Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 30 giugno 1998, n. 20
Titolo:Modifica articolo 10, comma 2, della Legge regionale 13 aprile 1995, n. 48 avente ad oggetto "disciplina del volontariato".
Pubblicazione:( B.U. 09 luglio 1998, n. 56 )
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA
Materia:Volontariato e associazionismo
Note:Abrogata dall'art. 15, l.r. 30 maggio 2012, n. 15.
Ai sensi delle norme transitorie di cui all'art. 14 della suddetta l.r. 15/2012, fino alla data di adozione degli atti di cui al comma 1 dello stesso articolo e delle altre disposizioni attuative della medesima legge regionale n. 15, continuano ad applicarsi le norme previgenti e le corrispondenti disposizioni adottate ai sensi delle norme abrogate dalla citata l.r. 15/2012.
Visualizza testo prima dell'abrogazione


Sommario




Art. 1

1. Il comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 13 aprile 1995, n. 48 viene sostituito dal seguente:
"2. Al fine di ottenere i contributi di cui al comma 1, le organizzazioni di volontariato devono presentare le domande alla Giunta regionale con allegato il progetto che si vuole realizzare o la documentazione delle attivitŕ che si intendono svolgere entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio; per l'anno in corso viene fissato il termine di presentazione delle domande al 30 luglio.".