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Atto:LEGGE REGIONALE 17 novembre 1997, n. 65
Titolo:Provvidenze a favore di soggetti sottoposti a trapianto d'organi.
Pubblicazione:( B.U. 27 novembre 1997, n. 84 )
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SANITA’
Materia:Disposizioni generali

Sommario





1. La Regione tutela il diritto alla salute dei cittadini affetti da patologie che necessitano di trapianto d'organo.


1. Per le finalità di cui all'articolo 1 l' Azienda unità sanitaria locale di residenza del cittadino in attesa di trapianto o che ha già subito trapianto, rimborsa all'assistito le spese di viaggio, compreso l'eventuale costo del biglietto aereo dallo stesso sostenute per l'esecuzione:
a) degli esami preliminari e degli esami per la tipizzazione tissutale;
b) dell'intervento di trapianto;
c) di tutti i controlli successivi nonchè di quelli derivanti dalle complicanze.

2. In caso di utilizzazione di autovettura privata è corrisposto un rimborso pari ad 1/5 del costo, vigente nel tempo, della benzina super per ogni chilometro percorso, nonchè il rimborso delle spese sostenute per il pagamento dei pedaggi autostradali. Il rimborso chilometrico è calcolato sulla più breve distanza viaria possibile tra il luogo di residenza dell'assistito e quello ove è ubicata la struttura sanitaria.
3. L' Azienda unità sanitaria locale rimborsa altresì all'assistito le spese di soggiorno sostenute presso la località sede del centro trapianti per esigenze cliniche documentate in misura pari al 70 per cento del costo sostenuto per l'utilizzo di strutture alberghiere e per i pasti sino ad un massimo di lire 1.500.000.
4. In caso di minori di anni 18 o di pazienti maggiorenni non autosufficienti sono rimborsate le spese di viaggio e, nella misura stabilita dal comma 3, le spese di soggiorno inerenti l'intervento di trapianto o le complicanze dell'intervento medesimo per un accompagnatore.
5. Ai fini della presente legge la non autosufficienza viene certificata dall'Unità valutativa distrettuale (UVD) su richiesta del medico di famiglia.


1. I rimborsi previsti all'articolo 2 sono corrisposti dall'Azienda unità sanitaria locale di residenza dell'assistito su richiesta dello stesso corredata dalla documentazione relativa alle spese sostenute e dalle certificazioni mediche attestanti la non autosufficienza del malato.
2. Esclusivamente per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 2 la Giunta regionale dispone semestralmente l'erogazione dei fondi necessari, sulla base di apposita richiesta dei fabbisogni presentata dall'Azienda unità sanitaria locale.


1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 2 della presente legge si provvede, con decorrenza dall'anno 1998, mediante utilizzo delle disponibilità provenienti dalla ripartizione della quota annua di finanziamento della spesa sanitaria di parte corrente attribuita alla Regione.
2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 4 dell'articolo 2 è autorizzata, per l'anno 1998, la spesa di lire 200 milioni; per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.
3. Alla copertura della spesa autorizzata per effetto del comma 2, si provvede, per l'anno 1998, mediante impiego di quota parte delle somme iscritte a carico del capitolo 5100101 del bilancio pluriennale 1997/1999, all'uopo utilizzando la proiezione per lo stesso anno della partita 6 dell'elenco 1; per gli anni successivi mediante impiego di quota parte delle entrate derivanti dai tributi propri della Regione.
4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 2 sono iscritte a carico del capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio dell'anno 1998 con la seguente denominazione e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa "Contributi nelle spese di accompagnamento dei soggetti sottoposti a trapianto d'organo", lire 200 milioni. Per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.


1. Sono abrogati gli articoli 6, 7 e 8 della lr 27 giugno 1984, n. 15, nonchè il secondo comma dell'articolo 9 della medesima lr 15/1984.