Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 30 giugno 1998, n. 20 |
Titolo: | Modifica articolo 10, comma 2, della Legge regionale 13 aprile 1995, n. 48 avente ad oggetto "disciplina del volontariato". |
Pubblicazione: | ( B.U. 09 luglio 1998, n. 56 ) |
Stato: | Abrogata |
Tema: | SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’ |
Settore: | SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA |
Materia: | Volontariato e associazionismo |
Note: | Abrogata dall'art. 15, l.r. 30 maggio 2012, n. 15. Ai sensi delle norme transitorie di cui all'art. 14 della suddetta l.r. 15/2012, fino alla data di adozione degli atti di cui al comma 1 dello stesso articolo e delle altre disposizioni attuative della medesima legge regionale n. 15, continuano ad applicarsi le norme previgenti e le corrispondenti disposizioni adottate ai sensi delle norme abrogate dalla citata l.r. 15/2012. Visualizza testo prima dell'abrogazione |
Sommario
1. Il comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 13 aprile 1995, n. 48 viene sostituito dal seguente:
"2. Al fine di ottenere i contributi di cui al comma 1, le organizzazioni di volontariato devono presentare le domande alla Giunta regionale con allegato il progetto che si vuole realizzare o la documentazione delle attivitŕ che si intendono svolgere entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio; per l'anno in corso viene fissato il termine di presentazione delle domande al 30 luglio.".