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Atto:LEGGE REGIONALE 17 marzo 1998, n. 5
Titolo:Norme sulla partecipazione della Regione Marche alla società cooperativa "verso la banca etica soc. coop. a r.l.", e a sostegno dell'attività della fondazione banco alimentare.
Pubblicazione:( B.U. 26 marzo 1998, n. 27 )
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ASPETTI ISTITUZIONALI
Materia:Adesione a enti, fondazioni associazioni e organismi vari

Sommario





1. La Regione Marche, in coerenza con i principi di solidarietà contenuti nel proprio Statuto, al fine di assicurare la funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche tramite il sostegno al volontariato e alla cooperazione sociale, concorre alla realizzazione di una banca etica.
2. Per conseguire l'obiettivo di cui al comma 1 la Regione Marche è autorizzata a partecipare alla Società cooperativa a responsabilità limitata "Verso la Banca Etica soc. coop. arl" con sede legale in Padova.


1. La Regione, al fine di sostenere le iniziative rivolte alla raccolta delle eccedenze di produzione e alla ridistribuzione delle stesse ad enti ed associazioni che si occupano di assistenza e aiuto ai poveri ed emarginati, concede alla fondazione Banco alimentare un contributo di lire 50 milioni.


1. La Giunta regionale è autorizzata ad acquistare n. 500 quote sociali del valore di lire 100.000 per un valore complessivo di lire 50 milioni della Società cooperativa a responsabilità limitata denominata "Verso la Banca Etica soc. coop. arl".
2. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari a norma di legge al fine di perfezionare la partecipazione di cui all'articolo 1.
3. I diritti conseguenti alla partecipazione della Regione Marche alla cooperativa di cui all'articolo 1 sono esercitati dal Presidente della Giunta o da un Assessore dallo stesso delegato.
4. La responsabilità della Regione è limitata alla quota conferita. In caso di modifica dell'atto costitutivo la Regione recede dalla qualità di socio.
5. Il Consiglio regionale delibera in merito alla continuazione della partecipazione della Regione alla Società cooperativa di cui all'articolo 1 in presenza di modificazioni concernenti lo statuto o l'atto costitutivo.


1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 1998, la spesa di lire 100 milioni.
2. Alla copertura dell'onere derivante si provvede mediate utilizzazione, ai sensi dell'articolo 59 della l.r. 30 aprile 1980, n. 25, di quota parte delle disponibilità del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1997, partita 6 dell'elenco n. 1.
3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate sono iscritte a carico dei capitoli che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1998 con le denominazioni:
a) "Partecipazione regionale alla Società cooperativa", lire 50 milioni:
b) "Sostegno regionale all'attività del Banco alimentare", lire 50 milioni.