Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1997, n. 10
Titolo:Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo.
Pubblicazione:( B.U. 24 gennaio 1997, n. 8 )
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SANITA’
Materia:Veterinaria
Note:Errata corrige nel b.u.r. n. 22 del 27 marzo 1997.

Sommario


Art. 1 (Finalità)
Art. 2 (Compiti dei Comuni)
Art. 3 (Canili)
Art. 4 (Rifugi)
Art. 5 (Compiti delle AUSL)
Art. 6 (Anagrafe canina)
Art. 7 (Obblighi degli allevatori o detentori di cani a scopo di commercio)
Art. 8 (Tatuaggio del cane)
Art. 9 (Segnalazione di morte, scomparsa e trasferimento)
Art. 10 (Abbandono di animali da affezione)
Art. 11 (Soppressione eutanasica e divieto di sperimentazione degli animali da affezione)
Art. 12 (Eccezioni)
Art. 13 (Cani provenienti da altre Regioni o dall'estero)
Art. 14 (Trattamento della popolazione e del randagismo felino)
Art. 15 (Controllo delle nascite)
Art. 16 (Contributi)
Art. 17 (Programma di prevenzione)
Art. 18 (Servizio sostitutivo civile)
Art. 19 (Funzioni di vigilanza)
Art. 20 (Regolamento regionale)
Art. 21 (Sanzioni)
Art. 22 (Abrogazione e norme transitorie)
Art. 23 (Disposizioni finanziarie)



1. La Regione tutela le condizioni di vita degli animali da affezione, promuove la protezione degli stessi e il controllo del randagismo al fine di realizzare su tutto il territorio regionale un corretto apporto uomo - animale.
2. Ai fini della presente legge si intendono per animali da affezioni gli animali appartenenti a specie mantenute per compagnia o diporto, senza fini produttivi o alimentari.
3. Allo scopo di garantire il benessere degli animali è vietato causare loro dolore o sofferenza e organizzare spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche o private che possano comunque comportare maltrattamenti o sevizie.
4. All'attuazione della presente legge provvedono, nei rispettivi ambiti di competenza, la Regione, le Province, i Comuni singoli o associati, le Comunità Montane e le Aziende unità sanitarie locali, con la collaborazione delle associazioni protezionistiche, naturalistiche e di volontariato interessate iscritte all'albo regionale.


1. I Comuni singoli o associati e le Comunità montane provvedono:
a) al ricovero, alla custodia e al mantenimento temporanei dei cani nei casi previsti dagli articoli 86 e 87 del regolamento di polizia veterinaria approvato con dpr 8 febbraio 1954, n. 320 e comunque quando ricorrono esigenze sanitarie di profilassi;
b) al ricovero, alla custodia e al mantenimento dei cani catturati per il tempo necessario alla restituzione ai proprietari e ai detentori o all'affidamento ad eventuali richiedenti;
c) al ricovero, alla custodia e al mantenimento dei cani per i quali non è possibile la restituzione o l'affidamento;
d) all' applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 21.

2. I Comuni singoli o associati e le Comunità montane provvedono al risanamento dei canili esistenti e costruiscono rifugi per cani nel rispetto dei requisiti indicati agli articoli 3 e 4.


1. I canili dei Comuni singoli o associati e delle Comunità montane, nonchè i canili privati e quelli polivalenti a valenza multizonale devono possedere i seguenti requisiti;
a) un reparto per la custodia dei cani catturati, dotato di un ingresso a doppio cancello;
b) un reparto costituito da più box da adibire all'osservazione dei cani morsicati o morsicatori;
c) un reparto adibito a cucina con annesso deposito per gli alimenti;
d) un reparto da adibire ad ambulatorio veterinario per tutti gli interventi di natura sanitaria compresa la soppressione eutanasica degli animali;
e) un'area da utilizzare per il lavaggio e la disinfezione degli automezzi e di tutte le attrezzature in dotazione al canile;
f) servizi igienici;
g) un impianto di smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi secondo la normativa vigente;
h) una superficie per la collocazione dei box da adibire a rifugio.



1. Per rifugi si intendono le strutture adibite alla custodia e al mantenimento degli animali da affezione.
2. I rifugi dei Comuni singoli o associati e delle Comunità montane, nonchè i rifugi privati, devono possedere i seguenti requisiti:
a) una superficie per la collocazione del box destinati ad ospitare gli animali;
b) un reparto di isolamento;
c) un locale adibito al deposito e alla preparazione dei cibi;
d) un locale riservato all'attività di sanità pubblica veterinaria;
e) un idoneo impianto di approvvigionamento idrico;
f) un impianto di smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi secondo la normativa vigente.

3. Nelle strutture di cui al comma 1 possono essere tenuti in custodia a pagamento gli animali da affezione di proprietà ed è inoltre garantito il servizio di pronto soccorso.


1. Il servizio veterinario dell'AUSL territorialmente competente assicura:
a) il trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili;
b) le operazioni di tatuaggio dei cani vaganti catturati che risultano non tatuati, nonchè dei cani ospitati presso le strutture di ricovero;
c) il controllo igienico - sanitario sulle strutture di ricovero ed i trattamenti sanitari necessari.

2. Ai fini di cui alle lettere a) e b) del comma 1, i Comuni singoli o associati e le Comunità montane, mettono a disposizione del servizio veterinario locali adeguati.
3. Il servizio veterinario dell'AUSL territorialmente competente assicura altresì;
a) l'accalappiamento dei cani vaganti e la consegna dei cani catturati o restituiti alle strutture di ricovero previa affettuazione delle profilassi previste dalla lettera a) del comma 1;
b) il ritiro e la consegna alle strutture di ricovero con pronto soccorso dei cani feriti segnalati da cittadini o da associazioni di protezione animale;
c) il ritiro delle spoglie animali per l'avvio alla sardigna presso una discarica autorizzata.



1. Presso il servizio veterinario di ogni AUSL è istituita l'anagrafe canina.
2. I proprietari o detentori di cani sono tenuti ad iscrivere i proprio animali all'anagrafe di cui al comma 1 entro dieci giorni dalla nascita o dall'acquisizione del possesso.
3. All'atto dell'iscrizione viene compilata apposita scheda segnaletica.


1. Gli allevatori di cani a scopo di commercio hanno l'obbligo di tenere un apposito registro di carico e scarico degli animali, secondo le modalità previste nel regolamento di cui all'articolo 20.


1. Il servizio veterinario delle AUSL provvede, entro trenta giorni dall'iscrizione all'anagrafe, al tatuaggio degli animali mediante impressione di una sigla di riconoscimento composta da:
a) numero dell'AUSL;
b) sigla della provincia;
c) numero di iscrizione all'anagrafe canina.

2. Le tecniche impiegate per il tatuaggio è la parte interna della coscia destra.
3. Le tecniche impiegate per il tatuaggio debbono essere tali da evitare sofferenza all'animale.
4. Per i cuccioli il tatuaggio deve essere effettuato entro un periodo di tempo compreso tra il terzo e il quarto mese di vita.
5. Il tatuaggio è eseguito previa corresponsione della tariffa regionale a cura dei servizi veterinari delle AUSL o dei veterinari delle società cinofile o delle associazioni di protezione degli animali o da veterinari all'uopo autorizzati dalle AUSL mediante apposita convenzione.
6. Il tatuaggio deve essere effettuato, con le stesse modalità previste per il cane, anche su tutti gli esemplari di lupo (canis lupus) tenuti in cattività per qualsiasi scopo.
7. La spesa per il tatuaggio dei cani randagi è a carico dei Comuni singoli o associati o delle Comunità montane.


1. I proprietari o detentori degli animali devono segnalare al servizio veterinario dell'AUSL competente per territorio:
a) la scomparsa dell'animale immediatamente con il mezzo di comunicazione più veloce, cui seguirà entro tre giorni comunicazione scritta;
b) la morte dell'animale entro il secondo giorno successivo all'evento, per consentire eventualmente al servizio veterinario l'accertamento delle cause di morte, qualora le medesime non siano riferibili a malattia comune già diagnosticata;
c) il trasferimento a qualsiasi titolo dell'animale entro i quindici giorni successivi.

2. La segnalazione di cui alle lettere a) e b) deve essere fatta con il mezzo di comunicazione più rapido e confermata per iscritto entro cinque giorni dall'evento.
3. La segnalazione di cui alla lettera c) deve essere fatta per iscritto.


1. E' vietato abbandonare animali da affezione di cui si abbia la proprietà o la detenzione.
2. Nel caso in cui il proprietario o il detentore intenda rinunciare alla proprietà o alla detenzione dell'animale d affezione per sopravvenuta e comprovata impossibilità di mantenimento, deve darne immediata comunicazione al Sindaco del Comune di residenza che, accertata la fondatezza della motivazione, dispone il trasferimento dell'animale nelle strutture di ricovero di cui agli articoli 3 e 4.
3. Gli animali da affezione catturati o ritrovati devono essere immediatamente trasferiti alla struttura di ricovero e sottoposti a visita veterinaria.
4. Qualora si tratti di animali da affezione regolarmente tatuati, essi sono restituiti dalla struttura di ricovero al proprietario o al detentore il quale deve provvedere al ritiro.
5. Sono equiparati all'abbandono, trascorsi sessanta giorni dalla notifica di avvenuto ritrovamento dell'animale da affezione, il mancato ritiro o la mancata rinuncia alla proprietà. Gli animali da affezione non reclamati dopo tale termine possono essere ceduti a privati che diano garanzia di buon trattamento o ad associazioni di protezione animale, previo trattamento profilattico.
6. I responsabili delle strutture di ricovero di cui agli articoli 3 e 4 danno comunicazione dell'avvenuto affidamento all'AUSL di residenza del nuovo proprietario ai fini dell'aggiornamento della scheda segnaletica di cui al comma 3, articolo 6.
7. Gli animali da affezione vaganti catturati che risultano non tatuati nonchè gli animali da affezione ospitati presso le strutture di ricovero devono essere tatuati.
8. Le spese per il ricovero degli animali da affezione nonchè per gli eventuali trattamenti sanitari sono a carico dei proprietari o detentori. Alla fissazione delle tariffe per il ricovero provvedono i Comuni singoli o associati e le Comunità montane sulla base delle direttive stabilite con decreto del Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; per le prestazioni sanitarie il proprietario o il detentore è tenuto alla corresponsione della tariffa regionale alla AUSL.


1. La soppressione degli animali da affezione, ivi compresi quelli di proprietà e salvo quanto stabilito dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con d.p.r. 320/1954 e successive modificazioni, è consentita esclusivamente se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità. Alla soppressione provvedono in modo eutanasico i medici veterinari che ne rilasciano idonea certificazione.
2. Gli animali da affezione catturati, ritrovati e quelli ricoverati non possono essere usati a scopo di sperimentazione salvo quanto stabilito dal d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 116, nè essere soppresso, fatto salvo quanto stabilito al comma 1.
3. E' vietato fare commercio o cessione gratuita di animali da affezione al fine di sperimentazione.


1. Le norme relative all'iscrizione all'anagrafe canina ed al tatuaggio non si applicano ai cani appartenenti alle forze armate e di polizia semprechè ne sia possibile l'identificazione e a quelle che soggiornano per un periodo massimo di quattro mesi sul territorio regionale al seguito del proprietario o detentore a scopo di lavoro, caccia, addestramento, turismo.


1. I cani provenienti da Regioni nelle quale è già stato attivato il servizio di anagrafe e tatuaggio sono soggetti alla sola iscrizione all'anagrafe, considerando validi i contrassegni già apposti, mentre quelli provenienti dall'estero o da Regioni nelle quali tale servizio non è stato istituto, sono soggetti sia all'iscrizione all'anagrafe, che al tatuaggio.
2. I proprietari o detentori degli animali di cui al comma 1 provvedono a farne denuncia al servizio veterinario dell'AUSL competente per territorio, entro dieci giorni dall'introduzione degli animali nel territorio regionale.


1. Si applicano, in quanto compatibili, alla popolazione felina e alle strutture per il ricovero della stessa le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, comma 1, lettera c) e comma 3; 10, commi 1, 2, 3, 5 e 8; 11.
2. La presenza di colonie di gatti randagi, presso le quali si registrano problemi igienico - sanitari o riguardanti il benessere animale, deve essere segnalata al Comune competente che dispone i necessari accertamenti del servizio veterinario dell'AUSL.
3. Qualora si renda necessario, i Comuni singoli o associati o le Comunità montane, in accordo con il servizio veterinario dell'AUSL, organizzano interventi di controllo della popolazione felina che possono comprendere:
a) l'affidamento della colonia ad una associazione per la protezione degli animali;
b) il controllo delle nascite;
c) la cattura e la collocazione degli animali in affidamento od in altra sede più idonea.

4. Le spese per gli interventi di controllo della popolazione felina sono a carico delle AUSL.


1. Il proprietario o detentore di un aninale da affezione è responsabile della sua riproduzione.
2. Al fine di diminuire il fenomeno del randagismo, i servizi veterinari delle AUSL, sentite le associazioni di protezione animale o su proposta delle stesse, individuano interventi preventivi e successivi, atti al controllo delle nascite dei cani e dei gatti randagi.
3. Gli interventi della limitazione delle nascite sono effettuati previa corresponsione della tariffa regionale al servizio veterinario dell'AUSL competente per territorio. Il proprietario o detentore può altresì ricorrere a proprie spese agli ambulatori veterinari delle società cinofile e delle associazioni di protezione animale, nonchè ai medici veterinari liberi professionisti.


1. La Regione concede contributi ai Comuni singoli o associati e alle Comunità montane per la realizzazione degli interventi di loro competenza previsti dalla presente legge.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, determina i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle domande e per la concessione dei contributi. La deliberazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. La liquidazione del contributo è effettuata con provvedimento del Dirigente del servizio competente.


1. La Regione, in collaborazione con le associazioni di protezione degli animali e veterinari, promuove ed attua:
a) programmi di informazione, da svolgere anche in ambito scolastico con la collaborazione delle competenti autorità finalizzati al rispetto degli animali e alla difesa del loro habitat;
b) corsi di formazione e aggiornamento per il personale della Regione, degli Enti locali e delle AUSL, addetto ai compiti previsti dalla presente legge, nonchè per le guardie zoofile volontarie che collaborano con tali enti.




1. Per lo svolgimento delle loro attività, i Comuni singoli o associati, le Comunità montane, le associazioni protezionistiche possono avvalersi anche di giovani iscritti nelle liste di leva che intendono ottenere, ai sensi e per gli effetti della legge 15 dicembre 1972, n. 772 e successive modificazioni, il riconoscimento dell'obiezione di coscienza.
2. Il servizio sostitutivo civile come guardia zoofila avviene previa convenzione, ai sensi del d.p.r. 28 novembre 1977, n. 1139, tra il Ministero della difesa e gli enti o associazioni indicati.


1. Il Comune e la AUSL esercitano le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti regionali e locali, relativi alla protezione degli animali.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate altresì dalle guardie zoofile dell'ENPA e dalle altre associazioni di protezione animale nel rispetto e nei modi previsti dal d.p.r. 31 marzo 1979 (G.U. 2 giugno 1979, n. 150), all'articolo 5, norme che specificano l'autonomia funzionale delle guardie zoofile.
3. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 18 le guardie zoofile di cui al comma 2 si qualificano esibendo apposito tesserino.
4. Le Province concorrono all'attuazione di quanto previsto nella presente legge provvedendo a:
a) coordinare l'azione dei Comuni per l'installazione associata di servizi per la vigilanza e il controllo della popolazione canina e felina;
b) promuovere ed attuare corsi di formazione per il personale addetto ai servizi e strutture di cui alla lettera a);
c) attuare, mediante proprio personale o volontari specificatamente specializzati, interventi per il controllo dei cani inselvatichiti e di quelli randagi in ambiente silvestre e montano, nonchè integrare l'azione dei Comuni nella vigilanza e controllo in ambiente extraurbano.



1. La Regione entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge disciplina con apposito regolamento le modalità di attuazione della stessa.


1. Per la violazione delle norme di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da lire 150.000 a lire 450.000 per le violazioni dell'articolo 6, comma 2, dell'articolo 9 e dell'articolo 13;
b) da lire 100.000 a lire 300.000 per le violazioni dell'articolo 8;
c) da lire 300.000 a lire 1.000.000 per le violazioni dell'articolo 10;
d) da lire 5.000.000 a lire 10.000.000 per le violazioni dell'articolo 11, commi 2 e 3. La stessa sanzione si applica altresì per le violazioni delle norme di cui al presente punto in quanto riferite alla popolazione felina ai sensi dell' articolo 14, comma 1;
e) da lire 500.000 a lire 1.500.000 per le violazioni di cui all'articolo 7.

2. Le funzioni inerenti l'irrogazione delle sanzioni amministrative sono esercitate dai Comuni, anche sulla base delle segnalazioni cui sono tenuti i servizi veterinari delle Aziende unità sanitarie locali.
3. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative affluiscono nel bilancio regionale per essere erogate a titolo di contributo ai Comuni e alle AUSL per la realizzazione degli interventi di loro competenza.
4. Per quanto non previsto dalla presente legge si osservano le procedure di cui alla l.r. 5 luglio 1983, n. 16.


1. La l.r. 25 gennaio 1988, n. 4 è abrogata.
2. In sede di prima applicazione i termini di cui agli articoli 6, 8, 9, 12 e 13 decorrono dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 20 si applicano, per l'iscrizione all'anagrafe canina e per il tatuaggio, gli allegati della l.r. 25 gennaio 1988, n. 4.


1. Al finanziamento delle spese per gli interventi previsti dalla presente legge si provvede:
a) mediante utilizzo delle somme assegnate alla Regione ai sensi del d.l. 1 dicembre 1995, n. 509, convertito in legge 31 gennaio 1996, n. 34;
b) mediante impiego di quota parte del fondo sanitario regionale per le spese di parte corrente.

2. Per gli interventi di cui all'articolo 17, la Regione può utilizzare una somma non superiore al venticinque per cento dei fondi assegnati dallo Stato ai sensi della legge 34/1996.