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Atto:LEGGE REGIONALE 19 agosto 1996, n. 37
Titolo:Durata in carica dei Commissari straordinari degli enti dipendenti dalla Regione.
Pubblicazione:(B.u.r. 22 agosto 1996, n. 58)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Enti, aziende, agenzie e societŕ regionali o interregionali
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

1. I Commissari straordinari degli enti dipendenti dalla Regione, in carica alla data del 30 giugno 1996 a seguito dello scioglimento dei consigli di amministrazione degli enti medesimi, possono essere prorogati dalla Giunta regionale per un ulteriore periodo massimo di mesi quattro dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. In caso di rinuncia da parte dei Commissari interessati, la Giunta regionale procede alla nomina di altri Commissari straordinari che restano in carica per la durata massima di cui al comma 1.

Art. 2

1. La presente legge č dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.