Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 02 settembre 1996, n. 39
Titolo:Contributi per interventi urgenti a tutela dei beni mobili o affreschi di interesse artistico e storico.
Pubblicazione:( B.U. 12 settembre 1996, n. 63 Errata corrige nel b.u.r. n. 72 del 10 ottobre 1996.)
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:BENI E ATTIVITA’ CULTURALI
Materia:Beni culturali
Note:Abrogata dall'art. 36, l.r. 28 aprile 2017, n. 15.

Sommario





1. La Regione concede contributi per interventi urgenti diretti a tutelare i beni immobili o affreschi, di interesse artistico e storico regionale, non soggetti a copertura assicurativa specifica, in caso di danno o pericolo di danno imminente derivante da eventi straordinari o fenomeni naturali con esclusione di quelli connessi all'usura o al decorso del tempo.


1. I contributi sono concessi per interventi che hanno ad oggetto:
a) beni di proprietà di enti pubblici;
b) beni di proprietà di enti ecclesiastici e di privati.

2. Dei beni di cui al comma 1 deve essere assicurato il pubblico godimento secondo quanto previsto dalla l.r. 30 dicembre 1974, n. 53.


1. Gli interventi di cui all'articolo 1 possono comprendere, in particolare, lavori di pronto intervento per la protezione, restauro, ripristino, consolidamento, sistemazione e disinfestazione.


1. I soggetti proprietari del bene presentano al Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni da quello in cui si è verificato l'evento dannoso o si è constatata la sussistenza del pericolo di danno imminente, la domanda di contributo.
2. La domanda è redatta in conformità al modello predisposto dal servizio regionale attività e beni culturali.


1. Nella domanda di contributo sono indicati:
a) l'evento che ha prodotto il danno o il pericolo di danno imminente;
b) il danno prodotto e il pericolo di danno imminente;
c) il tipo di intervento;
d) l'ammontare della spesa necessaria alla realizzazione dell'intervento;
e) i tempi di realizzazione dell'intervento;
f) la dichiarazione di mancanza di copertura assicurativa.

2. Alla domanda sono allegate:
a) la documentazione comprovante il danno o il pericolo di danno;
b) una relazione, sottoscritta da un tecnico, relativa, agli elementi di cui al comma 1;
c) per i beni di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089 copia della comunicazione prevista dall'articolo 19 della stessa legge.



1. La Giunta regionale delibera la concessione del contributo, previa predeterminazione dei criteri così come previsti dall'articolo 5 della l.r. 31 ottobre 1994, n. 44, e ne dà comunicazione ai destinatari entro quindici giorni dal ricevimento della domanda.
2. L'ammontare del contributo non può superare la somma di lire 30 milioni per ciascun intervento.


1. La liquidazione del contributo è effettuata entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione relativa alle spese sostenute e alla regolare esecuzione dell'intervento a norma di legge.


1. La Giunta regionale presenta al Consiglio, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sugli interventi ammessi al contributo nell'anno precedente.


1. La Giunta regionale può sempre disporre l'effettuazione di sopralluoghi per verificare lo stato del bene.


1. In fase di prima applicazione gli adempimenti previsti all'articolo 4, comma 2, sono espletati entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.


1. Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge è autorizzata, per il triennio 1996/1998, la spesa complessiva di lire 800 milioni, di cui lire 200 milioni per l'anno 1996, lire 300 milioni per l'anno 1997, lire 300 milioni per l'anno 1998. Per gli anni successivi l'entità della spesa è stabilita con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.
2. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 si provvede:
a) quanto alla somma di lire 200 milioni, relativa all'anno 1996, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 5100101, elenco n. 1, partita 17, dello stato di previsione della spesa dello stesso anno;
b) quanto alla somma di lire 300 milioni prevista per ciascuno degli anni 1997 e 1998, mediante impiego di quota parte dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 5100203, partita 2, del bilancio pluriennale 1996/ 1998;
c) per gli anni successivi mediante utilizzo di quota parte del gettito dei tributi regionali.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dal comma 1 sono iscritte:
a) per l'anno 1996 a carico del capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa per l'anno 1996 con la seguente denominazione e il controindicato stanziamento di competenza: "Contributi per interventi urgenti a tutela dei beni mobili di interesse artistico e storico" lire 200 milioni;
b) per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.