Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 20 giugno 1997, n. 35
Titolo:Provvedimenti per lo sviluppo economico, la tutela e la valorizzazione del territorio montano e modifiche alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 12.
Pubblicazione:(B.u.r. 27 giugno 1997, n. 39)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:AGRICOLTURA E FORESTE
Materia:Boschi e foreste – Prodotti del sottobosco e tartufi - Collina e montagna
Note:Abrogata dall'art. 25, l.r. 1 luglio 2008, n. 18.

Sommario


Art. 1 (Finalità e ambito di applicazione)
Art. 2 (Progetto Appennino)
CAPO I Salvaguardia e valorizzazione del territorio e dell'ambiente
Art. 3 (Piccole opere di manutenzione ambientale)
Art. 4 (Forme di gestione del patrimonio forestale)
Art. 5 (Programmazione e sostegno alla gestione dei beni)
Art. 6 (Funzioni delle Comunità montane)
Art. 7 (Gestione del demanio forestale regionale)
Art. 8 (Prevenzione degli incendi boschivi)
CAPO II Iniziative per il consolidamento e lo sviluppo dell'occupazione nei territori delle Comunità montane
Art. 9 (Iniziative socialmente utili)
Art. 10 (Procedure)
Art. 11 (Progettazione ed attuazione)
CAPO III Consolidamento e sviluppo dell'agricoltura in montagna
Art. 12 (Interventi e agevolazioni per il miglioramento delle infrastrutture)
Art. 13 (Interventi per la ricomposizione fondiaria e per i giovani agricoltori)
Art. 14 (Produzione lattiero-casearia)
CAPO IV Disposizioni varie
Art. 15 (Incentivi per l'insediamento nelle zone montane)
Art. 16 (Individuazione delle località abitate)
Art. 17 (Trasporti)
Art. 18 (Informatizzazione)
Art. 19 (Progetti integrati e progetti pilota)
Art. 20 (Decentramento di attività e servizi. Conferenza per le aree montane)
Art. 21 (Cumulabilità delle domande)
Art. 22 (Fondo regionale per la montagna)
CAPO V Modificazioni alla l.r. 16 gennaio 1995, n. 12
Art. 23 (Modifica dell'articolo 9 della l.r. 12/1995)
Art. 24 (Modifica dell'articolo 10 della l.r. 12/1995)
Art. 25 (Modifica dell'articolo 12 della l.r. 12/1995)
Art. 26 (Modifica dell'articolo 13 della l.r. 12/1995)
Art. 27 (Modifica dell'articolo 16 della l.r. 12/1995)
Art. 28 (Modifica dell'articolo 17 della l.r. 12/1995)
Art. 29 (Modifica dell'articolo 18 della l.r. 12/1995)
Art. 30 (Sostituzione dell'articolo 19 della l.r. 12/1995)
Art. 31 (Sostituzione dell'articolo 20 della l.r. 12/1995)
Art. 32 (Abrogazione dell'articolo 21 della l.r. 12/1995)
Art. 33 (Spese di funzionamento delle Comunità montane)
CAPO VI Norme transitorie e rinvio
Art. 34 (Norme transitorie)
Art. 35 (Rinvio)
Art. 36 (Limiti massimi degli aiuti)
Art. 37 (Entrata in vigore)



1. La Regione persegue l'obiettivo del riequilibrio territoriale e riconosce quali finalità di preminente interesse regionale la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo montano e i rapporti tra questo e il restante territorio regionale. Gli interventi, ai sensi dell'articolo 44 della Costituzione ed in applicazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono rivolti alla tutela del territorio, allo sviluppo economico sociale e culturale, al fine di favorire la riqualificazione dell'habitat montano e il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano ai territori delle Comunità montane di cui alla l.r. 16 gennaio 1995, n. 12, ai territori classificati montani, pur non ricadenti in Comunità montane ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e al territorio della Regione compreso nei parchi nazionali dei Monti Sibillini e del Gran Sasso e Monti della Laga.
3. Le Comunità montane provvedono, nell'ambito della deliberazione programmatica di cui all'articolo 18 della l.r. 12/1995 così come modificato dall'articolo 29, alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge ed esercitano le altre funzioni attribuite e delegate a norma delle disposizioni seguenti; gli interventi medesimi costituiscono interventi speciali per la montagna ai sensi dell'articolo 1 della legge 97/1994.


1. La Regione, d'intesa con le altre Regioni territorialmente interessate, concorre alla predisposizione e attuazione di un programma di iniziative denominato "Progetto Appennino", al fine di realizzare interventi coordinati e pluriennali rivolti a migliorare le infrastrutture e l'ambiente fisico e sociale nei territori montani e per eliminare gli ostacoli allo sviluppo di nuove attività economiche e dell'occupazione.
CAPO I
Salvaguardia e valorizzazione del territorio e dell'ambiente



1. le Comunità montane possono concedere contributi per piccole opere di manutenzione ambientale concernenti proprietà agro - silvo - pastorali quali:
a) la sistemazione idraulico - agraria e idraulico - forestale, la ricostruzione e il rinfoltimento dei boschi degradati ovvero distrutti o danneggiati dagli incendi;
b) la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali;
c) la realizzazione di sistemi di fitodepurazione;
d) la sistemazione e il miglioramento dei pascoli;
e) la sistemazione e il miglioramento delle aree verdi da destinare ad uso pubblico;
f) le operazioni di difesa e lotta antiparassitaria nel rispetto delle tecniche di lotta integrata.

2. Sono destinatari dei contributi di cui al comma 1 gli imprenditori agricoli, singoli o associati, i coltivatori diretti, i consorzi forestali, e gli enti pubblici e gli enti collettivi e di uso civico, anche associati.
3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi fino ad un massimo del settantacinque per cento dell'importo ammissibile a contributo, agli imprenditori agricoli a titolo principale, ai coltivatori diretti e agli enti collettivi e di uso civico, anche associati; fino ad un massimo del cinquanta per cento agli altri soggetti.
4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi secondo il seguente ordine di prirità:
a) imprenditori agricoli a titolo principale e coltivatori diretti;
b) enti collettivi di uso civico, anche associati;
c) altri soggetti.



1. Le Comunità montane, singole o associate, d'intesa con i Comuni e gli altri enti interessati, promuovono la gestione del patrimonio forestale mediante apposite convenzioni tra i proprietari; promuovono, altresì, la costituzione di consorzi forestali, anche in forma coattiva, qualora lo richiedano i proprietari di almeno i tre quarti della superficie interessata.
2. Le Comunità montane adottano appositi piani di gestione del patrimonio forestale rivolti alla tutela paesaggistica e alla salvaguardia del territorio, che ne consentano l'utilizzazione anche ai fini produttivi, turistici e ricreativi. A tal fine le Comunità montane provvedono in particolare:
a) alla manutenzione delle zone a destinazione agro - silvo - pastorale;
b) al mantenimento in efficienza delle infrastrutture e dei manufatti finalizzati alla sistemazione idraulico - forestale.

3. Le Comunità montane affidano di norma la realizzazione degli interventi e delle attività di cui al comma 2, nei limiti e con modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 97/1994, ai coltivatori diretti singoli o associati e alle cooperative agricole e forestali.


1. per agevolare le Comunità montane nell'attivazione delle forme di gestione del patrimonio forestale di cui all'articolo 4, la Giunta regionale provvede:
a) alla redazione dell'intervento dei boschi e della carta forestale regionale;
b) alla determinazione degli indirizzi per la redazione e l'approvazione, ai sensi dell'articolo 130 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267, dei piani economici e di assestamento per l'utilizzazione dei boschi appartenenti alla Regione, agli enti pubblici, alle comunanze agrarie, ai privati singoli o consorziati per le estensioni superiori a 1.000 ettari, oppure di minore superficie in presenza di motivate esigenze;
c) alla redazione del piano forestale regionale. Il piano individua, mediante cartografie, le superfici boschive da migliorare, i terreni nudi o dismessi dalle colture agricole suscettibili di rimboschimento, le aree da sottoporre a sistemazione idraulico - forestale e i complessi boschivi da sottoporre a particolari forme di gestione e tutela. Il piano individua altresì la priorità degli investimenti e gli interventi per la prevenzione degli incendi boschivi, nonchè le risorse finanziarie ed organizzative per il perseguimento degli obiettivi del piano medesimo.

2. Il piano forestale è approvato secondo le procedure previste dall'articolo 7 della l.r. 5 settembre 1992, n. 46 ed è coordinato con i piani di bacino previsti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni e con i piani dei parchi previsti dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.


1. Alle Comunità montane spettano tutte le funzioni amministrative oggetto degli interventi per la montagna, escluse quelle che la legge riserva espressamente ad altri enti.
2. Le funzioni amministrative di cui al comma 1 riguardano tra l' altro:
a) le cure colturali ai boschi esistenti;
b) la realizzazione e l'attrezzatura di sentieri e punti di osservazione a scopo ricreativo, didattico e culturale, compresi percorsi e punti attrezzati per disabili;
c) la manutenzione delle strade forestali e della viabilità forestale secondaria, quali sentieri e mulattiere;
d) l'acquisto e l'affitto di terreni allo scopo di costituire, anche con confinanti proprietà pubbliche o delle comunanze agrarie, idonee entità agro - silvo - pastorali;
e) il miglioramento e la coltivazione dei prati pascoli;
f) la rinaturalizzazione di corsi d'acqua principali e secondari tramite costituzione di boschetti di ripa, sistemazione naturalistica delle rive, demolizione di opere sistematorie dannose o inutili, realizzazione di interventi che favoriscano l'ittofauna;
g) gli interventi destinati ad incrementare il popolamento faunistico, attraverso piantagioni di specie arboree e abustive, costituzione di siepi e progetti di rimboschimento integrati con aree ad uso agricolo - pascolivo;
h) la redazione dei piani di gestione e di assestamento forestale;
i) le opere di sistemazione idraulico - forestale, con particolare riguardo ai terreni in frana e al consolidamento delle pendici;
l) l'effettuazione di misure a favore dell'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate di cui al regolamento CEE 2328/91;
m) l'incentivazione di attività turistiche agricole, artigianali, di protezione, conservazione e valorizzazione dello spazio naturale e lo sviluppo di colture alternative, il recupero e la valorizzazione dei beni storici e culturali in circuiti sovra - comunali;
n) la promozione e lo sviluppo degli interventi produttivi locali inerenti il riutilizzo della materia seconda e la fitodepurazione;
o) il sostegno all'impianto di coltivazioni specializzate da legno, di piante officinali, di prodotti tipici del bosco e del sottobosco e di tutte le altre produzioni tipiche, agricole ed extragricole nonchè il sostegno alla valorizzazione e commercializzazione degli stessi;
p) il rilascio delle autorizzazioni amministrative relative all'abbattimento di siepi e specie protette ai sensi della l.r. 13 marzo 1985, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Le attività di cui al comma 2, lettere da a) ad i) possono essere svolte:
a) dalle Comunità montane mediante affidamento ai soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2 della legge 97/1994;
b) da proprietari singoli o associati nelle forme di legge;
c) dalle strutture di gestione con un'estensione agro - silvo - pastorale non inferiore a 3.000 ettari.
Per le attività svolte dai soggetti di cui alle lettere b) e c) le Comunità montane concedono contributi entro i limiti previsti dalle norme dell'Unione europea.

4. La Giunta regionale determina gli indirizzi per la predisposizione dei progetti di intervento per le attività di cui ai commi 1 e 2 e per la concessione dei contributi.
5. Le Comunità montane possono essere delegate dagli enti locali a gestire le proprietà forestali ed agro - silvo - pastorali degli enti locali stessi. Possono altresì sottoscrivere convenzioni con proprietari privati e con organizzazioni montane per prendere in affidamento la gestione di boschi e di terreni con vocazione forestale.
6. In attesa del riordino della disciplina delle organizzazioni montane di cui all'articolo 3, comma 1 della legge 97/1994, le Comunità montane possono prevedere interventi agro - silvo - pastorali sui terreni delle organizzazioni montane fatto salvo il riconoscimento dei diritti gravanti sugli stessi.
7. Per la gestione dei beni - agro - silvo - pastorali propri o ad esse affidati le Comunità montane possono avvalersi, tramite concessioni in uso o convenzioni, di cooperative agricolo - forestali, consorzi forestali, aziende speciali o altre associazioni costituite ai sensi della presente legge.
8. Allo scopo di consentire l'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge è concesso alle Comunità montane un contributo annuo per l'utilizzazione di giovani laureati in scienze agrarie e forestali e di tecnici con qualifica e competenza adeguate; i contributi sono concessi prioritariamente alle Comunità montane con più alto tasso di disoccupazione o che si associano per il conferimento degli incarichi. Il contributo è determinato dalla Giunta regionale tenendo conto dell'ampiezza del territorio agro - silvo - pastorale o della particolarità dell'incarico e del personale in dotazione a ciascuna Comunità montana.
9. L' erogazione dei contributi di cui al comma 8 è subordinata alla mancata assegnazione di personale da parte della Regione.


1. La gestione del demanio forestale regionale è delegata alle Comunità montane.
2. La Giunta regionale provvederà all'attuazione del comma 1 entro sei mesi d'entrata in vigore della presente legge.


1. Le Comunità montane partecipano all'attuazione del piano annuale di interventi per la lotta agli incendi boschivi con il coordinamento del centro operativo presso il corpo forestale dello Stato.
2. Le azioni delle Comunità montane possono riguardare:
a) la realizzazione di adeguati lavori forestali, la formazione, l'addestramento e l'equipaggiamento di operai forestali volontari, la predisposizione di punti fissi e mobili di avvistamento con il relativo equipaggiamento, la costruzione di laghetti antincendio, la fornitura di attrezzatura per il pronto intervento, la formazione di squadre minime reperibili di pronto intervento, da svolgersi con le strutture di gestione dei beni agro - silvo - pastorali, le cooperative e le altre imprese forestali operanti nel territorio;
b) la messa a disposizione di attrezzature per la prevenzione e l'estinzione degli incendi boschivi, ivi comprese radio ricetrasmittenti per una profonda reperibilità, a favore delle cooperative che partecipano all'intervento di estinzione degli incendi, fermo restando il diritto delle cooperative alla retribuzione del servizio effettivamente prestato.

3. Per il personale delle cooperative di cui alla lettera b) del comma 2 è richiesto il possesso di un'adeguata preparazione tecnico - professionale, acquisita anche attraverso corsi di formazione professionale relativi alle tecniche di intervento per lo spegnimento di incendi boschivi, da svolgersi in collaborazione con il corpo forestale dello Stato e con i vigili del fuoco.
4. I beni messi a disposizione restano di proprietà della Regione, mentre tutte le relative spese di funzionamento, manutenzione e riparazione fanno carico alle cooperative assegnatarie.
5. Per il finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo la Regione si avvale anche delle eventuali assegnazioni disposte da provvedimenti dello Stato e dell'Unione europea.
6. I rapporti tra le Comunità montane e i soggetti di cui al comma 2 sono regolati da apposite convenzioni.
CAPO II
Iniziative per il consolidamento e lo sviluppo dell'occupazione nei territori delle Comunità montane



1. La Regione, nel perseguire gli obiettivi di riequilibrio territoriale, sociale ed economico e di conservazione e valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale e storico delle aree montane che favoriscono il consolidamento e lo sviluppo dell'occupazione e l'imprenditorialità.
2. A tal fine la Regione favorisce iniziative socialmente utili di pubblica utilità, finalizzate:
a) al recupero, ripristino e alla valorizzazione di aree dissestate e di particolare interesse ambientale;
b) alla valorizzazione e conservazione del patrimonio forestale, pubblico e privato;
c) alla realizzazione, ripristino e manutenzione di aree ricreative, di sentieri, di aree di sosta;
d) alla manutenzione, tramite attività di recupero ambientale, di aree soggette ad eventi calamitosi;
e) alla conservazione di beni rientrati nel patrimonio ambientale, artistico e storico culturale;
f) alla realizzazione e gestione di strutture e servizi utili alla permanenza delle popolazioni;
g) alla realizzazione di interventi per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti.

3. La Regione, al fine di migliorare la qualità delle iniziative di cui al comma 2, sostiene azioni di formazione e di animazione culturale, sociale ed economica, anche con l'utilizzo di fondi statali ed europei e secondo le indicazioni dell'articolo 7 della legge 394/1991.
4. Le leggi e i piani regionali di settore riservano adeguate risorse agli interventi finalizzati a favorire l'occupazione, l'insediamento di attività produttive e a garantire la tutela del territorio montano.
5. Per le finalità di cui al presente capo la Regione promuove e concorre alla realizzazione di patti territoriali ai sensi del d.l. 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni e delle norme comunitarie in materia di occupazione.


1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio, le Comunità montane inviano alla Giunta regionale programmi triennali per l'occupazione per le finalità di cui all'articolo 9, articolati per stralci annuali.
2. La Giunta regionale provvede con le procedure di cui all'articolo 5 della l.r. 31 ottobre 1994, n. 44 alla concessione dei finanziamenti con le disponibilità di cui all'articolo 22, comma 1, lettera e) comprensive delle quote parte dei finanziamenti destinati ad interventi di settore, tenendo conto del numero e della qualità degli occupati coinvolti nelle iniziative di cui all'articolo 9 con priorità alle Comunità montane che presentano il più alto squilibrio tra domanda ed offerta di lavoro.


1. Le Comunità montane, per la realizzazione di opere relative alle iniziative di cui al comma 2 dell'articolo 9 che vedono il concorso di più soggetti pubblici, promuovono accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 142/1990.
2. Per l'attuazione delle medesime iniziative le Comunità montane stipulano apposite convenzioni e accordi con cooperative e loro consorzi.
CAPO III
Consolidamento e sviluppo dell'agricoltura in montagna



1. Allo scopo di migliorare le infrastrutture al servizio delle aziende agricole, le Comunità montane possono concedere contributi fino a:
a) cinquanta per cento, per interventi riguardanti l'approvvigionamento idrico e la viabilità poderale;
b) cinquanta per cento, per interventi riguardanti il potenziamento delle linee elettriche e gli allacci telefonici;
c) settantacinque per cento per l'installazione di piccoli generatori elettrici idraulici, solari, eolici o a metano biologico con potenza non superiore a 30 kw.



1. Al fine di favorire la ricomposizione fondiaria, le Comunità montane possono concedere contributi a copertura delle spese relative agli atti di compravendita e di permuta dei terreni agri operatori che non possono beneficiare delle provvidenze di cui al regolamento CEE 2079/92.
2. Al fine di favorire l'accesso dei giovani all'attività agricola, di evitare la frammentazione delle aziende agricole nelle zone montane, di favorire operazioni di ricomposizione fondiaria, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge 97/1994, la Regione e la Cassa per la formazione della proprietà diretto - coltivatrice, istituita con d.lgs. 5 marzo 1948, n. 121, accordano la preferenza nel finanziamento dell'acquisto di terreni, sino alla concorrenza del trenta per cento delle disponiblità finanziarie per la formazione della proprietà coltivatrice, ai seguenti beneficiari:
a) coltivatori diretti di età compresa tra diciotto e i quarant'anni, residenti nelle zone montane;
b) eredi considerati affittuari, ai sensi dell'articolo 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203, delle porzioni di fondi rustici comprese nelle quote degli altri coeredi e residenti nelle zone montane, che intendono acquistare alla scadenza del rapporto di affitto le quote medesime secondo le modalità e i limiti di cui agli articoli 4 e 5 della legge 97/1994;
c) cooperative agricole con sede in territori montani nelle quali ci sia almeno il 50 per cento dei soci di età compresa tra i diciotto e i quarant'anni residenti nei Comuni montani.



1. Al fine di agevolare il processo di ristrutturazione del settore della produzione lattiera nelle zone montane e nelle zone svantaggiate e di consentire agli imprenditori agricoli, singoli o associati, e loro cooperative, ivi operanti, la realizzazione di redditi adeguati, la Giunta regionale inserisce con priorità le zone medesime tra le zone omogenee per l'acquisizione delle quote di latte, nel rispetto dei vincoli e delle condizioni previste dalla normativa vigente.
CAPO IV
Disposizioni varie



1. Al fine di favorire il riequilibrio insediativo e il recupero dei centri urbani abitati montani, le Comunità montane possono concedere contributi sulle spese di trasferimento, di acquisto, di ristrutturazione o costruzione di immobili da destinare a prima abitazione a favore di coloro che:
a) trasferiscono la propria residenza e dimora abituale, unitamente alla propria attività economica, da Comuni non montani 1 a Comuni montani con meno di cinquemila abitanti individuati ai sensi dell'articolo 16, comma 1;
b) pur già residenti in Comune montano, individuato ai sensi dell'articolo 16, comma 1, vi trasferiscano la propria attività economica da un Comune non montano.

2. I contributi sono concessi a condizione che i richiedenti si impegnino a non modificare la propria residenza e attività economica per un periodo di almeno dieci anni, pena la restituzione del contributo ricevuto aumentato degli interessi legali maturati. I contributi sono concessi, in ordine di priorità, in base alle nuove unità lavorative attivate.
3. Al fine di agevolare il trasferimento di attività produttive nelle zone montane, la Regione attiva interventi di credito agevolato. Con legge regionale di bilancio è costituito allo scopo uno specifico fondo presso la Finanziaria regionale Marche S.p.A..
4. La Giunta regionale è autorizzata a promuovere protocolli d'intesa e convenzioni quadro con istituti di credito allo scopo di assicurare alle attività economiche svolte nelle zone montane migliori condizioni di finanziamento e di servizi.


1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua i nuclei abitati aventi meno di cinquecento abitanti compresi nei Comuni montani con più di mille abitanti, ai fini dell'applicazione dell'articolo 16 della legge 97/1994 e, sentite le Comunità montane, i Comuni montani con meno di cinquemila abitanti, ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 15.
2. L'individuazione di cui al comma 1 è sottoposta a verifica e aggiornamento almeno quinquennale.


1. Per i Comuni montani con meno di cinquemila abitanti, nonchè per i nuclei abitati con meno di cinquecento abitanti compresi nei Comuni montani aventi più di cinquemila abitanti, nei quali il servizio di trasporto pubblico sia mancante o non sia adeguato a fornire una risposta sufficiente ai bisogni delle popolazioni locali, i Comuni o le Comunità montane, se da questi delegate, provvedono a organizzare e gestire il trasporto di persone e merci utilizzando al meglio i mezzi di trasporto comunque disponibili sul territorio, ivi compresi quelli adibiti a trasporto scolastico, anche in deroga alle norme vigenti in materia, ai sensi dell'articolo 23 della legge 97/1994 e ricercando l'integrazione non i servizi di linea già istituiti.
2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale detta disposizioni per disciplinare:
a) le forme e le modalità di collaborazione dei Comuni e delle Comunità montane con i concessionari di autolinee extraurbane e le prescrizioni a carico degli stessi;
b) gli accordi con le altre imprese di trasporto per l'integrazione dei servizi.



1. Al fine di ovviare agli svantaggi e alle difficoltà di comunicazione derivanti alle zone montane della distanza dei centri provinciali, le Comunità montane operano quali sportelli del cittadino mediante un adeguato sistema informatico, ai sensi dell'articolo 24 della legge 97/1994, in collaborazione con la Regione, le Provincie, i Comuni e gli uffici periferici dell'Amministrazione pubblica. L'informazione è rivolta anche alla completa conoscenza delle proprietà e degli utenti, anche al fine della gestione associata di servizi ed interventi.
2. La Giunta regionale organizza il sistema informativo regionale per avviare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la progettazione ed il finanziamento del sistema di cui al comma 1.


1. La Regione concorre al finanziamento:
a) di progetti presentati dalle Comunità montane, volti all'esercizio associato di funzioni e di servizi pubblici;
b) di progetti pilota, presentati dalle Comunità montane, contenenti azioni sperimentali e dal carattere di trasferibilità nelle materie ad esse attribuite o delegate;
c) di progetti integrati presentati dalle Comunità montane, per le funzioni ad esse attribuite e delegate, che prevedono il concorso finanziario di privati.

2. La Giunta regionale provvede alla concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo con la procedura di cui all'articolo 5 della l.r. 44/1994.


1. La Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge emana direttive per il decentramento, nei Comuni montani, di attività e servizi ai sensi della legge 97/1994.
2. I Comuni e le Comunità montane, nell'ambito delle rispettive competenze e d'intesa con l'Amministrazione statale, la Regione e le Provincie, perseguono un equilibrato sviluppo dei servizi scolastici, di cui agli articoli 20 e 21 della legge 97/1994, dei servizi sociali e sanitari mediante accordi di programma attuati a livello provinciale.
3. Agli accordi di programma di cui al comma 2 si applicano in quanto compatibili e non espressamente derogate, le disposizioni di cui all'articolo 27 della legge 142/1990.
4. Al fine di raccogliere le indicazioni necessarie per la predisposizione degli indirizzi, di stimolare la collaborazione tra soggetti istituzionali e di verificare le problematiche esistenti nell'attuazione delle previsioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 e agli articoli 8, 12, 14, 15, 16 e 18 della presente legge nonchè all'articolo 22 della legge 97/1994, la Giunta regionale promuove annualmente la Conferenza per le aree montane. Alla conferenza partecipano i Presidenti delle Comunità montane, le pubbliche amministrazioni interessate e le società concessionarie di pubblici servizi con un proprio rappresentante e i componenti della Conferenza regionale delle autonomie di cui alla l.r. 46/1992.


1. Le domande per ottenere contributi e aiuti finanziari comunque previsti a favore dei soggetti operanti nei territori montani e relativi a unità culturali di superficie superiore a quella dei singoli proprietari o conduttori di fondi ed altro titolo, possono essere presentate da uno degli interessati, previa sottoscrizione di apposita convenzione con i restanti soggetti.


1. E' istituito nel bilancio regionale il fondo regionale per la montagna, alimentato a decorrere dall'anno 1998:
a) dalle quote di competenza regionale del fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 97/1994;
b) dalle quote proprie determinate a carico del bilancio regionale;
c) dalle risorse specificatamente destinate allo sviluppo della montagna derivanti da trasferimenti dello Stato, di enti pubblici e dell'Unione europea;
d) dalle quote di risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni spettanti alle Comunità montane di cui agli articoli 6 e 7:
e) dalle risorse disposte con la legge di bilancio per le iniziative volte al consolidamento e allo sviluppo di occupazione di cui al capo II della presente legge.

2. Una quota delle risorse recate dal fondo, da determinarsi in sede di approvazione del bilancio, sentite l'UNICEM e la Conferenza dei Presidenti delle Comunità montane, è riservata alla Regione per interventi relativi alle iniziative di cui alla lettera e) del comma 1 e per quelle di cui agli articoli 6 comma 8, 18 e 19.
3. In sede di approvazione del bilancio, la Regione determina le somme aggiuntive al fondo di cui al comma 1 per il finanziamento degli interventi relativi al "Progetto Appennino" di cui all'articolo 2.
4. Alla determinazione delle quote di cui alla lettera b) del comma 1 si provvede utilizzando, a partire dal 1998, una quota non inferiore al 13 per cento di quanto accertato dalla Regione a titolo di addizionale regionale sul consumo di gas metano dell'anno precedente.
5. Le Comunità montane in caso di insufficienza dei trasferimenti statali e regionali per spese di funzionamento possono utilizzare il fondo di cui al comma 1, fino alla concorrenza degli importi di cui alla lettera b), per il finanziamento delle spese eccedenti.
6. Una quota del fondo pari a lire 30 milioni è assegnata alla delegazione regionale delle Marche dell'Unicem, quale contributo alle spese di funzionamento, studi ed iniziative a sostegno degli enti locali della montagna. Una quota del fondo pari a lire 100 milioni è assegnata annualmente alla Comunità montana D/2 con sede a Pergola per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 33.
7. Le risorse risultanti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, ad eccezione di quelle provenienti dall'Unione europea, sono ripartite tra le Comunità montane, senza vincolo alcuno, per la realizzazione degli interventi della presente legge, sulla base dei seguenti criteri:
a) per 3/10 in proporzione diretta alla superficie classificata montana;
b) per 2/10 in proporzione diretta alla popolazione residente nel territorio montano quale risultante dai dati annuali Istat e, nei Comuni parzialmente montani, in base ad accertamenti effettuati presso i singoli Comuni;
c) per 2/10 in proporzione diretta al rapporto tra gli addetti all'agricoltura e la popolazione nel territorio montano, in base ai dati ufficiali Istat;
d) per 3/10 in proporzione al territorio determinato ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 12/1995 e, in assenza della determinazione delle fasce territoriali di cui alla l.r. 12/1995, ai sensi dell'articolo 1 della l.r. 66/1995.

8. Le risorse di cui alla lettera d) del comma 1 sono ripartite in relazione alla superficie agro - silvo pastorale, determinata convenzionalmente in quella risultante dal territorio compreso nelle fasce altimetriche superiori a 400 mt slm.
9. Limitatamente all'anno 1997 il fondo regionale per la montagna è costituito dallo stanziamento previsto a carico del capitolo 2241204 e dalle somme derivanti dall'assegnazione statale a valere sulla legge 97/1994 relative all'anno 1996.
10. Le somme occorrenti per l'attuazione della presente legge saranno iscritte sui capitoli che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire negli stati di previsione del bilancio.
CAPO V
Modificazioni alla l.r. 16 gennaio 1995, n. 12



1. L' articolo 9 della l.r. 16 gennaio 1995, n. 12, è sostituito dal seguente:
"Art. 9 - (Composizione del Consiglio)
1. Il Consiglio comunitario è composto dai Sindaci dei Comuni membri e da consiglieri dei Comuni stessi eletti dai rispettivi consigli comunali e precisamente:
a) per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, da due consiglieri, di cui uno designato dalla minoranza;
b) per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, da quattro consiglieri, di cui due designati dalla minoranza.
2. I rappresentanti delle minoranze devono essere eletti direttamente ed esclusivamente dalle stesse. A tal fine l'elezione avviene con votazioni separate, una per la maggioranza e l'altra per la minoranza.
3. Il Sindaco può incaricare a rappresentarlo in modo stabile un assessore o altro consigliere comunale o un cittadino in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale, non è ammessa la facoltà di delega da parte degli altri rappresentanti.
4. Il Consiglio comunitario dura in carica per un periodo pari a quello dei consigli comunali e comunque fino all'insediamento di quello successivo. Il Consiglio comunitario è in ogni caso rinnovato con il rinnovo dei consigli comunali alla tornata elettorale ordinaria.
5. Dopo ogni tornata elettorale ordinaria ciascun consiglio comunale provvede all'elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio comunitario entro trenta giorni dall'insediamento del Consiglio stesso. I relativi atti, sono inviati, entro quindici giorni dalla loro esecutività, al Presidente della Comunità montana, che provvede alla convocazione della nuova assemblea entro trenta giorni dal termine in cui sono comunque pervenuti i nominativi di almeno tre quarti dei rappresentanti dei Comuni. Decorso tale termine si attivano le procedure sostitutive ai sensi di legge.
6. In caso di elezioni amministrative parziali, i consigli comunali interessati provvedono al rinnovo dei propri rappresentanti nei termini di cui al comma 5 e secondo le modalità di cui al comma 2.
7. I singoli componenti del Consiglio comunitario cessano per morte, dimissioni, decadenza, perdita della qualità di consigliere comunale ed altre cause previste dalla legge.
8. In caso di decadenza, morte, dimissioni o altre cause di cessazione dall'ufficio di un componente del Consiglio comunitario, il Comune interessato provvede alla surroga nei termini di cui al comma 5 e secondo le modalità di cui al comma 2.
9. Nel caso di scioglimento anticipato di un consiglio comunale, per i motivi previsti dall'articolo 39 della legge 142/1990, i rappresentanti eletti dallo stesso nel Consiglio comunitario restano in carica fino all'insediamento dei nuovi rappresentanti eletti dal consiglio comunale rinnovato.
10. Nei casi diversi da quelli di cui all'articolo 39 della legge 142/1990, il Commissario straordinario provvede, con nomine da farsi fra gli eleggibili a consigliere, alla sostituzione di coloro che per lo scioglimento dei consigli sono decaduti dall'esercizio di speciali funzioni, per le quali la legge espressamente richiede la qualità di consigliere. Le persone così nominate durano in carica finchè non vengono regolarmente sostituite dai rispettivi consigli".



1. L'articolo 10 della l.r. 16 gennaio 1995, n. 12, è sostituito dal seguente:
"Art. 10 - (Competenze del Consiglio)
1. Il Consiglio comunitario svolge funzioni di indirizzo e di controllo politico - amministrativo. A tal fine delibera i seguenti atti fondamentali:
a) l'elezione degli organi esecutivi e del revisore dei conti;
b) lo statuto dell'ente e gli statuti delle aziende speciali, i regolamenti, l'assunzione di funzioni delegate da altri enti;
c) il piano pluriennale di sviluppo ed i piani pluriennali di opere attraverso la deliberazione programmatica di cui all'articolo 18 della l.r. 12/1995 così come modificato dall'articolo 29, i programmi annuali operativi, il bilancio di previsione e le relative variazioni, i piani economico - finanziari, il conto consuntivo;
d) l'assunzione diretta di pubblici servizi, le convenzioni con altre Comunità montane ed altri enti locali per lo svolgimento di attività e servizi, la partecipazione a consorzi ed altre forme associative, la costituzione di aziende speciali, istituzioni, società per azioni, gli indirizzi generali alle aziende ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
e) i pareri su atti di programmazione di altri enti;
f) la nomina e la revoca di rappresentanti presso altri enti, istituzioni, aziende speciali, società per azioni;
g) la pianta organica del personale;
h) l'istituzione degli organismi di partecipazione;
i) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, le concessioni di opere e/o servizi, la contrazione di mutui e prestiti obbligazionari, che non siano espressamente previsti in precedenti atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione;
l) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi.
2. Le sole deliberazioni alle variazioni al bilancio di previsione possono essere adottate, in via d'urgenza, dalla giunta esecutiva, purchè, pena la decadenza, vengano sottoposte a ratifica del consiglio entro sessanta giorni dalla loro adozione".




1. L'articolo 12 della l.r. 16 gennaio 1995, n. 12 è sostituito dal seguente:
"Art. 12 - (Elezione della giunta)
1. Il Consiglio comunitario, nella sua prima seduta, vota una o più mozioni sottoscritte da almeno un quinto dei consiglieri assegnati alla Comunità montana contenenti gli indirizzi programmatici della giunta e l'indicazione dei nomi del presidente, del vice presidente e degli assessori.
2. La votazione avviene a scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Comunità montana. Nel caso non si raggiunga la maggioranza predetta, si procede all'indizione di due successive votazioni, in sedute distinte, entro i successivi trenta giorni. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza richiesta, il Consiglio è sciolto ai sensi dell'articolo 39 della legge 142/1990.
3. Il presidente e la giunta possono essere revocati in seguito a proposta motivata e sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri assegnati alla Comunità montana, con il voto favorevole palese della maggioranza degli stessi.
4. La cessazione dalla carica del presidente comporta la decadenza dell'intera giunta.
5. La giunta decade anche quando si riduce, per dimissioni o cessazione dalla carica, a meno della metà dei componenti".







1. L'articolo 13 della l.r. 16 gennaio 1995, n. 12, è sostituito dal seguente:
"Art. 13 - (Competenza della giunta)
1. La giunta attua gli indirizzi generali del consiglio e svolge funzione propositiva e di impulso nei confronti dello stesso. In sede di presentazione del conto consuntivo e nelle altre occasioni stabilite dalla legge e dallo statuto, riferisce al consiglio in ordine alla propria attività. La giunta compie altresì gli atti di amministrazione non riservati dalla legge e dallo statuto e dai regolamenti al consiglio, al presidente, al segretario generale, ai dirigenti ed ai responsabili di servizio.
2. La giunta svolge collegialmente le proprie competenze e su proposta del presidente può conferire ai suoi componenti compiti di coordinamento di settori omogenei di attività.
3. La giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e a maggioranza dei voti. In caso di parità, prevale il voto del presidente".



1. Il comma 1 dell'articolo 16 (Uffici e personale) della l.r. 16 gennaio 1995, n. 12, è sostituito dai seguenti:
"1. La Comunità montana stabilisce nel proprio statuto le norme fondamentali sull'ordinamento degli uffici e del personale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.
1 bis. Per il trasferimento del personale necessario all'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge si applica l'articolo 39 della l.r. 26 aprile 1990, n. 30 e successive modificazioni".



1. L'articolo 17 della l.r. 16 gennaio 1995, n. 12, è sostituito dal seguente:
"Art. 17 - (Segretario della Comunità montana)
1. Ogni Comunità montana ha un segretario generale titolare, che deve possedere i requisiti per l'accesso alla carriera dirigenziale del personale degli enti locali. I segretari generali titolari alla data del 31 dicembre 1996 rimangono in carica anche se non in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge. Il segretario generale della Comunità montana svolge, oltre alle funzioni di cui all'articolo 52, comma 3, legge 142/1990, quelle ad esso attribuite dallo statuto e dai regolamenti dell'ente di appartenenza".



1. I commi 1 e 2 dell'articolo 18 della l.r. 16 gennaio 1995, n. 12, sono sostituiti dai seguenti:
"1. Ai sensi dell'articolo 29 della legge 142/1990 e dell'articolo 7 della legge 97/1994, le Comunità montane approvano i piani pluriennali di sviluppo mediante una deliberazione programmatica che individua le linee guida della loro attività. La deliberazione programmatica ha durata pari a quella del Consiglio comunitario e può essere modificata anche durante il periodo della sua validità.
2. Ai fini del concorso alla formazione del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 29, comma 4, della legge 142/1990, le Comunità montane predispongono una carta di destinazione d'uso del proprio territorio in cui vengono definiti gli indirizzi fondamentali dell'organizzazione territoriale dell'area di propria competenza. La carta individua le aree di prevalente interesse agro - silvo- pastorale e di particolare pregio ambientale e paesistico, le linee d'uso delle risorse primarie e dello sviluppo residenziale, produttivo, terziario, turistico e la rete delle infrastrutture rilevanti. La carta, che può essere redatta in comune tra Comunità montane confinanti della medesima Provincia, costituisce atto di indirizzo, ha durata pari a quella del Consiglio comunitario e può essere modificata ed aggiornata nel periodo della sua validità.
2 bis. La deliberazione programmatica e la carta di destinazione d'uso, previo accordo con i Comuni interessati, possono estendersi ai territori montani non ricadenti in Comunità montana".

2. Al comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 12/1995 le parole "al piano della Comunità montana" sono sostituite dalle parole "agli strumenti di programmazione di cui ai commi 1 e 2".
3. Il comma 4 dell'articolo 18 della l.r. 12/1995 è soppresso.


1. L'articolo 19 della l.r. 16 gennaio 1995, n. 12, è sostituito dal seguente:
"Art. 19 (Procedure di approvazione)
1. La giunta comunitaria predispone i documenti di programmazione di cui all'articolo 18 tenendo conto delle previsioni degli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale, provinciale e regionale, della pianificazione territoriale e di settore, nonchè delle indicazioni derivanti dalla consultazione dei Comuni interessati e dalla partecipazione, secondo le norme dello statuto, degli enti locali e dei soggetti portatori di interessi pubblici, privati o collettivi.
2. Il consiglio comunitario adotta i documenti di programmazione e li trasmette alla Provincia, per l'approvazione, unitamente a tutti gli atti relativi ed alle risultanze della partecipazione di cui al comma 1.
3. I documenti di programmazione di cui al comma 1 sono sottoposti al parere della Conferenza provinciale delle autonomie ai sensi dell'articolo 15, comma 4, della l.r. 5 settembre 1992, n. 46.
4. la Provincia approva i documenti di programmazione entro novanta giorni dal loro ricevimento.
5. La Provincia quando non approva i documenti di programmazione, li rinvia entro i successivi trenta giorni al consiglio comunitario con motivate osservazioni attinenti alla compatibilità con i piani territoriali e di settore sovraordinati. Il consiglio comunitario adotta le opportune modificazioni e integrazioni.
6. La procedura disposta dal presente articolo viene seguita anche per l'eventuale revisione dei documenti di programmazione".



1. L'articolo 20 della l.r. 16 gennaio 1995, n. 12, è sostituito dal seguente:
"Art. 20 - (Programmi annuali operativi di esecuzione)
1. La Comunità montana annualmente, sulla base della deliberazione programmatica, approva il programma annuale operativo di esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29, comma 6, della legge 142/1990. I programmi sono inviati alla Regione. Per il loro finanziamento, la Comunità montana provvede utilizzando le risorse ad essa assegnate con il riparto del fondo regionale per la montagna".

2. Contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione le Comunità montane, per il finanziamento dei servizi aventi carattere di continuità, possono approvare un primo stralcio del programma annuale operativo fino alla concorrenza del 70 per cento delle somme assegnate l'anno precedente e riferire alle quote di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 22 della presente legge.


1. L'articolo 21 (Progetto di interventi speciali) della l.r. 16 gennaio 1995, n. 12, è abrogato.


1. La Regione contribuisce al finanziamento delle spese di funzionamento delle Comunità montane con importi stabiliti annualmente con legge di bilancio.
2. La Giunta regionale ripartisce i fondi di cui al comma 1:
a) per 5/10 in proporzione diretta alla superficie classificata montana di ciascuna Comunità;
b) per 3/10 in proporzione diretta alla popolazione residente nel territorio montano di ciascuna Comunità, quale risulta dai dati annuali Istat, e nei Comuni parzialmente montani in base ad accertamenti effettuati presso i singoli Comuni stessi;
c) per 2/10 in proporzione diretta al rapporto tra gli addetti all'agricoltura e la popolazione nel territorio montano di ciascuna Comunità, in base ai dati ufficiali Istat.

3. Per gli anni 1998, 1999 e 2000 il criterio di ripartizione stabilito dalla lettera a) del comma 2 opera per 4/10 in proporzione diretta alla superficie classificata montana di ciascuna Comunità e per 1/10 in proporzione diretta alla superficie ricadente all'interno dei parchi.
4. Gli articoli 25 e 26 della l.r. 12/1995 sono abrogati.
CAPO VI
Norme transitorie e rinvio



1. Le disposizioni di cui agli articoli 23 e 25 si applicano a partire dal primo rinnovo dei consigli delle Comunità montane successivo all'entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui agli articoli 29 e 30 si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge.
2. Resta di competenza della Regione la definizione dei procedimenti amministrativi relativi alle funzioni di cui all'articolo 6 già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge.


1. Per quanto non espressamente disposto dalla presente legge si applicano, in quanto con essa compatibili, le norme contenute nella legge 97/1994.


1. L'entità degli aiuti concessi ai sensi della presente legge non può eccedere, in alcun caso, i limiti massimi stabiliti dalla disciplina comunitaria in materia.


1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
2. Il regime d'aiuto regionale decorrerà dal giorno in cui sarà espresso il parere positivo di compatibilità da parte della Commissione Europea ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato CE ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203.