Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 21 marzo 1975, n. 18
Titolo:Integrazione legge regionale 10 agosto 1974, n. 20 finanziamento di lavori edilizi per il completamento di complessi ospedalieri.
Pubblicazione:(B.u.r. 26 marzo 1975, n. 14)
Stato:Abrogata
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:EDILIZIA
Materia:Edilizia non abitativa
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

I mutui da contrarsi dagli enti ospedalieri ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 10.8.1974, n. 20 sono garantiti dalla Regione.
In relazione alla garanzia prestata ai sensi del precedente comma, la Regione, nel caso di mancato pagamento da parte dell'ente mutuatario, alle scadenze stabilite, dietro semplice notifica dell'inadempienza e senza obbligo di preventiva escussione del debitore da parte degli enti mutuanti, provvederà a eseguire il pagamento delle rate scadute, aumentate degli interessi legali, rimanendo sostituita agli enti mutuanti in tutte le ragioni di diritto nei confronti degli enti mutuatari.
Per la copertura degli oneri derivanti dalla prestazione della garanzia fidejussoria di cui ai commi precedenti, è autorizzata, per l'anno 1975, la spesa di L. 30.000.000; la spesa predetta è dichiarata obbligatoria.
Le somme occorrenti per il pagamento degli oneri di cui al comma precedente sono stanziate a carico di apposito capitolo da istituirsi nel titolo II "Spese in conto capitale" dello stato di previsione della spesa per l'anno 1975 con la denominazione "Pagamento per conto degli enti ospedalieri di rate di ammortamento di mutui da essi contratti, per i lavori edilizi per il completamento di complessi ospedalieri, garantiti dalla Regione" con la dotazione di L. 30.000.000.
Correlativamente è da istituirsi nel titolo IV "Alienazione e ammortamento di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali e rimborso di prestiti dello stato di previsione delle entrate per l'anno 1975" apposito capitolo con la denominazione "Recupero di somme pagate per conto degli enti ospedalieri per rate di ammortamento dei mutui da essi contratti, per lavori edilizi per il completamento di complessi ospedalieri, garantiti dalla Regione" con la dotazione di L. 30.000.000.
Per gli anni successivi gli oneri e gli introiti derivanti dalla prestazione della garanzia fidejussoria saranno iscritti a carico dei capitoli corrispondenti.
Per il pagamento delle spese relative al recupero dei crediti derivanti dalla prestazione della fidejussione di cui alla presente legge è autorizzata la spesa annua di L. 10.000.000; le somme occorrenti sono stanziate a carico di apposito capitolo da istituirsi nel titolo I "Spese correnti" dello stato di previsione della spesa per l'anno 1975 con la denominazione "Spese per il recupero dei crediti derivanti dalla prestazione della fidejussione regionale, il finanziamento del completamento dei complessi ospedalieri" e con la dotazione di L. 10.000.000, e a carico dei capitoli corrispondenti negli anni successivi.
All'onere di cui al comma precedente si fa fronte con impiego di quota parte dei fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16.5.1970, n. 281.

Art. 2

La giunta regionale è autorizzata a istituire negli stati di previsione delle entrate e della spesa per l'anno 1975, con atto deliberativo da comunicarsi al consiglio entro 5 giorni, i capitoli di cui agli articoli precedenti con la denominazione e la dotazione ivi indicate.