Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 6 agosto 1997, n. 51
Titolo:

Norme per il sostegno dell'informazione e dell'editoria locale.

Pubblicazione:( B.U. 14 agosto 1997, n. 56 )
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:INFORMAZIONE - COMUNICAZIONE
Materia:Editoria – Telecomunicazione

Sommario





1. La Regione, in attuazione dell'articolo 32 dello Statuto, al fine di promuovere la più ampia partecipazione alle scelte dell'Amministrazione regionale e la conoscenza degli atti e dei programmi di rilevanza regionale da parte dei cittadini, sostiene l'informazione locale.
2. La Regione promuove altresì la valorizzazione delle iniziative editoriali che si sviluppano a livello regionale.


1. In attuazione delle finalità di cui all'articolo 1 la Regione concede contributi a soggetti, operanti in ambito regionale, che svolgono attività di informazione televisiva, radiofonica ed editoriale, per iniziative rivolte:
a) alla promozione dell'immagine della Regione, in connessione con gli interventi di settore;
b) alla diffusione della cultura regionale e alla divulgazione di notizie relative alle azioni regionali;
c) alla sensibilizzazione dei cittadini sui temi di comportamento civico, sociale ed economico;
d) alla realizzazione di strumenti informativi di rilevante interesse per le Marche.

2. La Regione concede inoltre ai soggetti di cui al comma 1 contributi per investimenti destinati all'innovazione e all'installazione degli impianti.
3. Sono escluse dai contributi le attività di comunicazione istituzionale.


1. La Giunta regionale, su proposta del Centro regionale per i beni culturali, dispone l'acquisto di volumi, riviste e collane di rilevante interesse culturale per le Marche, da destinare a dotazione delle biblioteche del sistema bibliotecario marchigiano.



1. Gli interventi previsti agli articoli 2 e 3 sono individuati in apposito programma presentato dalla Giunta al Consiglio regionale per l'approvazione entro il 31 gennaio di ogni anno.
2. Il programma indica i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.
3. Il programma e i criteri sono formulati previo parere:
a) del Comitato per il servizio radiotelevisivo per gli interventi concernenti l'informazione televisiva e radiofonica;
b) della Consulta regionale per i beni culturali per gli interventi concernenti l'editoria.



1. I soggetti di cui all'articolo 2 presentano al servizio della Giunta regionale competente in materia la domanda di contributo per gli interventi relativi all'anno in corso dall'1 al 31 luglio di ogni anno.
2. I contributi regionali sono concessi nella misura massima del cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.


1. I soggetti destinatari dei contributi regionali relativi a pubblicazioni depositano una copia delle stesse presso la biblioteca del Consiglio regionale.


1. I servizi stampa, documentazione e pubbliche relazioni del Consiglio e della Giunta regionale coordinano l'attività di informazione, di documentazione e di promozione esterna della Regione.
2. Il personale degli uffici stampa della Regione che svolge attività giornalistica deve essere iscritto all'ordine dei giornalisti.
3. Il personale regionale di ruolo iscritto all'ordine dei giornalisti e che svolge mansioni giornalistiche negli uffici stampa della Regione può optare per il trattamento economico previsto dal contratto collettivo di lavoro giornalistico. In tal caso il rapporto di lavoro è trasformato in rapporto a tempo indeterminato non di ruolo.


1. la Regione aderisce all'associazione Mediateca delle Marche, con sede ad Ancona, che ha lo scopo di contribuire allo sviluppo delle attività di produzione, raccolta, conservazione e diffusione di materiali audiovisivi riguardanti la storia, la cultura e le tradizioni delle Marche.
2. La quota di adesione è determinata annualmente con legge di approvazione del bilancio.


1. Presso ogni università della Regione, dove sono attivati corsi di laurea in giornalismo e in scienza della comunicazione, è istituito un premio in onore di Luigi Albertini, dell'importo di lire sei milioni, da assegnare a studenti per progetti finalizzati alla comunicazione delle istituzioni politiche.
2. Il premio di cui al comma 1 è assegnato annualmente secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale che può allo scopo convenzionarsi con le università interessate.
3. La Regione eroga un contributo annuale per la realizzazione del premio giornalistico "Ilaria Alpi".


1. Sono istituiti presso la Presidenza del Consiglio regionale gli elenchi delle imprese radiotelevisive operanti in ambito regionale e gli elenchi delle testate giornalistiche a stampa registrate a norma di legge in ambito regionale.
2. La tenuta e l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 1 è affidata al Comitato per il servizio radiotelevisivo.
3. Le imprese radiotelevisive e le testate giornalistiche a stampa operanti in ambito regionale sono tenute a fornire al Comitato per il servizio radiotelevisivo tutte le notizie richieste necessarie alla compilazione degli elenchi e al costante monitoraggio del sistema della comunicazione in ambito regionale.


1. La Regione concorre a promuovere la diffusione, nelle scuole marchigiane medie e medie superiori, di periodici e quotidiani di interesse nazionale e locale nonchè la produzione da parte degli studenti di giornali di classe e d'istituto.
2. La scelta dei quotidiani e dei periodici è effettuata dagli organismi collegiali delle scuole in modo da consentire la più ampia possibilità di confronto tra le diverse testate e di assicurare a ciascuna classe dei singoli istituti l'acquisto di almeno un quotidiano e un periodico fino ad un massimo di tre.
3. Gli organismi collegiali delle scuole interessati trasmettono ai Comuni, entro il 20 settembre di ogni anno, la domanda di contributo, corredata da una relazione sull'utilizzo didattico dei quotidiani e dei periodici.
4. I Comuni trasmettono alla Regione entro il 25 ottobre di ogni anno le proposte di assegnazione effettuate in base alla popolazione scolastica.
5. La Giunta regionale entro il 15 novembre di ogni anno assegna i contributi ai Comuni, che provvedono all'erogazione.


1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata:
a) per l'anno 1997 la spesa di lire 1.070 milioni ripartita nel modo seguente:
1) lire 508 milioni per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1;
2) lire 200 milioni per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 2;
3) lire 40 milioni per gli interventi di cui all'articolo 8;
4) lire 12 milioni per gli interventi di cui all'articolo 9, comma 1, e lire 10 milioni per l'intervento di cui all'articolo 9, comma 3;
5) lire 300 milioni per gli interventi di cui all'articolo 11;
b) per l'anno 1998 è autorizzata la spesa di lire 1.170 milioni ripartita nel modo seguente:
1) lire 588 milioni per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1;
2) lire 200 milioni per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 2;
3) lire 40 milioni per gli interventi di cui all'articolo 8;
4) lire 12 milioni per gli interventi di cui all'articolo 9, comma 1, e lire 10 milioni per l'intervento di cui all'articolo 9, comma 3;
5) lire 320 milioni per gli interventi di cui all'articolo 11;
c) per gli anni successivi l'entità della spesa è stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

2. Per le finalità di cui all'articolo 3 può essere impegnata una spesa fino al quindici per cento della disponibilità prevista in bilancio per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1.
3. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1, lettera a), si provvede mediante impiego delle somme che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione delle leggi regionali 2 marzo 1984, n. 3 e 3 gennaio 1995, n. 3 sui seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa di bilancio per l'anno 1997; 4112116, 4112117, 4112118, 4112120, 4112121, 4112202, 4113101.
4. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1, lettera b), si provvede mediante impiego degli stanziamenti iscritti ai fini del bilancio pluriennale 1997/1999 sui seguenti capitoli: 4112116, 4112117, 4112118, 4112120, 4112121, 4112202, 4113101.
5. Alla copertura delle spese per gli anni successivi si provvede mediante impiego di quota parte del gettito derivante da tributi propri della Regione.
6. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate al comma 1 sono iscritte:
a) per l'anno 1997 a carico di appositi capitoli che la Giunta regionale è autorizzata a istituire nello stato di previsione della spesa di atto anno;
b) per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.



1. Sono abrogate la l.r. 2 marzo 1984, n. 3; la l.r. 3 gennaio 1995, n. 3 e la l.r. 9 gennaio 1997, n. 3.


1. In fase di prima applicazione:
a) il programma previsto dall'articolo 4 è presentato dalla Giunta al Consiglio regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge;
b) le domande previste all'articolo 5 sono presentate entro novanta giorni dall'approvazione, da parte del Consiglio, del programma di cui all'articolo 4.