Leggi e regolamenti regionali
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Atto:REGOLAMENTO REGIONALE 3 marzo 1997, n. 47
Titolo:Regolamento - Composizione, funzionamento e organizzazione interna della Consulta Regionale per l'handicap - (art. 6, comma 5, L.R. 4/06/1996, n. 18).
Pubblicazione:(B.U. 13 marzo 1997, n. 19)
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA
Materia:Minori, anziani, inabili e tossicodipendenti

Sommario





1. La Consulta regionale per l’handicap di cui all’articolo 6 della l.r. 4 giugno 1996, n. 18, è composta:
a) dal legale rappresentante o suo delegato, di ciascuna delle seguenti associazioni:
1) Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro (ANMIL);
2) Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (ANMIC);
3) Unione nazionale mutilati per servizio (UNMS);
4) Unione italiana ciechi (UIC);
5) Ente nazionale protezione ed assistenza sordomuti (ENS);
6) Associazione nazionale vittime civili di guerra (ANVCG);
7) Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra (ANMIG);
b) da un rappresentante designato da quelle associazioni che siano in possesso dei seguenti requisiti:
1) abbiano la sede legale nella regione;
2) svolgano attività di tutela e inserimento sociale in favore dei cittadini portatori di handicap;
3) abbiano sedi presenti ed operanti in almeno due province o, pur avendo una sola sede, dimostrino di svolgere attività in ambito regionale.

2. Per l’individuazione dei rappresentanti delle associazioni di cui alla lettera b) è pubblicato apposito avviso nel Bollettino ufficiale della Regione contenente le modalità di presentazione delle designazioni.


1. La Consulta elegge al proprio interno nella prima riunione plenaria il Presidente che dura in carica due anni e che può essere riconfermato per un altro anno.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Consulta e fissa la data di convocazione e l’ordine del giorno delle riunioni.
3. La Consulta designa al suo interno un vice presidente che sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento od assenza.
4. Le funzioni di segretario sono svolte da un componente della Consulta individuato dal Presidente.
5. La Consulta ha sede presso l’area di coordinamento dei servizi socio-sanitari della Giunta regionale e si avvale del supporto tecnico-operativo regionale.


1. La Consulta è convocata almeno una volta l’anno dal Presidente con avviso scritto, contenente l’ordine del giorno, ovvero ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.
2. La Consulta può essere altresì convocata in seguito alla richiesta di almeno un terzo dei componenti.
3. Le riunioni della Consulta sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti e le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.
4. La partecipazione alla Consulta è gratuita.


1. In sede di prima costituzione la Consulta opera anche con la sola presenza dei componenti di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 1 ed elegge il Presidente provvisorio che rimane in carica fino alla costituzione definitiva della Consulta medesima.
2. La prima riunione della Consulta è convocata dal Presidente della Giunta regionale.