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Atto:LEGGE REGIONALE 9 marzo 1998, n. 3
Titolo:Partecipazione della Regione Marche alla lotta contro la devianza sociale, la criminalità comune, la criminalità economica e la criminalità organizzata.
Pubblicazione:(B.u.r. 19 marzo 1998, n. 25)
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 8, l.r. 24 luglio 2002, n. 11.

Sommario





1. La Regione, nell'esercizio delle proprie competenze, contribuisce alla lotta contro la devianza sociale, la criminalità comune, la criminalità economica e la criminalità organizzata.
2. Ai fini di cui al comma 1 è istituito presso la Presidenza della Giunta regionale l'Osservatorio permanente per la promozione della legalità e della sicurezza. L'Osservatorio cura, sulla base degli indirizzi e delle direttive impartite dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale, la raccolta e l'elaborazione coordinata dei dati e degli elementi informativi rilevanti e la predisposizione e la promozione di progetti e di iniziative di intervento della Regione, anche in coordinamento con altri enti e amministrazioni.
3. In particolare, il Presidente della Giunta:
a) assume le necessarie intese con il Presidente del Consiglio per la realizzazione coordinata di progetti e iniziative comuni e per la più efficace collaborazione fra l'Osservatorio e il Centro di documentazione sulla criminalità organizzata e sui poteri occulti di cui alla l.r. 20 novembre 1995, n. 63;
b) detta le opportune direttive, sentita la Giunta regionale, per l'acquisizione del materiale informativo e documentario in possesso dell'amministrazione regionale, degli enti dipendenti e degli enti locali;
c) promuove tutte le iniziative utili ai fini della collaborazione con i competenti organi giudiziari e amministrativi statali operanti nella regione ed in specie con i Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza;
d) promuove, nell'ambito delle competenze regionali, progetti di intervento ed il coordinamento delle iniziative degli enti locali ai fini della lotta contro la devianza sociale, la criminalità comune, la criminalità economica e la criminalità organizzata.

4. L'Osservatorio cura la redazione di un rapporto annuale sullo stato di legalità e di sicurezza nella regione. Il rapporto è presentato e discusso in apposita seduta del Consiglio regionale, preceduta da una conferenza indetta dal Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente della Giunta regionale a cui sono invitati a partecipare i rappresentanti dei competenti organi giudiziari e amministrativi dello Stato e degli enti locali della regione.


1. Per lo svolgimento delle attività dell'Osservatorio, il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta stessa, con proprio decreto costituisce un apposito gruppo di lavoro composto da personale regionale, nonchè da altro personale designato dagli enti locali e dai competenti organi dello Stato sulla base delle intese raggiunte ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, e nomina il responsabile.
2. Per coadiuvare il Presidente della Giunta regionale nell'esercizio delle funzioni inerenti all'Osservatorio è istituito con decreto dello stesso, d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale, un comitato tecnico-scientifico composto da non più di cinque esperti di qualificata preparazione ed esperienza nelle discipline penalistiche, criminologiche, sociologiche e finanziarie.


1. Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, è autorizzato al compimento degli atti necessari per concorrere alla costituzione, con altri soggetti pubblici e privati, della Fondazione Marche contro l'usura, avente lo scopo di soccorrere e prestare assistenza, anche legale, alle vittime dell'usura che si siano rivolte all'autorità giudiziaria.
2. Per il conseguimento delle proprie finalità, la Fondazione concede sussidi e presta idonee garanzie per agevolare l'accesso al credito delle vittime dell'usura di cui al comma 1.
3. Entro il 31 gennaio di ogni anno la Fondazione presenta alla Giunta e al Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta.


1. La Regione aderisce al Forum europeo per la sicurezza urbana, associazione internazionale, con sede in Parigi, costituita fra Comuni, Province e Regioni d'Europa.
2. L'associazione persegue il fine di riunire le collettività locali d'Europa che mettono in atto, ciascuna nel proprio ambito di competenza, azioni e programmi di prevenzione della delinquenza e dell'insicurezza nelle città .


1. I diritti conseguenti all'adesione all'associazione di cui all'articolo 4 sono esercitati dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato.
2. Spetta al Consiglio regionale deliberare in ordine alla continuazione del vincolo associativo in presenza di modifiche del vigente statuto dell'associazione


1. La Regione aderisce con una quota annuale il cui importo viene determinato ai sensi dell'articolo VI dello statuto dell'associazione e nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio regionale.


1. Per le finalità della presente legge è autorizzata per l'anno 1998 la spesa di lire 120 milioni di cui:
a) lire 20 milioni per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1;
b) lire 100 milioni per le finalità di cui all'articolo 3.

2. Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.
3. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 si provvede, ai sensi dell'articolo 59 della l.r. 30 aprile 1980, n. 25, mediante impiego delle somme iscritte a carico del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1997, quota parte dell'accantonamento di cui alla partita 6 dell'elenco 1.
4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dai commi 1 e 2 sono iscritte:
a) per l'anno 1998 a carico dei capitoli che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1998, con le seguenti denominazioni e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa:
1) "Spese per lo svolgimento dell'attività dell'Osservatorio permanente per la promozione della legalità e della sicurezza", lire 20 milioni;
2) "Concorso regionale per la costituzione della Fondazione Marche contro l'usura", lire 100 milioni;
b) per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.