Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1997, n. 15 |
Titolo: | Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. |
Pubblicazione: | ( B.U. 24 gennaio 1997, n. 8 ) |
Stato: | Vigente |
Tema: | FINANZA |
Settore: | TRIBUTI |
Materia: | Disposizioni generali |
Sommario
Art. 1 (Oggetto)
Art. 2 (Determinazione del tributo)
Art. 3 (Delega alle Province)
Art. 4 (Dichiarazione)
Art. 5 (Accertamento e contestazione delle violazioni tributarie)
Art. 6 (Sanzioni amministrative)
Art. 7 (Attribuzione delle entrate)
Art. 8 (Prescrizione e rimborsi)
Art. 9 (Norma finanziaria)
Art. 10 (Norme transitorie e finali)
Art. 11 (Dichiarazione d'urgenza)
Art. 2 (Determinazione del tributo)
Art. 3 (Delega alle Province)
Art. 4 (Dichiarazione)
Art. 5 (Accertamento e contestazione delle violazioni tributarie)
Art. 6 (Sanzioni amministrative)
Art. 7 (Attribuzione delle entrate)
Art. 8 (Prescrizione e rimborsi)
Art. 9 (Norma finanziaria)
Art. 10 (Norme transitorie e finali)
Art. 11 (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge disciplina l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, il contenzioso amministrativo e quanto non previsto dall'articolo 3, commi da 24 a 41, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in relazione al tributo speciale per il deposito di discarica dei rifiuti solidi da questa istituito.
2. Il tributo speciale si applica ai rifiuti indicati nell'articolo 3, comma 24, della legge 549/1995 ed è dovuto dai soggetti di cui ai commi 26 e 32 del medesimo articolo.
1. A decorrere dal 1 gennaio 1998 l'ammontare dell'imposta è determinato in:
a) lire cinque al chilogrammo per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico;
b) lire dieci al chilogrammo per gli atri rifiuti speciali;
c) lire venti al chilogrammo per i restanti tipi di rifiuti.
2. I rifiuti speciali assimilabili agli urbani che vengono conferiti in discariche di prima categoria sono soggetti al pagamento nella misura stabilita per i rifiuti urbani.
3. I rifiuti urbani e speciali, assimilabili agli urbani smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia, gli scarti e sovvalli di rifiuti urbani e speciali, assimilabili agli urbani, derivanti da operazioni di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio di impianti a tecnologia complessa, conferiti ai fini dello smaltimento in discariche di prima categoria, sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del 20 per cento di quella determinata ai sensi del comma 1, lettera c), per i rifiuti urbani.
4. Gli scarti e sovvalli dei rifiuti speciali, tossici e nocivi, derivanti da operazioni di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio in impianti a tecnologia complessa, conferiti ai fini dello smaltimento in discariche di seconda categoria tipo B e tipo C e di terza categoria, sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del 20 per cento di quella determinata ai sensi del comma 1, lettera b), per gli altri rifiuti speciali.
5. I fanghi, anche palabili, sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del 20 per cento di quella determinata ai sensi del comma 1, lettera b), per i rifiuti speciali.
6. L' ammontare dell'imposta è fissato a norma dell'articolo 3, commi 29 e 40 della legge 549/1995, con legge regionale. Per gli anni 1996 e 1997 il tributo è dovuto secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 38, della legge 549/1995.
1. Le funzioni concernenti la riscossione del tributo, l'accertamento e la contestazione delle violazioni tributarie, nonchè il relativo contenzioso amministrativo e l'eventuale rappresentanza in giudizio sia nel contenzioso amministrativo che tributario sono delegate alle Province territorialmente competenti.
2. Le Province inviano alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione della presente delega che contiene:
a) i dati relativi alle riscossioni effettuate nell'anno precedente suddivisi per tipologia dei rifiuti conferiti;
b) i dati relativi alle discariche e agli impianti di incenerimento senza recupero di energia operanti nel territorio provinciale nell'anno precedente;
c) i dati relativi al contenzioso tributario e amministrativo con l'indicazione delle somme di tributo evaso recuperate;
d) i dati relativi agli introiti derivanti dai fanghi di risulta di cui all'articolo 3, comma 27, della legge 549/1995.
3. Il tributo è versato alle Province con le modalità stabilite dall'articolo 3, comma 30, della legge 549/1995.
4. Per l'esercizio delle funzioni previste dal comma 1 è assegnato a ciascuna Provincia il 5 per cento del gettito del tributo complessivo realizzato sul territorio di competenza.
1. La dichiarazione prevista dall'articolo 3, comma 30, della legge 549/1995 contiene i seguenti dati:
a) denominazione, sede, codice fiscale o partita IVA della ditta e generalità del legale rappresentate;
b) ubicazione della discarica o dell'impianto di incenerimento;
c) quantità complessive dei rifiuti conferiti, classificati secondo quanto previsto dall'articolo 2 del d.p.r. 10 settembre 1982, n. 915 e successive modificazioni e raggruppamenti conformemente alle tipologie di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), della presente legge, indicando, per ciascuna, il trimestre in cui è avvenuto il conferimento in discarica o lo smaltimento nell'impianto di incenerimento;
d) liquidazione del conseguente debito di imposta;
e) indicazione del versamento effettuato;
f) tipi e quantitativi massimi di rifiuti autorizzati al conferimento nella discarica.
2. La dichiarazione è presentata all'Amministrazione provinciale competente per territorio. In caso di spedizione a mezzo di plico postale fa fede, quale data di presentazione, il timbro e data apposto dall'ufficio postale accettante. Una copia della dichiarazione deve essere inviata per conoscenza alla Regione.
3. Lo schema tipo della dichiarazione, completo delle istruzioni per la compilazione, è approvato con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione.
4. Le dichiarazioni prive di sottoscrizione o difformi dallo schema di cui al comma 3, sono da considerarsi omesse.
1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 33, della legge 549/1995 redigono apposito processo verbale da trasmettere al competente ufficio provinciale entro trenta giorni dalla sua redazione.
2. La Provincia, accertata la violazione, la contesta al trasgressore con invito al pagamento, in unica soluzione, della tassa evasa e della pena pecuniaria. La contestazione alla violazione è comunicata all'interessato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Nel caso in cui dagli atti d'ufficio si ravvisi direttamente la violazione commessa, l'accertamento e con contestazione sono effettuati d'ufficio con le modalità stabilite al comma 2.
4. I soggetti interessati possono estinguere la controversia con il pagamento di una somma pari al minimo delle pene pecuniarie di cui all'articolo 3, comma 31, della legge 549/1995, oltre all'ammontare del tributo evaso, degli interessi moratori e delle spese del procedimento, se il pagamento è effettuato entro trenta giorni dalla comunicazione.
5. In alternativa al pagamento di cui al comma 4, entro il medesimo termine di trenta giorni, gli interessati possono produrre memorie difensive o quant'altro ritenuto utile in merito agli atti adottati dalla Provincia, per la rettifica o l'annullamento degli stessi. Se dagli scritti difensivi e dai documenti il tributo risulti assolto o non dovuto viene emesso provvedimento di archiviazione, dandone comunicazione all'interessato.
6. Esaurite le procedure di cui al comma 5 la Provincia, qualora riconosca sussistente la violazione, emette motivata ordinanza con la quale determina la somma dovuta per la violazione e dispone il recupero del tributo evaso, degli interessi moratori e delle spese del procedimento.
7. Qualora l'interessato non assolva la propria obbligazione come stabilita nell'ordinanza di pagamento, si procede alla riscossione coattiva, con le maggiorazioni previste, mediante la iscrizione nei ruoli esattoriali ai sensi degli articoli 63 e seguenti del d.p.r. 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modificazioni.
1. Fermo restando l'applicazione delle sanzioni amministrative stabilite dall'articolo 3, commi 31 e 32 della legge 549/1995 per le violazioni in essi previste, ai soggetti obbligati che ostacolino, in qualunque modo, le operazioni di ispezione, accertamenti e verifica di cui all'articolo 3, comma 33, della medesima legge, si applica la sanzione amministrativa da lire 600.000 a lire 6.000.000.
2. Le sanzioni amministrative si applicano secondo la procedura stabilita dalla l.r. 5 luglio 1983, n. 16.
1. Il tributo di spettanza della Regione al netto di quanto spetta alla Provincia, ai sensi del comma 4 dell'articolo 3 e del comma 3 del presente articolo, e della parte di competenza regionale eventualmente rimborsata agli aventi titolo come previsto dal comma 2, è versato alla Regione entro il mese successivo alla scadenza prevista dall'articolo 3, comma 30, della legge 549/1995.
2. Le istanze di rimborso sono presentate alla Provincia competente per territorio, che provvede alla istruttoria formale ed ai relativi adempimenti.
3. Le somme derivanti dal recupero di imposta sono versate dalle Amministrazioni provinciali alla Regione, per la sola parte di sua spettanza, come indicata dall'articolo 3, comma 27, della legge 549/1995, entro il mese successivo a quello di riscossione.
4. le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative e tributarie in attuazione di quanto previsto dagli articoli precedenti sono introitate dalle Province a titolo di finanziamento per l'esercizio delle funzioni delegate.
1. L'accertamento delle violazioni punite con le sanzioni amministrative previste dalla presente legge può essere eseguito entro il termine di prescrizione di cinque anni a decorrere dall'ultimo giorno utile per la presentazione della dichiarazione annuale di cui all'articolo 4.
2. Gli aventi titoli possono richiedere la restituzione del tributo indebitamente o erroneamente pagato entro il termine di prescrizione di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi nella misura dell'interesse legale, a decorrere dalla data di presentazione della relativa richiesta. Il rimborso può essere concesso anche mediante accredito dell'importo indebitamente o erroneamente versato sull'ammontare del tributo dovuto per le successive scadenze.
3. In caso di presentazione della richiesta di rimborso a mezzo del servizio postale fa fede, quale data di presentazione, la data apposta dall'ufficio postale accettante.
1. Il gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è iscritto nel capitolo 1001019 "Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi" dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale.
2. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 27, della legge 549/1995, sono istituiti i seguenti fondi:
a) "Fondo per investimenti di tipo ambientale", costituito dal 20 per cento del gettito derivante dalla tassazione dei fanghi di risulta, al netto della quota spettante alle Province;
b) "Fondo per la minor produzione di rifiuti e per altre finalità previste dall'articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549" costituito dal 20 per cento del gettito derivante dall'applicazione del tributo, al netto della quota del 10 per cento spettante alle Province e della quota afferente il fondo di cui alla lettera a).
3. L' impiego delle risorse affluite al fondo di cui alla lettera b) del comma 2, è disposto con deliberazione della Giunta regionale.
4. I fondi di cui al comma 2 sono iscritti in appositi capitoli, allo scopo istituiti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1996.
1. In sede di prima applicazione della presente legge, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 32, della legge 549/1995, sono esenti dalle responsabilità previste dal medesimo comma, qualora provvedano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a presentare alle Province competenti per territorio la relativa denuncia, nella quale deve essere quantificato e certificato, per le discariche abusive, con relazione di un professionista all'uopo abilitato, lo stato di fatto al momento della denuncia. In caso di semplice abbandono è sufficiente un'autocertificazione dell'interessato che certifichi lo stato di fatto.
2. In mancanza delle certificazioni richieste al comma 1 si procede alla determinazione del tributo sul quantitativo totale dei rifiuti depositati nella discarica abusiva.
3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni alla gestione di discariche e di impianti di incenerimento, ai sensi della legislazione statale e regionale vigente in materia, trasmettono alla Regione gli atti relativi alle autorizzazioni già rilasciate.
4. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge 549/1995.
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.