Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 15 marzo 1975, n. 12
Titolo:Celebrazione del XXX anniversario della Resistenza e della lotta di liberazione.
Pubblicazione:(B.u.r. 21 marzo 1975, n. 13)
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:BENI E ATTIVITA’ CULTURALI
Materia:Attività culturali – Celebrazioni
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

La Regione Marche, in occasione del XXX anniversario della Resistenza e della lotta di liberazione, attua, promuove e sostiene iniziative dirette a valorizzare e diffondere il patrimonio ideale, storico, culturale e politico della Resistenza antifascista, cui la popolazione marchigiana ha dato un significativo contributo e della lotta di liberazione che ha visto anche nella nostra regione l'impegno e il sacrificio delle forze armate alleate e del corpo di liberazione italiano.

Art. 2

Le attività di cui al precedente articolo sono svolte mediante:
1) pubblicazione di studi, ricerche e saggi, raccolte di materiale e testimonianze su tutti gli aspetti della Resistenza e della lotta di liberazione nelle Marche e promozione di corsi per docenti sulla storia contemporanea;
2) iniziative volte a diffondere la conoscenza storica della Resistenza e della lotta contro il nazi-fascismo e il tributo di sangue e di sofferenze pagato dalle vittime civili e dai perseguitati per motivi politici e razziali, anche con allestimento di mostre e organizzazione di pellegrinaggi nei luoghi di deportazione e dove si sono svolti fatti d'arme;
3) promozione di manifestazioni celebrative anche d'intesa o in collaborazione con altre istituzioni, erogazione di contributi per la realizzazione di opere d'arte ispirate alla Resistenza, e altre iniziative consone agli scopi e allo spirito di cui all'art. 1.


Art. 3

La elaborazione e l'attuazione dei programmi di attività relativi alle celebrazioni previste dalla presente legge sono affidate all'ufficio di presidenza del consiglio, che vi provvede anche avvalendosi di un apposito comitato per le celebrazioni del trentennale della Resistenza e della lotta di liberazione, che sarà costituito nelle forme stabilite con deliberazione dell'ufficio di presidenza del consiglio.
Le spese previste dalla presente legge sono deliberate dalla giunta regionale su proposta dell'ufficio di presidenza del consiglio.

Art. 4

Per l'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge è autorizzata la spesa di L. 80 milioni.
Al pagamento degli oneri di cui al comma precedente si provvede con i fondi da stanziare a carico di apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa per l'anno 1975 con la denominazione "Celebrazione del XXX anniversario della Resistenza e della lotta di liberazione; spese per la valorizzazione e la diffusione del patrimonio ideale, storico culturale e politico della Resistenza anti-fascista" e con la dotazione di L. 80 milioni.
All'onere di cui al primo comma del presente articolo si fa fronte mediante riduzione, per pari importo, dello stanziamento del capitolo 1147001 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1975 "Somme occorrenti per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso".
La giunta è autorizzata a provvedere, con atto deliberativo, alla istituzione nello stato di previsione della spesa per l'anno 1975, del capitolo recante la denominazione e la dotazione indicate nel secondo comma del presente articolo.