Leggi e regolamenti regionali
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Atto:REGOLAMENTO REGIONALE 22 dicembre 1997, n. 48
Titolo:Criteri programmatori e indirizzi regionali in materia di commercio su aree pubbliche - Articolo 2, comma 3 e articolo 3, comma 12, della legge 28 marzo 1991, n. 112.
Pubblicazione:(B.U. 30 dicembre 1997, n. 98)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:COMMERCIO
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogato dall'art. 42, l.r. 4 ottobre 1999, n. 26.

Sommario


TITOLO I Criteri e procedimento per il rilascio delle autorizzazioni amministrative di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 28 marzo 1991, n. 112
Art. 1 (Rilascio delle autorizzazioni di tipologia "B")
Art. 2 (Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di tipologia "B")
Art. 3 (Formazione della graduatoria per i posteggi di tipologia “B”)
Art. 4 (Termini per il rilascio dell’autorizzazione di tipologia “B”)
Art. 5 (Produttori agricoli)
Art. 6 (Norme transitorie)
TITOLO II Criteri e procedimento per il rilascio delle autorizzazioni amministrative di cui all’articolo 2, comma 4, della legge 112/1991 Tipologia “C”
Art. 7 (Criteri per il rilascio delle autorizzazioni di tipologia “C”)
Art. 8 (Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di tipologia “C”)
Art. 9 (Formazione della graduatoria delle domande di tipologia “C”)
TITOLO III Indirizzi per lÂ’istituzione, il funzionamento,la soppressione, lo spostamento della data di svolgimento dei mercati, fiere locali e i canoni per la concessione del posteggio, ai sensi dellÂ’articolo 3, comma 12, della legge 112/1991
Art. 10 (Funzioni comunali)
Art. 11 (Istituzione dei mercati e delle fiere)
Art. 12 (Regolamento dei mercati e delle fiere)
Art. 13 (Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati)
Art. 14 (Modalità di registrazione delle presenze e delle assenze degli operatori)
Art. 15 (Soppressione, spostamento o ristrutturazione dei mercati o delle fiere. Riassegnazione dei posteggi)
Art. 16 (Canoni per la concessione del posteggio)

TITOLO I
Criteri e procedimento per il rilascio delle autorizzazioni amministrative di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 28 marzo 1991, n. 112



1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 28 marzo 1991, n. 112 è rilasciata dai Comuni di residenza del richiedente secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 5 della L.R. 27 dicembre 1993, n. 34.
2. Il rilascio delle autorizzazioni è subordinato alla disponibilità del posteggio richiesto.


1. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 1 i Comuni sono tenuti a far pervenire alla Giunta regionale, dopo aver preso in esame le domande di trasferimento all'interno dello stesso mercato, l'indicazione del numero e delle caratteristiche delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche da assegnare.
2. I dati suddetti dovranno essere comunicati alla Giunta regionale, servizio commercio, entro quindici giorni dal momento in cui l'area di posteggio si è resa libera per qualsiasi motivo.
3. La Giunta regionale sulla base dei dati forniti dai Comuni procede alla pubblicazione di apposito avviso nel Bollettino ufficiale della Regione contenente:
a) il numero e le caratteristiche dei posteggi da assegnare suddivisi per Comune;
b) i termini entro i quali gli interessati devono far pervenire al Comune di residenza la domanda corredata dalla relativa documentazione.

4. Le domande, redatte in bollo, sono inviate esclusivamente a mezzo lettera raccomandata al Comune di residenza e debbono contenere, a pena di esclusione, i seguenti dati:
a) i dati anagrafici del richiedente e il codice fiscale;
b) il numero di iscrizione al REC e tabelle merceologiche;
c) il numero di iscrizione al registro delle imprese;
d) le autorizzazioni amministrative possedute;
e) il Comune sede di mercato;
f) la denominazione del mercato e il giorno di svolgimento;
g) il numero del posteggio;
h) la firma del richiedente.

5. La domanda deve contenere una sola richiesta di posteggio.
6. Il Comune, entro venti giorni dal ricevimento, trasmette alla Regione copia della domanda con l'indicazione della data di spedizione.
7. Le domande sono raggruppate dalla Regione sulla base della data di spedizione ed esaminate con riferimento alla disponibilità in atto.
8. Qualora trattasi di non residenti nelle Marche, la domanda di assegnazione di posteggio deve essere prodotta ad un qualsiasi Comune marchigiano a scelta dell'interessato.
9. Il servizio regionale competente esamina entro novanta giorni le domande pervenute e formula la relativa graduatoria sulla base dei posti disponibili nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 3.
10. La graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.


1. La formazione della graduatoria avviene sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle domande. A tale scopo fa fede la data di spedizione della domanda, che deve avvenire con lettera raccomandata.
2. In caso di domande aventi la stessa data di spedizione, sono utilizzati nell’ordine i seguenti ulteriori criteri di priorità:
a) anzianità di iscrizione al REC;
b) anzianità di presenza maturata dall’operatore nell’ambito dello stesso mercato, sulla base del registro delle presenze;
c) anzianità dell’attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese;
d) richiesta di posteggio aggiuntivo da parte di soggetti già titolari di autorizzazioni all’esercizio del commercio su aree pubbliche in altri Comuni, purché il numero complessivo dei posteggi non superi le cinque unità;
e) certificazione di invalidità per l’accesso al lavoro secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
f) istanza presentata da imprenditrici donne.



1. L’Amministrazione comunale competente, entro trenta giorni dal ricevimento del parere regionale, rilascia l’autorizzazione amministrativa.
2. L’efficacia della concessione di posteggio è condizionata al rilascio di una nuova autorizzazione o all’integrazione della eventuale autorizzazione già posseduta.


1. Le Amministrazioni comunali competenti, nell’assegnare i posteggi riservati ai produttori agricoli, applicano l’ordine cronologico di presentazione della domanda che risulta dalla data di spedizione della raccomandata.
2. L’ordine di priorità per le istanze aventi la stessa data di spedizione è così determinato:
a) anzianità di presenza maturata dall’operatore nell’ambito dello stesso mercato;
b) anzianità dell’attività di produttore agricolo ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59.



1. Per il rilascio delle autorizzazioni di tipologia “B”, fino al 31 dicembre 1997, si applica quanto previsto dalla lettera b), comma 9, dell’articolo 24 del d.m. 4 giugno 1993, n. 248.
2. I criteri di cui al comma 2 dell’articolo 3 del presente regolamento sono utilizzati anche ai fini dell’esame di domande presentate ai sensi dell’articolo 24, comma 9, del d.m. 248/1993.
3. Per quanto concerne l’assegnazione dei posteggi agli operatori che ne hanno fatto domanda entro la data di entrata in vigore del presente regolamento la Regione predispone la graduatoria delle domande pervenute secondo l’ordine cronologico di spedizione con lettera raccomandata. In assenza della lettera raccomandata si considera la data di protocollo di arrivo al Comune e per le domande pervenute direttamente alla Regione, la data di protocollo di arrivo alla Regione.
4. Tutte le domande pervenute, anche quelle richiedenti più posteggi in diversi mercati, sono accolte e vengono inserite nella graduatoria regionale, con il limite di rilascio, per ogni domanda presentata, di un massimo di quattro posteggi.
5. La Regione forma la graduatoria sulla base dei posteggi liberi dei mercati secondo i criteri previsti nel presente regolamento all’articolo 3.
6. Una volta ultimate le assegnazioni le graduatorie non potranno essere ulteriormente utilizzate.
7. Le domande pervenute con richiesta generica di posteggi possono essere integrate, su richiesta della Regione, entro un termine perentorio di quindici giorni dalla data della richiesta di integrazione pena la decadenza delle stesse.
8. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale in materia.
TITOLO II
Criteri e procedimento per il rilascio delle autorizzazioni amministrative di cui all’articolo 2, comma 4, della legge 112/1991 Tipologia “C”



1. Sono rilasciate nuove autorizzazioni di tipologia “C”, per un numero pari al 15 per cento delle autorizzazioni della stessa tipologia operanti nella regione, a coloro che hanno inviato le domande dall’1 novembre 1993 alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. A tale numero sono aggiunte le autorizzazioni amministrative che già hanno avuto il parere favorevole della Commissione regionale per l’applicazione dell’articolo 11, comma 2, della l.r. 34/1993, che non sono state rilasciate.
3. Sono rilasciate nuove autorizzazioni di tipologia “C” agli operatori commerciali che alla data di entrata in vigore della legge 25 marzo 1997, n. 77 erano assegnatari di posteggio nelle fiere con cadenza mensile e sono tuttora privi di tale specifico titolo autorizzatorio. Gli interessati, qualora non rientrino nel rilascio di nuove autorizzazioni di cui ai commi precedenti, debbono presentare specifica richiesta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
4. Le domande non rientranti nell’assegnazione non sono successivamente prese in considerazione.


1. Per ogni biennio successivo alla data di approvazione del presente regolamento, la Giunta regionale, sentita la Commissione regionale, stabilirà un tetto massimo di nuove autorizzazioni di tipologia “C”, non superiore al 5 per cento delle autorizzazioni amministrative regionali della stessa tipologia, sulla base di una verifica dell’andamento del prodotto interno lordo (PIL), dell’andamento demografico e dell’andamento dei flussi turistici.
2. Ai fini della formazione della graduatoria, le domande per il rilascio delle autorizzazioni devono essere inviate, con lettera raccomandata, al Comune di residenza o, per i non residenti nelle Marche, ad un Comune marchigiano scelto dal richiedente.
3. Non verranno prese in considerazione le domande non inviate a mezzo lettera raccomandata o inviate direttamente alla Regione.
4. Le domande giunte fuori dal termine indicato non saranno accolte.
5. Il Comune, previa verifica dei requisiti soggettivi, invia la documentazione, completa degli estremi della lettera raccomandata, alla Regione per il prescritto parere della Commissione regionale.
6. Le domande vengono istruite secondo i criteri previsti dal presente regolamento e ogni novanta giorni la Commissione regionale, nei limiti del tetto massimo stabilito dalla Giunta regionale, esprime il relativo parere.
7. Raggiunto il numero di autorizzazioni da rilasciare nel biennio, non saranno prese in considerazione ulteriori domande.
8. Il parere della Commissione regionale è trasmesso, entro quindici giorni, al Comune interessato, che entro trenta giorni rilascia l’autorizzazione.
9. Nel caso di mancato ritiro dell’autorizzazione entro centottanta giorni dalla comunicazione dell’avvenuto rilascio, il sindaco procede alla revoca.
10. La graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.


1. Ai fini della formazione della graduatoria, le domande di rilascio di autorizzazione amministrativa di tipologia “C” sono esaminate sulla base dell’ordine cronologico di presentazione che risulta dalla data di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda al Comune.
2. L’ordine di priorità per le istanze aventi la stessa data di spedizione è determinato secondo i seguenti criteri:
a) anzianità di iscrizione al REC;
b) anzianità dell’attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese;
c) certificazione di invalidità per l’accesso al lavoro secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
d) istanza presentata da imprenditrici donne.

TITOLO III
Indirizzi per lÂ’istituzione, il funzionamento,la soppressione, lo spostamento della data di svolgimento dei mercati, fiere locali e i canoni per la concessione del posteggio, ai sensi dellÂ’articolo 3, comma 12, della legge 112/1991



1. I Comuni della regione nell’esercizio delle funzioni inerenti il commercio su aree pubbliche devono attenersi ai presenti indirizzi concernenti l’istituzione, il funzionamento, la soppressione, lo spostamento della data di svolgimento dei mercati o fiere locali ed i canoni per la concessione del posteggio.
2. E’ fatto divieto di istituire nuovi mercati e fiere ai Comuni che non hanno provveduto a determinare le aree pubbliche destinate all’esercizio del commercio così come previsto dall’articolo 3 della legge 112/1991.
3. E’ fatto divieto di istituire nuovi mercati ricadenti di domenica ad eccezione delle deroghe previste dalla legge regionale o normativa vigente in materia di orari di apertura dei negozi e dei pubblici esercizi.
4. L’istituzione di un nuovo mercato o fiera o l’ampliamento di un mercato già esistente sono disposti dal Comune, sentita la commissione competente di cui all’articolo 4 della legge 112/1991, in conformità agli indirizzi regionali, indicando:
a) la periodicità;
b) la localizzazione;
c) il numero complessivo dei posteggi, con relativa identificazione e superficie;
d) i posteggi riservati ai produttori agricoli;
e) l’individuazione dei posteggi destinati alle attrezzature di vendita di particolare ingombro;
f) l’eventuale numero dei posteggi previsti all’articolo 3, comma 9, del d.m. 248/1993;
g) il parere dell’ufficio comunale competente concernente i problemi di viabilità e traffico;
h) il parere del competente ufficio sanitario per i problemi di igiene e sanità.



1. In materia di programmazione del commercio su aree pubbliche i Comuni devono attenersi ai seguenti criteri:
a) valutazione delle condizioni di ubicazione e d’assetto dei propri mercati con l’obbligo di dotare le aree mercatali di servizi igienici e di impianti adeguati per l’allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria in conformità alle norme vigenti che tutelano le esigenze igienico-sanitarie;
b) riqualificazione della situazione esistente;
c) localizzazione in aree che consentano un facile accesso ai consumatori e sufficienti spazi per parcheggio dei mezzi degli operatori;
d) individuazione delle aree da destinare al commercio su aree pubbliche considerando la realtà commerciale dell’intero territorio comunale;
e) creazione di nuove occasioni di lavoro per gli operatori che intendono svolgere l’esercizio del commercio su aree pubbliche, tenendo conto di un adeguato equilibrio tra le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in atto nel territorio comunale;
f) destinazione di aree per l’esercizio del commercio su aree pubbliche favorendo le zone in via di espansione e le zone cittadine a vocazione turistica, in relazione all’andamento turistico stagionale;
g) localizzazione dei nuovi mercati in aree circoscritte, attrezzate e con servizi, al fine di riequilibrare i flussi di domanda attualmente diretti verso i centri storici o quelle aree afflitte da congestionamento di traffico;
h) individuazione di aree pubbliche o private, coperte o scoperte, al fine dell’eliminazione dei mercati posti sulla strada che congestionano il traffico e non favoriscono la viabilità cittadina;
i) ammodernamento delle strutture esistenti per assicurare un migliore servizio agli operatori per l’esercizio della propria attività con moderni mezzi di vendita;
j) individuazione, per i mercati giornalieri a prevalenza alimentare, di aree al servizio dei quartieri al fine di ridurre la mobilità dei residenti e creare una rete di mercati rionali giornalieri.

2. Successivamente all’ultimazione del riordino delle aree pubbliche i Comuni possono istituire nuovi mercati e fiere.
3. L’istituzione di nuovi mercati è vincolata ad una verifica della potenzialità dei mercati su aree pubbliche esistenti e della eventuale carenza del commercio in sede fissa, per far fronte alle esigenze della popolazione residente e fluttuante.
4. Nell’individuare dette aree, il Comune deve rispettare:
a) le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali;
b) i vincoli per determinate zone od aree urbane, previsti dal Ministro dei beni culturali ed ambientali, a tutela dei valori storici, artistici ed ambientali;
c) le limitazioni e i vincoli imposti per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari o di pubblico interesse in genere;
d) le limitazioni o i divieti previsti nei regolamenti comunali di polizia urbana;
e) le caratteristiche socio-economiche del territorio;
f) la densità della rete distributiva in atto e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante.



1. Per ogni mercato o fiera, il Comune, sentita la Commissione di cui all’articolo 4 della legge 112/1991, adotta il regolamento.
2. Il regolamento dispone, in via generale, in ordine a:
a) la tipologia del mercato o della fiera;
b) i giorni e l’orario di svolgimento;
c) la localizzazione e l’articolazione del mercato, compresa l’eventuale suddivisione del mercato in zone distinte riservate al commercio di generi alimentari ed al commercio di generi non alimentari;
d) le modalità di accesso degli operatori e la sistemazione delle attrezzature di vendita;
e) la regolazione della circolazione pedonale e veicolare;
f) le modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati;
g) le modalità di registrazione delle presenze e delle assenze degli operatori;
h) le modalità di riassegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento del mercato;
i) le modalità e i divieti da osservarsi nell’esercizio dell’attività di vendita;
j) le ipotesi di decadenza e di revoca delle concessioni di posteggio;
k) le norme igienico-sanitarie da osservarsi per la vendita dei prodotti alimentari, nel rispetto delle disposizioni impartite dal Ministero della sanità;
l) le sanzioni da applicarsi nell’ipotesi di violazione dei regolamenti comunali e quelle di cui all’articolo 6 della legge 112/1991;
m) le modalità di esercizio della vigilanza;
n) i posteggi riservati ai produttori agricoli, ai sensi della legge 59/1963, agli artigiani, produttori e mestieranti di cui all’articolo 121 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773.



1. L’assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati è effettuata, giornalmente entro l’orario stabilito dal regolamento comunale, sulla base dei criteri previsti dalla normativa vigente.


1. La registrazione delle presenze sul mercato viene effettuata entro l’orario stabilito dal regolamento comunale, annotando cognome e nome dell’operatore, tipo di autorizzazione amministrativa e codice di esercizio.
2. In occasione delle fiere le presenze sono registrate con le modalità di cui sopra, esclusivamente a favore dell’operatore che si presenti.
3. L’operatore commerciale, qualora sia titolare di più autorizzazioni, può presentare ai fini della registrazione della presenza una sola autorizzazione.


1. La soppressione del mercato o delle fiere, la modifica della dislocazione dei posteggi, la diminuzione o l’aumento del numero dei posteggi e lo spostamento della data di svolgimento del mercato o della fiera, sono disposti, ai sensi dell’articolo 3, comma 12, della legge 112/1991, con deliberazione del Consiglio comunale, sentita la Commissione competente.
2. La soppressione di mercati o fiere, anche temporaneamente, può essere disposta dai Comuni in presenza delle seguenti condizioni:
a) caduta sistematica della domanda;
b) numero esiguo di operatori;
c) motivi di pubblico interesse o cause di forza maggiore.

3. Lo spostamento del mercato, temporaneamente o definitivamente, in altra sede o altro giorno lavorativo può essere disposta dai Comuni per:
a) motivi di pubblico interesse;
b) cause di forza maggiore;
c) limitazioni e vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico e igienico-sanitari.

4. Qualora si proceda allo spostamento dell’intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessioni avviene con le seguenti modalità:
a) anzianità di presenza;
b) anzianità di iscrizione al registro delle imprese;
c) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita.

5. Nel caso di trasferimento parziale del mercato e fino ad un massimo del 40 per cento dei posteggi, il Comune individua le ulteriori aree da destinare ai soggetti che operano nella zona oggetto di trasferimento e la riassegnazione dei posteggi è effettuata con le modalità previste dal regolamento del mercato e secondo i seguenti criteri:
a) anzianità di presenza;
b) anzianità di iscrizione al registro delle imprese;
c) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita.



1. Il canone per la concessione del posteggio è determinato dal Comune sentita la Commissione competente di cui all’articolo 4 della legge 112/1991 nei limiti massimi fissati dalla Giunta regionale.
2. Per canone di concessione dei posteggi si intende il corrispettivo dei servizi idrici, elettrici, igienico-sanitari, raccolta dei rifiuti, sorveglianza, controllo e attività amministrativa in genere, offerti dal Comune per rendere possibile l’utilizzazione del suolo pubblico ai fini commerciali, con esclusione delle utenze idriche ed elettriche individuali.