Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 19 agosto 1996, n. 36
Titolo:Rifinanziamento e integrazione della Legge Regionale 28 ottobre 1991, n. 33, relativa ad interventi e riqualificazione dell'offerta turistica regionale.
Pubblicazione:(B.u.r. 22 agosto 1996, n. 58)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:TURISMO
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 76, l.r. 11 luglio 2006, n. 9.

Sommario




Art. 1

1. Per la concessione dei finanziamenti previsti dall'articolo 6 della l.r. 28 ottobre 1991, n. 33 concernente "Interventi e riqualificazione dell'offerta turistica regionale" č autorizzata per l'anno 1996 una ulteriore spesa di lire 3.500 milioni.
2. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1 si provvede mediante utilizzazione delle disponibilitŕ sul capitolo 5100202 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1996, partita 6 dell'elenco 3.
3. La somma occorrente per il pagamento della spesa di cui al comma 1 č iscritta per l'anno 1996, in aumento degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 3232210 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo anno.
4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100202 sono ridotti rispettivamente di lire 3.500 milioni.

Art. 2

1. I termini, di cui al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 33/1991, sono differiti di centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

1. La presente legge č dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.