Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1999, n. 4
Titolo:Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione.
Pubblicazione:(B.u.r. 4 marzo 1999, n. 22)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:COOPERAZIONE
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 15, l.r. 16 aprile 2003, n. 5.

Ai sensi del citato art. 15, l.r. 5/2003, i benefici concessi e gli impegni assunti ai sensi della presente legge sono mantenuti e liquidati con le modalità di cui alla presente legge.

Sommario





1. La Regione, in attuazione dell'articolo 45 della Costituzione, dell'articolo 6, commi 7 e 8, dello Statuto ed in armonia con gli obiettivi della programmazione economica e della pianificazione territoriale, promuove lo sviluppo ed il rafforzamento della cooperazione mediante interventi finanziari in favore delle cooperative, delle piccole società cooperative, di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e loro consorzi iscritti nelle sezioni produzione e lavoro, miste e sociali del registro prefettizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577. Le cooperative sociali sono iscritte anche nell'albo regionale delle cooperative sociali di cui all'articolo 2 della l.r. 13 aprile 1995, n. 50.


1. E' istituita presso la Giunta regionale la Consulta regionale per la cooperazione.
2. La Consulta è composta:
a) dall'Assessore regionale alla cooperazione, o da un suo delegato, che la presiede;
b) dal Presidente della Commissione consiliare competente;
c) da tre membri esperti in settori attinenti ai problemi della cooperazione, designati dal Consiglio regionale;
d) da un rappresentante designato dal Comitato tecnico consultivo per la cooperazione sociale di cui all'articolo 15 della l.r. 50/1995;
e) da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni regionali delle associazioni cooperative giuridicamente riconosciute e designati da dette organizzazioni i quali, a seconda delle materie che vengono trattate, possono farsi assistere da soggetti con specifica professionalità.

3. La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e resta in carica fino al termine della legislatura regionale.
4. Esercita le funzioni di segretario un dipendente regionale designato dal dirigente del servizio competente.


1. La Consulta regionale per la cooperazione esprime pareri e formula proposte in materia di:
a) programmi ed interventi predisposti dalla Giunta regionale in sintonia con il piano regionale di sviluppo, su tutti i temi della cooperazione, al fine di un coordinato utilizzo delle risorse;
b) criteri per l'attuazione degli interventi previsti dagli articoli 4, 5 e 6.

2. La Consulta, inoltre, trasmette alla Giunta regionale ed alla Commissione consiliare competente, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sulla propria attività in rapporto alle politiche regionali per la promozione del movimento cooperativo.


1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, concede alle imprese cooperative e loro consorzi un contributo in conto interessi sulle operazioni di credito effettuate per investimenti materiali ed immateriali. Il contributo può essere esteso anche alle operazioni di locazione finanziaria.
2. La durata delle operazioni creditizie non può essere superiore a dieci anni ed il contributo regionale in conto interessi è concesso nella misura del 70 per cento del tasso ufficiale di sconto (TUS) e per un importo complessivo ed annuale non superiore a lire 20 milioni per ogni impresa cooperativa ed a lire 30 milioni per ogni consorzio.


1. La Regione, per favorire la capitalizzazione delle imprese cooperative e loro consorzi, può concedere un prestito senza interessi a fronte del capitale sociale versato.
2. Per le cooperative o loro consorzi di nuova costituzione il prestito è pari a tre volte l'ammontare del capitale sociale versato fino ad un massimo di lire 200 milioni; per le cooperative o loro consorzi già costituiti il prestito è pari a due volte l'incremento del capitale sociale versato dai soci a partire dall'anno solare precedente la domanda, fino ad un massimo di lire 250 milioni.
3. L'erogazione del prestito è subordinata alla sottoscrizione di apposita convenzione fra la Regione ed i soggetti beneficiari ed alla presentazione di una garanzia fidejussoria stipulata a favore della Regione.
4. Il prestito è restituito alla Regione in sei rate semestrali in scadenza al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno, a partire dal quarto anno solare successivo a quello di erogazione.


1. La Regione sostiene l'attività di consorzi fidi regionali intersettoriali costituiti da cooperative e/o dalle organizzazioni regionali della cooperazione giuridicamente riconosciute aventi sede legale ed operativa nella Regione mediante la concessione di contributi ad integrazione del fondo rischi.
2. I consorzi, al fine di agevolare l'accesso al credito per investimenti che comportino miglioramenti nelle tecnologie o nelle strutture organizzative aziendali o incremento dei livelli occupazionali da parte delle cooperative associate e loro consorzi, prestano le garanzie fidejussorie per:
a) operazioni a breve termine;
b) operazioni a medio termine nei settori dei servizi sociali e dei servizi, esclusi quelli diretti alla produzione.

3. Il fondo rischi può essere utilizzato a copertura del 50 per cento di quanto viene versato dai consorzi di cui al comma 1 agli istituti di credito convenzionati con i consorzi medesimi a fronte delle insolvenze per operazioni garantite da fidejussioni.
4. L'ammontare delle operazioni di credito a breve ed a medio termine non possono superare, nei singoli anni, rispettivamente, lire 300 milioni e lire 600 milioni per ogni cooperativa o consorzio ammesso.
5. Gli Statuti dei consorzi in particolare debbono prevedere:
a) prestazioni di garanzia per affidamenti e finanziamenti bancari a favore dei propri soci;
b) la destinazione dei fondi rischi esclusivamente alla prestazione di garanzie;
c) la mancanza di scopo di lucro ed il divieto di distribuzione di utili sotto qualsiasi forma ai soci.

6. I rapporti fra la Regione ed i consorzi di cui al comma 1 sono disciplinati mediante apposite convenzioni.
7. I consorzi di cui al comma 1 presentano alla Giunta regionale, entro il 15 luglio ed il 15 gennaio di ogni anno, una relazione sulla propria attività.


1. La Regione, a sostegno di un organico sviluppo della cooperazione, può concedere alle organizzazioni regionali delle associazioni cooperative giuridicamente riconosciute:
a) contributi per la realizzazione di progetti volti alla promozione ed alla organizzazione delle cooperative associate. In particolare, tali progetti debbono ricadere fra le seguenti attività:
1) iniziative di integrazione intercooperativa;
2) promozione commerciale, marketing, supporto all'esportazione;
3) tutela e controllo della qualità delle produzioni;
4) acquisizione di know-how e tecnologie;
5) assistenza finanziaria;
6) formazione e informazione professionali;
7) strutturazione organizzativa;
8) assistenza alla costituzione e promozione di nuove cooperative o consorzi;
b) contributi per le attività di assistenza tecnica ed amministrativa svolta in favore delle cooperative medesime.

2. Per le finalità di cui al comma 1, lettere a) e b), i contributi concedibili alle singole organizzazioni sono determinati mediante suddivisione delle disponibilità recate dal bilancio di previsione in misura proporzionale alla rappresentatività riconosciuta ai fini della ripartizione a livello nazionale dei contributi erogati dal Ministero del lavoro. I contributi per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1, lettera a) sono liquidati sulla base delle spese effettivamente sostenute ed in misura non superiore al 50 per cento delle spese medesime.


1. Per l'intervento di cui all'articolo 5, è istituito un fondo denominato "Fondo di rotazione per la capitalizzazione delle cooperative". La dotazione del fondo è determinata ai sensi del comma 2, lettera b), e del comma 3 dell'articolo 10.
2. Il fondo è alimentato, altresì, dalle somme che vengono rimborsate ai sensi del comma 4 dell'articolo 5.
3. La Giunta regionale, mediante deliberazioni da trasmettere al Consiglio regionale entro dieci giorni e da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione entro sessanta giorni, è autorizzata ad iscrivere in aumento degli stati di previsione della spesa importi pari alle somme recuperate per effetto del comma 2.


1. La Giunta regionale, entro i quarantacinque giorni successivi all'entrata in vigore delle leggi di approvazione del bilancio, può rideterminare le modalità ed i criteri, di cui al comma 2 dell'articolo 11, nonché le fattispecie che danno luogo alla revoca o alla pronuncia di decadenza dei benefici per i vari tipi di intervento.
2. Per gli stessi interventi, i benefici previsti dalla presente legge non sono cumulabili con provvidenze ottenute da altre leggi nazionali, regionali o da provvidenze comunitarie. Gli interventi previsti dagli articoli 4 e 6 della presente legge sono tra loro cumulabili.
3. Le somme autorizzate per l'applicazione dell'articolo 6, comma 2, lettere a) e b), sono accreditate dal Dirigente del servizio competente ai consorzi di cui al comma 1 dello stesso articolo 6 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.


1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per gli anni 1999 e 2000 rispettivamente la spesa di lire 1.400 milioni e 1.600 milioni; per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.
2. Le somme di cui al comma 1 sono così ripartite:
a) intervento di cui all'articolo 4: lire 200 milioni per l'anno 1999 e lire 400 milioni per l'anno 2000;
b) intervento di cui all'articolo 5: lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000;
c) intervento di cui all'articolo 6: comma 2, lettera a): lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000;
d) intervento di cui all'articolo 6: comma 2, lettera b): lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000;
e) intervento di cui all'articolo 7: comma 1, lettera a): lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000;
f) intervento di cui all'articolo 7: comma 1, lettera b): lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.

3. Per gli anni successivi alla ripartizione delle somme per gli interventi previsti dalla presente legge si provvederà con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.
4. Per l'intervento di cui all'articolo 4 sono previsti due limiti di impegno di durata decennale di lire 200 milioni annui decorrenti, rispettivamente, dal 1999 al 2008 e dal 2000 al 2009, recanti complessivamente un onere di lire 4.000 milioni.
5. Alla copertura degli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 si provvede:
a) per ciascuno degli anni 1999 e 2000 mediante impiego di quota parte dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1998/2000, a carico del capitolo 5100101, proiezioni per i detti anni di cui alla partita 11 dell'elenco 1, per la somma di lire 1.400 milioni;
b) per gli anni successivi relativamente agli interventi di cui agli articoli 5, 6 e 7 mediante impiego di quota parte del gettito derivante dai tributi propri della Regione;
c) per gli anni dal 2000 al 2009 relativamente al secondo limite di impegno mediante utilizzazione di quota parte delle entrate derivanti dal maggior gettito dell'addizionale regionale sul gas metano;
d) per gli anni dal 2001 al 2008 relativamente al primo limite di impegno mediante utilizzazione di quota parte delle entrate derivanti dal maggior gettito dell'addizionale regionale sul gas metano.

6. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1 sono iscritte a carico dei capitoli che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno 1999 per ciascuno degli interventi individuati e con gli stanziamenti di competenza e di cassa di cui al comma 2; per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.


1. In sede di prima applicazione della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge medesima, nomina la Consulta regionale per la cooperazione di cui all'articolo 2.
2. La Giunta regionale, con appositi atti da adottarsi entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina:
a) le modalità di presentazione delle domande e di erogazione, nonché i criteri per la concessione dei benefici di cui agli articoli 4 e 5;
b) i criteri ai quali si attengono i consorzi fidi regionali di cui al comma 1 dell'articolo 6, nonché gli schemi di convenzione, di durata triennale, prorogabile, da stipularsi con gli stessi;
c) le modalità di presentazione delle domande e di erogazione dei benefici di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b).

3. Con gli stessi atti la Giunta regionale determina le fattispecie che danno luogo alla revoca ed alla decadenza dei benefici per i vari tipi di intervento.
4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Dirigente del servizio competente accredita ai consorzi fidi regionali di cui ai comma 1 dell'articolo 6 gli stanziamenti di cui all'articolo 10, comma 2, lettere c) e d) relativi all'esercizio finanziario 1999.
5. Le operazioni di credito a medio termine di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 6, in sede di prima applicazione della presente legge sono quelle contratte a partire dal 1° gennaio 1997.


1. La l.r. 23 aprile 1980, n. 23 e successive integrazioni e modificazioni è abrogata.


1. I benefici concessi ai sensi della l.r. 23/1980 e successive integrazioni e modificazioni sono liquidati secondo le modalità previste dalla legge medesima.


1. La presente legge non viene notificata alla Commissione europea ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato UE in quanto l'entità dei benefici finanziari concedibili ricadono nell'ambito di applicazione della regola "de minimis" di cui alla comunicazione della stessa commissione 96/c68/06.
2. I benefici previsti agli articoli 4, 5 e 6 non si applicano alle imprese operanti nei settori del trattato CECA, dell'industria automobilistica, della costruzione navale, dei trasporti, della pesca e della produzione, trasformazione, commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato II del Trattato della Comunità europea.