Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 6 agosto 1997, n. 50
Titolo:Traffico urbano e sperimentazione della deviazione dei Tir dalla Strada Statale 16 all'Autostrada A14 per il periodo 1° agosto 1997 - 31 agosto 1997.
Pubblicazione:(B.u.r. 8 agosto 1997, n. 52)
Stato:Abrogata
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:VIABILITA’
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 4, l.r. 30 luglio 1998, n. 27.

Sommario




Art. 1

1. La regione Marche al fine di incentivare lo sviluppo del turismo nelle località balneari della costa, ostacolato dal transito degli autoveicoli pesanti lungo la strada statale 16, e di ridurre, contestualmente, i tempi di percorrenza delle merci trasportate con la modalità gomma, entro i limiti di spesa di cui all'articolo 3, assume l'onere del pagamento della tariffa di pedaggio autostradale, degli autotreni ed autoarticolati di cui all'articolo 54, lettere h) ed i) del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, adibiti al trasporto di cose, obbligatoriamente deviati sull'autostrada A14 lungo la tratta marchigiana dal 1° agosto al 31 agosto 1997.

Art. 2

1. Previo impegno della Giunta regionale il competente servizio trasporti dispone la liquidazione della spesa derivante dagli incentivi di cui all'articolo 1 in favore della Società Autostrade spa con sede in Roma, concessionaria dell'autostrada A14, sulla base delle fatture dei pedaggi autostradali conseguenti all'applicazione della presente legge.

Art. 3

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 1997 la spesa di lire 1.000 milioni.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante impiego di quota parte delle somme iscritte a carico del capitolo 2222116 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno 1997.
3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dal comma 1 sono iscritte per l'anno 1997 a carico del capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno con la seguente denominazione e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa: "Spese per la deviazione del traffico pesante dalla strada statale 16 all'autostrada A 14 nelle zone litoranee del territorio marchigiano. Anno 1997" lire 1.000 milioni.
4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 2222116 del bilancio di previsione 1997 sono ridotti di lire 1.000 milioni.

Art. 4

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Marche.