesa per l'anno 1975, dei capitoli di cui al comma precedente aventi la denominazione e la dotazione ivi indicate.
Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede:
- per l'anno 1974 mediante impiego, per l'importo di L. 200 milioni, dello stanziamento di cui al cap.2147001 del bilancio 1974 «Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso», utilizzando ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64;
- per l'anno 1975 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 2147001 del bilancio 1975 «Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso» per L. 200 milioni.