Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 19 agosto 1996, n. 35
Titolo:Modifica della Legge Regionale 13 marzo 1995, n. 23 avente per oggetto: "Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali".
Pubblicazione:(B.u.r. 22 agosto 1996, n. 58)
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ASPETTI ISTITUZIONALI
Materia:Consiglieri e assessori regionali - Sottosegretario - Gruppi consiliari

Sommario




Art. 1

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 13 marzo 1995, n. 23, è sostituito dal seguente:
"1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, ai componenti del Consiglio regionale è corrisposta, a titolo di rimborso delle spese di soggiorno, una diaria mensile pari al 65 per cento di quella prevista per i membri della Camera dei Deputati ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261. Le variazioni della diaria mensile sono accertate con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.".

2. Il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 23/1995, è sostituito dal seguente:
"2. Ai Consiglieri che abitano entro 25 chilometri dalla sede del Consiglio è inoltre corrisposto un rimborso forfettario mensile delle spese di trasporto pari al 15 per cento della diaria di cui al comma 1.".

3. Il comma 5 dell'articolo 6 della l.r. 23/1995 è sostituito dal seguente:
"5. I Consiglieri residenti nei comuni di cui al comma 3, in alternativa al rimborso forfettario mensile delle spese ed alla diaria mensile forfettaria, possono optare per l'indennità di missione di cui all'articolo 5, comma 1, per recarsi dal comune di residenza alla sede del Consiglio. I Consiglieri che usufruiscono dell'autovettura di servizio, in alternativa alla diaria mensile forfettaria, possono optare per l'indennità di missione depurata della quota attinente al rimborso delle spese di viaggio; i componenti della Giunta regionale o dell'Ufficio di Presidenza, in caso di cessazione dalla carica, possono optare per un regime diverso da quello in godimento. L'indennità di missione, nei casi di cui al presente comma, può essere corrisposta, senza preventiva autorizzazione, per un massimo di venti giorni al mese.".

4. Il comma 7 dell'articolo 6 della l.r. 23/1995 è sostituito dal seguente:
"7. I Consiglieri regionali hanno altresì diritto di ottenere l'abbonamento per la circolazione sulla rete autostradale e di usufruire gratuitamente dell'autorimessa o del parcheggio per l'autovettura nel capoluogo della Regione.".


Art. 2

1. Alla maggiore spesa derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 1, valutata in lire 350 milioni per l'anno 1996, si provvede mediante riduzione, per pari importo, dello stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 5200101 dello stato di previsione della spesa per il medesimo esercizio e contestuale integrazione del capitolo 1110101.
2. Per gli anni successivi l'entità della spesa è stabilita con legge dei rispettivi bilanci; la relativa copertura è assicurata mediante utilizzo di quota parte delle entrate proprie della Regione.