Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1997, n. 8
Titolo:Interventi per la realizzazione di infrastrutture e di servizi nel settore del trasporto delle merci e la ristrutturazione dell'autotrasporto.
Pubblicazione:(B.u.r. 16 gennaio 1997, n. 5)
Stato:Abrogata
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:TRASPORTI
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 10, l.r. 31 agosto 1999, n. 25.

Ai sensi del citato art. 10, l.r. 25/1999, restano valide le autorizzazioni di spesa recate dalla presente legge.

Sommario





1. La Regione attiva interventi nel settore del trasporto delle merci in attuazione degli obiettivi indicati dalla programmazione nazionale e regionale finalizzati:
a) al riequilibrio del sistema di trasporto merci sviluppando il trasporto combinato e l'intermodalità e, in particolare, incentivando il vettore ferroviario ed il cabotaggio costiero;
b) all'integrazione fra i vari modi di trasporto;
c) all'aumento della produttività e dell'efficienza delle infrastrutture e dei servizi esistenti da realizzare;
d) alla riduzione dell'inquinamento ambientale e dei rischi della circolazione.



1. Ai fini indicati all'articolo 1 la Giunta regionale è autorizzate ad erogare contributi per:
a) realizzare un'area di sosta attrezzata a sostegno del porto di Ancona se ed in quanto non finanziata da altre leggi vigenti;
b) realizzare impianti e attrezzature per lo sviluppo del trasporto combinato intermodale, necessario con il sistema ferroviario;
c) realizzare aree di sosta attrezzate per l'autotrasporto in transito e locale;
d) realizzare piattaforme logistiche intermodali di movimentazione e di smistamento delle merci;
e) impiantare, potenziare e integrare sistemi informatici e telematici per migliorare l'efficienza del sistema dei trasporti e realizzare una maggiore sicurezza per gli uomini ed i mezzi ed acquisire ed utilizzare informazioni di carattere operativo, anche in collegamento con reti nazionali e internazionali per favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di trasporto e ridurre i percorsi a vuoto;
f) valorizzare la rete infrastrutturale dei centri attrezzati al servizio del trasporto delle merci mediante iniziative, anche di carattere promozionale, mirate ad acquisire nuove correnti di traffico e ad incentivare il trasporto combinato;
g) ad acquisire beni strumentali da parte di imprese di autotrasporto, di trattori stradali, semirimorchi, casse mobili, containers, carrelli operatori, autogrù , macchine operatrici di sollevamento e movimentazione merci finalizzati allo sviluppo del trasporto intermodale.

2. In relazione alle opere indicate nel presente articolo, i contributi possono essere concessi anche per gli oneri di progettazione.


1. Sono destinatari dei contributi:
a) soggetti pubblici e privati, singoli e associati;
b) cooperative e consorzi che operano nel settore della movimentazione merci e materiali e dell'autotrasporto iscritti all'albo degli autotrasportatori previsto dalla legge 298/1974 e all'albo degli artigiani di cui alla legge 443/1985 e loro consorzi;
c) società consortili e cooperativistiche, previste dall'articolo 6 della legge 443/1985 iscritte alla sezione speciale dell'albo degli autotrasportatori di cui alla legge 298/1974, tra i consorzi e le imprese succitate costituitesi unitamente ad amministrazioni pubbliche o enti;
d) consorzi e cooperative tra imprese di autotrasporto con veicoli di peso totale a terra (PTT) fino a 60 quintali.



1. I contributi per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge sono concessi ai soggetti pubblici e alle società con maggioranza di capitale pubblico e ai soggetti privati fino alla misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
2. L'intervento agevolato per l'acquisizione di beni strumentali di cui al punto g) dell'articolo 2 non può superare il 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile per unità di carico.


1. Per ottenere il contributo i soggetti interessati devono presentare domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, corredata dai seguenti documenti:
a) deliberazione di approvazione dell'iniziativa da attuare e sue finalità ;
b) relazione descrittiva dell'iniziativa di cui al punto a) con indicazione:
1) delle modalità di intervento e della previsione di spesa;
2) dei benefici attesi attivati dalla realizzazione dell'intervento;
3) delle fonti di finanziamento, oltre a quelle regionale, a copertura della spesa prevista.



1. Il Consiglio regionale stabilisce i criteri e le modalità per la concessione e la liquidazione dei contributi di cui alla presente legge e fissa i termini e le modalità per la presentazione delle domande di finanziamento ed i criteri per la loro valutazione.
2. Sono valute le domande riguardanti iniziative ricomprese negli obiettivi e nelle finalità della presente legge e che siano coerenti con la programmazione e pianificazione regionale.


1. Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 1996 la spesa di lire 1.000 milioni e per ciascuno degli anni successivi 1997 e 1998 la spesa di lire 1.500 milioni.
2. Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma 1, si provvede:
a) per l'anno 1996 mediante riduzione di quota parte dello stanziamento del capitolo 5100202 dello stato di previsione della spesa del bilancio, partita 8 dell'elenco 3;
b) per gli anni 1997 e 1998 mediante utilizzo della proiezione pluriennale della medesima partita 8 dell'elenco 3.

3. Le somme occorrenti per le spese autorizzate dalla presente legge sono iscritte:
a) per l'anno 1997, a carico del capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio del medesimo anno con la denominazione "Spese per interventi relativi alla realizzazione di infrastrutture e servizi nel settore del trasporto merci e la ristrutturazione dell'autotrasporto" e con gli stanziamenti di competenza e di cassa di lire 1.000 milioni;
b) per gli anni successivi a carico dei corrispondenti capitoli di spesa.

4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100202 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1996 sono ridotti di lire 1.000 milioni.