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Atto:LEGGE REGIONALE 17 maggio 1999, n. 10
Titolo:Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa.
Pubblicazione:( B.U. 26 maggio 1999, n. 54 )
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ENTI LOCALI - AUTONOMIE FUNZIONALI
Materia:Disposizioni generali
Note:Ai sensi dello art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le funzioni dello art. 30; art. 39, commi 1 e 2; art. 44; art. 52, e art. 58, comma1, lett. a), b) e c) con esclusione delle strade provinciali, di questa legge sono trasferite alla Regione.
Ai sensi del comma 10 dell'art. 6, l.r. 3 aprile 2015, n. 13, con decorrenza dalla data di effettivo trasferimento delle funzioni, ogni riferimento alle Province contenuto nella normativa regionale vigente relativamente allo esercizio delle funzioni di cui al comma 2 dell'art. 2 della medesima legge, si intende fatto alla Regione.
Ai sensi dello art. 16, comma 1, l.r. 21 dicembre 2015, n. 28, lo esercizio della funzione: “l.r. 10/1999 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attivita' produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunita', nonche' dello ordinamento ed organizzazione amministrativa): articolo 58, comma 1, lettere a), b) e c) con esclusione delle strade provinciali,” contenuta nello allegato A, l.r. 3 aprile 2015, n. 13, e' delegato alle Province.

Sommario


TITOLO I Disposizioni generali
Art. 1 (Finalità e principi del conferimento)
Art. 2 (Attuazione del conferimento)
Art. 3 (Funzioni dei Comuni)
Art. 4 (Esercizio associato delle funzioni)
Art. 5 (Funzioni delle Comunità montane)
Art. 6 (Funzioni delle Province)
Art. 7 (Funzioni della Regione)
Art. 8 (Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)
Art. 9 (Affidamento di attività amministrative a soggetti terzi)
Art. 10 (Collaborazione e informazione)
Art. 11 (Strutture e personale)
Art. 12 (Beni strumentali)
Art. 13 (Decorrenza del conferimento)
Art. 14 (Rapporto sullo stato delle autonomie locali)
TITOLO II Sviluppo economico e attività produttive
CAPO I Artigianato
Art. 15 (Funzioni della Regione)
CAPO II Industria
Art. 16 (Funzioni della Regione)
Art. 17 (Funzioni delle Province)
Art. 18 (Funzioni dei Comuni)
Art. 19 (Aree industriali ed ecologicamente attrezzate)
Art. 20 (Fondo unico regionale)
Art. 21 (Piano regionale per le attività produttive industriali)
CAPO III Cooperazione
Art. 22 (Funzioni della Regione)
CAPO IV Energia
Art. 23 (Funzioni della Regione)
Art. 24 (Funzioni dei Comuni)
CAPO V Miniere, risorse geotermiche e cave
Art. 25 (Funzioni della Regione)
Art. 26 (Funzioni delle Province)
CAPO VI Fiere, mercati e commercio
Art. 27 (Funzioni della Regione)
Art. 28 (Funzioni delle Province)
Art. 29 (Funzioni dei Comuni)
CAPO VII Turismo
Art. 30 (Funzioni delle Province)
Art. 31 (Funzioni dei Comuni)
CAPO VIII Acque minerali e termali
Art. 32 (Funzioni delle Province)
CAPO IX Disposizioni comuni
Art. 33 (Promozione commerciale ed economica all'estero)
Art. 34 (Agevolazioni di credito)
Art. 35 (Convenzioni)
Art. 36 (Sportello unico per le attività produttive)
TITOLO III Territorio, ambiente e infrastrutture
CAPO I Territorio e urbanistica
SEZIONE I Urbanistica, pianificazione territoriale e bellezze naturali
Art. 37 (Funzioni delle Province)
SEZIONE II Edilizia pubblica
Art. 38 (Funzioni della Regione)
Art. 39 (Funzioni delle Province)
Art. 40 (Funzioni dei Comuni)
CAPO II Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti
SEZIONE I Attività a rischio di incidente rilevante
Art. 41 (Funzioni della Regione)
Art. 42 (Funzioni delle Province)
SEZIONE II Protezione della fauna e della flora
Art. 43 (Funzioni della Regione)
Art. 44 (Funzioni delle Province)
SEZIONE III Inquinamento delle acque
Art. 45 (Funzioni della Regione)
Art. 46 (Funzioni delle Province)
Art. 47 (Funzioni dei Comuni)
SEZIONE IV Inquinamento atmosferico
Art. 48 (Funzioni della Regione)
Art. 49 (Funzioni delle Province)
SEZIONE V Gestione dei rifiuti
Art. 50 (Funzioni delle Province)
CAPO III Difesa del suolo
Art. 51 (Funzioni della Regione)
Art. 52 (Funzioni delle Province)
Art. 53 (Funzioni dei Comuni)
CAPO IV Opere pubbliche
Art. 54 (Funzioni della Regione)
Art. 55 (Funzioni delle Province)
Art. 56 (Funzioni dei Comuni)
CAPO V Viabilità
Art. 57 (Funzioni della Regione)
Art. 58 (Funzioni delle Province)
Art. 59 (Funzioni dei Comuni)
CAPO VI Trasporti
Art. 60 (Funzioni della Regione)
Art. 61 (Funzioni dei Comuni)
CAPO VII Protezione civile
Art. 62 (Funzioni della Regione)
Art. 63 (Funzioni delle Province)
TITOLO IV Servizi alla persona e alla comunità
CAPO I Tutela della salute
Art. 64 (Funzioni della Regione)
Art. 65 (Funzioni delle Province)
Art. 66 (Funzioni dei Comuni)
CAPO II Servizi sociali
Art. 67 (Funzioni delle Province)
CAPO III Istruzione scolastica
Art. 68 (Funzioni della Regione)
Art. 69 (Funzioni delle Province)
Art. 70 (Funzioni dei Comuni)
CAPO IV Formazione professionale
Art. 71 (Funzioni delle Province)
CAPO V Attività culturali
Art. 72 (Funzioni delle Province)
CAPO VI Sport
Art. 73 (Funzioni delle Province)
TITOLO V Ordinamento e organizzazione amministrativa
Art. 74 (Polizia amministrativa)
Art. 75 (Sanzioni amministrative)
Art. 76 (Riordino della legislazione regionale)
TITOLO VI Disposizioni transitorie e finali
Art. 77 (Disposizioni transitorie e finali)
Art. 78 (Modifiche alla l.r. 9/1992)
Art. 79 (Modifiche alla l.r. 41/1997)
Art. 80 (Modifiche alla l.r. 43/1994)
Art. 81 (Modifiche alla l.r. 46/1992)
Art. 82 (Modifiche alla l.r. 9/1997)
Art. 83 (Modifiche alla l.r. 11/1997)
Art. 84 (Modifiche alla l.r. 34/1992)
Art. 85 (Abrogazioni)
Art. 86 (Finanziamento)

TITOLO I
Disposizioni generali



1. Ai fini della realizzazione di un efficiente sistema delle autonomie locali, la presente legge disciplina il riordino di funzioni amministrative della Regione e degli enti locali nelle materie e nei settori da essa considerati disponendo, in particolare, il conferimento ai Comuni, alle Province e alle Comunità montane delle funzioni relative alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità nonché, nei casi espressamente previsti, alle autonomie funzionali in conformità ai principi di cui all'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, agli articoli 2 e 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e agli articoli 3, 6 e 7 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
2. In particolare il conferimento delle funzioni avviene in applicazione dei seguenti principi:
a) sussidiarietà, per cui tutte le funzioni regionali che non attengono ad esigenze unitarie per la collettività e il territorio regionale sono conferite ai Comuni, alle Province e alle Comunità montane secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e organizzative;
b) completezza, omogeneità e unicità della responsabilità amministrativa, in modo da assicurare ai singoli enti l'unitaria responsabilità di servizi o attività amministrative omogenee e un'effettiva autonomia di organizzazione e di svolgimento;
c) efficienza ed economicità, in modo da assicurare un adeguato esercizio delle funzioni anche attraverso la differenziazione dei conferimenti, in considerazione delle diverse caratteristiche e dimensioni degli enti riceventi e in relazione all'idoneità organizzativa dell'amministrazione ricevente a garantire, anche in forma associata con altri enti, l'esercizio delle funzioni;
d) autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità degli Enti locali nell'esercizio delle funzioni ad essi conferite;
e) copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioni conferite;
f) cooperazione per cui sono previsti strumenti e procedure di raccordo e concertazione tra la Regione e gli enti locali.

3. La Regione promuove la valorizzazione dell'autonomia dei singoli e delle formazioni sociali.


1. Salvo diversa espressa disposizione della presente legge, il conferimento comprende anche le funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni conferite.
2. Per l'esercizio delle funzioni conferite i Comuni e le Province possono avvalersi delle forme di associazione e di cooperazione nell'ambito di quanto previsto dalla legislazione vigente.
3. In nessun caso le norme della presente legge possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione alla Regione, agli enti da essa dipendenti o alle autonomie funzionali di funzioni conferite a Comuni, Province e Comunità montane dalle disposizioni vigenti.


1. Nelle materie e nei settori considerati dalla presente legge spetta ai Comuni la generalità delle funzioni non espressamente riservate, dalla presente legge o da precedenti leggi, alla Regione, alle Province e alle Comunità montane, salvo diversa previsione relativa a singole materie o settori.


1. Al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni da parte dei Comuni di minore dimensione demografica sono determinati, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale e sentita la Conferenza regionale delle autonomie, i livelli ottimali di esercizio delle funzioni medesime.
2. I livelli ottimali di esercizio di una o più funzioni omogenee sono determinati tenendo conto di indici di riferimento demografico, territoriale ed organizzativo, sulla base dei quali i Comuni possono realizzare una gestione della funzione o del servizio in modo efficiente, efficace ed economico.
3. Nelle zone montane i livelli ottimali di esercizio coincidono, di norma, con quelli delle Comunità montane, salvo diversa determinazione adottata con la procedura di cui al comma 1.
4. In armonia con le predette determinazioni regionali, i Comuni interessati, entro i successivi quattro mesi, individuano, d'intesa fra loro, i soggetti, le forme e le metodologie per l'esercizio associato delle funzioni e ne danno comunicazione alla Regione.
5. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 4, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale da adottarsi sentita la Provincia interessata, delibera a maggioranza dei componenti l'adozione in via sostitutiva delle forme di esercizio associato e la costituzione dei soggetti e delle strutture relative.
6. Ai fini di cui al comma 5 il Consiglio regionale si attiene ai principi e agli indirizzi previsti dalla l.r. 16 gennaio 1995, n. 10 prevedendo che nelle zone montane l'esercizio associato delle funzioni da parte dei Comuni di minore dimensione demografica sia assicurato, di norma, mediante le Comunità montane e, nelle restanti zone, da unioni dei Comuni interessati.
7. Con le determinazioni di cui al comma 1 sono definiti altresì gli incentivi per promuovere l'esercizio associato delle funzioni, tenendo conto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) attribuzione di finanziamenti aggiuntivi in misura crescente in rapporto alla maggiore consistenza dell'esercizio associato;
b) graduazione della consistenza del finanziamento aggiuntivo in rapporto al numero ed alla rilevanza delle funzioni esercitate in comune e all'entità del personale e delle risorse messe in comune, tenuto conto del rapporto percentuale rispetto al totale dell'entità e delle risorse di bilancio;
c) determinazione della durata dei finanziamenti aggiuntivi, anche diversificata, comunque non superiore a dieci anni.



1. Nelle materie e nei settori considerati spettano alle Comunità montane le funzioni ad esse conferite dalla presente legge, nonché quelle ad esse delegate da Comuni, da Province e dalla Regione.


1. In conformità a quanto previsto dagli articoli 14 e 15 della legge 142/1990, dal d.lgs. 112/1998, dagli altri decreti delegati di attuazione della legge 59/1997 e dalla l.r. 5 settembre 1992, n. 46 spettano alle Province, nelle materie e nei settori considerati, le funzioni indicate dalla presente legge.
2. Le Province forniscono inoltre a richiesta assistenza tecnica e amministrativa ai Comuni compresi nel rispettivo territorio.


1. Nelle materie e nei settori considerati spettano alla Regione le funzioni ad essa espressamente riservate dalla presente legge, nonché le funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale.
2. Nelle materie e nei settori predetti spettano in ogni caso alla Regione:
a) le funzioni di programmazione per il perseguimento degli obiettivi e delle esigenze unitarie su scala regionale mediante il programma regionale di sviluppo, il piano pluriennale di attività e di spesa e i piani regionali di settore;
b) le funzioni di raccolta, gestione, elaborazione, analisi e diffusione delle informazioni statistiche previste nelle indagini del programma statistico nazionale e regionale e relative allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

3. Relativamente alle funzioni conferite agli enti locali, la Giunta regionale adotta atti di indirizzo e coordinamento, previa intesa con la conferenza regionale delle autonomie. Se l'intesa non è raggiunta entro trenta giorni dalla richiesta, gli atti di indirizzo e coordinamento sono adottati, su proposta della Giunta regionale, dal Consiglio regionale a maggioranza dei componenti.
4. La Giunta regionale provvede inoltre, ai sensi dell'articolo 15 della l.r. 46/1992, alla verifica della compatibilità con gli atti regionali di programmazione di cui al comma 2, lettera a), degli atti di programmazione dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane rilevanti ai fini dell'attuazione della programmazione regionale.
5. La Giunta regionale, previa diffida, può adottare, sentita la conferenza regionale delle autonomie, i necessari atti sostitutivi al fine di assicurare la conformità agli atti regionali di programmazione e di indirizzo e l'adempimento degli obblighi stabiliti dalle disposizioni comunitarie.


1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura collaborano con la Regione per le attività relative alla:
a) gestione di progetti finalizzati all'internazionalizzazione dell'economia regionale;
b) progettazione ed attuazione degli interventi assistiti da finanziamenti comunitari relativi ai settori produttivi regionali;
c) raccolta di informazioni ed effettuazione di studi e ricerche sull'andamento economico e sulla struttura produttiva regionale.

2. Le associazioni di categoria e le altre formazioni sociali collaborano con la Regione per l'esercizio delle attività di cui al comma 1.
3. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:
a) la nomina di rappresentanti della Regione nel collegio dei revisori delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi della l.r. 5 agosto 1996, n. 34;
b) il controllo sugli organi camerali, ai sensi dei commi successivi.

4. La Giunta regionale esercita il controllo sugli organi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, del d.lgs. 112/1998.
5. Al fine della vigilanza sul corretto funzionamento degli organi camerali, le camere di commercio trasmettono alla Giunta regionale, non appena approvati, il bilancio preventivo e il conto consuntivo, nonché una relazione sulle attività svolte contenente i programmi attuati e gli interventi realizzati nel corso dell'esercizio finanziario cui il bilancio si riferisce.
6. Sulla base della documentazione acquisita la Regione redige la relazione di cui all'articolo 37, comma 2, del d.lgs. 112/1998.
7. I consigli camerali sono sciolti con deliberazione della Giunta regionale, nei casi previsti dall'articolo 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, fatte salve le limitazioni di cui al comma 1, lettera e), dell'articolo 38 del d.lgs. 112/1998. Nell'ipotesi di mancata approvazione nei termini del bilancio preventivo o del conto consuntivo, determinata dalla mancata predisposizione da parte della giunta camerale del relativo progetto, la Giunta regionale nomina un commissario ad acta con il compito di predisporre il progetto stesso per sottoporlo al consiglio camerale. Qualora il consiglio camerale non approvi nei termini il bilancio o il conto consuntivo la Giunta regionale assegna al consiglio un termine non superiore a trenta giorni per l'approvazione, decorso il quale dispone lo scioglimento.
8. Con il provvedimento di scioglimento si dispone altresì la nomina di un commissario che esercita le attribuzioni conferitegli con il provvedimento stesso.


1. Ai fini dello snellimento dell'attività amministrativa, le associazioni, le cooperative, gli enti e le formazioni sociali collaborano, mediante la stipula di appositi accordi e convenzioni, con la Regione, i Comuni, le Province e le Comunità montane per lo svolgimento di servizi determinati o per l'esercizio di attività a carattere vincolato.
2. Nei limiti di cui al comma 1, la Regione e gli enti locali possono affidare a soggetti terzi lo svolgimento di fasi procedimentali, che non comportino l'esercizio di poteri discrezionali, inerenti a funzioni di propria competenza. Può inoltre essere affidata ai medesimi soggetti l'assegnazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, previa determinazione da parte dell'ente pubblico competente dei criteri e delle modalità cui i soggetti stessi devono attenersi, purché ciò non comporti l'esercizio di poteri discrezionali.
3. Con legge regionale, da approvare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e modalità di individuazione dei soggetti terzi.


1. La Regione, i Comuni, le Province e le Comunità montane operano secondo criteri e metodi di reciproca collaborazione e sono tenuti a fornirsi informazioni, dati statistici e ogni altro elemento utile allo svolgimento dei rispettivi compiti, anche attraverso la costituzione di sistemi informativi comuni. Deve in ogni caso essere garantito il collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322, nonché l'integrazione dei sistemi informativo-statistici della Regione e degli altri enti locali con il sistema statistico nazionale.
2. A tale fine la conferenza regionale e le conferenze provinciali delle autonomie operano come strumenti di raccordo per promuovere la collaborazione e l'azione coordinata fra Regione ed enti locali.


1. La Giunta regionale, sentita la conferenza regionale delle autonomie e previa concertazione con le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative, identifica, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le strutture organizzative e i contingenti di personale preposti allo svolgimento delle funzioni conferite ed adotta i provvedimenti di cui ai successivi commi.
2. La Giunta regionale provvede alla soppressione dei servizi e degli uffici interessati o alla rideterminazione delle relative competenze.
3. La Giunta regionale provvede inoltre, sentita la conferenza regionale delle autonomie, e mediante contrattazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a determinare i contingenti di personale, articolati per qualifiche funzionali e profili professionali, da trasferire ai singoli enti.
4. La Giunta regionale, tenuto conto anche delle eventuali richieste di trasferimento del personale, approva gli elenchi nominativi, distinti per ente destinatario, del personale da trasferire.
5. I posti dei contingenti di personale individuati ai sensi del comma 1 sono portati in diminuzione della dotazione organica del personale della Giunta regionale e sono automaticamente soppressi all'atto del trasferimento del personale o al verificarsi della vacanza dei posti stessi per qualsiasi causa.
6. Il personale regionale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, compresa l'anzianità di servizio già maturata; nei confronti di tale personale continua inoltre ad applicarsi il trattamento previdenziale di cui alla l.r. 3 novembre 1984, n. 34.
7. La Giunta regionale, attraverso la contrattazione con le rappresentanze sindacali regionali maggiormente rappresentative, stabilisce le modalità e i criteri per il passaggio dei dipendenti e le modalità di applicazione delle forme di incentivazione previste dall'articolo 1, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 per il personale trasferito, anche utilizzando gli stanziamenti a ciò destinati.
8. Gli oneri relativi al personale trasferito sono a carico della Regione che vi provvede per l'anno in cui viene disposto il trasferimento con apposito stanziamento iscritto nel bilancio di previsione. Per gli anni successivi tali oneri vengono portati in aumento della dotazione finanziaria assegnata agli enti per far fronte alle spese relative alle funzioni conferite.
9. In relazione ai conferimenti disposti, la Giunta regionale adotta, avvalendosi delle scuole regionali di formazione, mediante contrattazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, programmi ed iniziative di attività di formazione professionale e riqualificazione del personale trasferito e di quello degli enti locali.


1. La Giunta regionale, sentita la conferenza regionale delle autonomie, individua i beni strumentali necessari all'esercizio delle funzioni conferite agli enti locali.
2. I beni mobili ed immobili di proprietà della Regione ed utilizzati per le funzioni conferite sono assegnati agli enti destinatari delle stesse.
3. Il Presidente della Giunta regionale provvede all'assegnazione dei beni individuati con apposito inventario redatto dal competente servizio regionale in contraddittorio con ciascun ente. Con lo stesso atto viene stabilito il titolo dell'assegnazione, disponendosi il trasferimento della proprietà in caso di funzione attribuita. In caso di funzione delegata l'assegnazione può essere disposta anche a titolo di comodato.
4. I documenti riguardanti le funzioni conferite vengono consegnati, mediante elenchi descrittivi, agli enti destinatari. Resta salva la facoltà della Regione di chiedere e ottenere la restituzione oppure copia conforme di ogni documento consegnato.


1. Il conferimento delle funzioni agli enti locali disposto dalla presente legge decorre dalla data di trasferimento agli stessi, da parte della Regione, dei beni e delle risorse finanziarie, umane,
organizzative e strumentali da completarsi, comunque, entro il 31 dicembre 2000.

2. Il conferimento agli enti locali delle funzioni di cui agli articoli: 26, comma 1, lettera b); 30; 31; 32; 37; 39, comma 1, lettere e), f), g); 40; 49, comma 1, lettere a), b), c), d); 50, comma 1; 58, comma 1, lettere d), e), f); 59; 65; 66; 72; 73, comma 1, lettera c), decorre dalla data del trasferimento, da parte della Regione, delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali, da completarsi comunque entro il 31 dicembre 1999.


1. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale un rapporto sullo stato delle autonomie locali nella Regione.
2. La Giunta regionale provvede alla verifica dello stato di attuazione della presente legge, assicurando la partecipazione della conferenza regionale delle autonomie e del comitato economico e sociale.
TITOLO II
Sviluppo economico e attività produttive

CAPO I
Artigianato



1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:
a) la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere, comunque denominati, alle imprese artigiane;
b) la definizione di interventi cofinanziati dallo Stato e le relative intese;
c) l'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura.

CAPO II
Industria



1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:
a) la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria, non riservati allo Stato;
b) la definizione, sentite le Province, di proposte di adozione di criteri differenziati per l'attuazione, nell'ambito territoriale regionale, delle misure di cui al decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488;
c) la determinazione, sentite le Province, dei parametri di riferimento e delle modalità per l'individuazione dei distretti industriali;
d) il coordinamento e il miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese, anche attraverso le Province;
e) l'attuazione degli interventi dell'Unione europea non riservati allo Stato.



1. Sono delegate alle Province le funzioni amministrative concernenti l'individuazione di aree ecologicamente attrezzate.
2. L'individuazione delle aree di cui al comma 1 è effettuata nell'ambito dei piani territoriali di coordinamento provinciali.


1. Sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento e la riqualificazione delle aree industriali e delle aree ecologicamente attrezzate, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23 del d.lgs. 112/1998.


1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale una proposta di legge regionale per la disciplina delle aree industriali e delle aree ecologicamente attrezzate.


1. E' istituito un fondo unico regionale, nel quale confluiscono le risorse statali di cui all'articolo 19, comma 6, del d.lgs. 112/1998.


1. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta, un piano triennale per l'attuazione degli interventi della Regione a sostegno delle attività produttive industriali, alimentato anche dalle risorse previste dall'articolo 20 e concernente l'insieme degli interventi previsti dalla legislazione regionale e gli interventi demandati alla Regione dalla legislazione statale.
2. La Giunta regionale, entro il 31 dicembre 1999, predispone, sentito il Comitato economico e sociale, il piano e i relativi aggiornamenti.
CAPO III
Cooperazione



1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:
a) la concessione e l'erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere, comunque denominati e non riservati allo Stato, alle imprese cooperative;
b) il coordinamento delle iniziative volte alla promozione di nuovi enti cooperativi nonché alla loro evoluzione qualitativa, anche tramite il cofinanziamento dello Stato e della UE;
c) il coordinamento di iniziative volte alla valorizzazione e diffusione della cultura solidale e cooperativa, anche attraverso le Province e le autonomie locali.

CAPO IV
Energia



1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:
a) il rilascio di concessioni ed autorizzazioni per la lavorazione e il deposito di olii minerali e per il deposito di gas naturale liquefatto o di gas di petrolio liquefatto;
b) il rilascio di concessioni per la coltivazione e lo stoccaggio di idrocarburi in terraferma, ed i relativi compiti di polizia mineraria;
c) il rilascio delle concessioni per l'esercizio di attività elettriche che non siano di competenza statale;
d) il coordinamento dei compiti attribuiti agli enti locali per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nonché compiti di assistenza agli stessi per le attività di informazione al pubblico e di formazione degli operatori pubblici e privati nel campo della progettazione, installazione esercizio e controllo degli impianti termici.



1. Sono delegate ai Comuni le funzioni amministrative concernenti:
a) la concessione dei contributi per il risparmio energetico e lo sviluppo di fonti rinnovabili di energia;
b) la certificazione energetica degli edifici.

CAPO V
Miniere, risorse geotermiche e cave



1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti la determinazione delle tariffe e dei canoni relativi ai permessi di ricerca e alle concessioni di coltivazione, nonché la concessione e l'erogazione degli aiuti finanziari che le leggi dello Stato prevedono a favore dei titolari degli stessi.


1. Sono delegate alle Province le funzioni amministrative concernenti:
a) la polizia mineraria sulla terraferma di cui all'articolo 34, comma 2, del d.lgs. 112/1998;
b) il rilascio di permessi di ricerca e le concessioni di coltivazioni di minerali solidi e delle risorse geotermiche sulla terraferma.

CAPO VI
Fiere, mercati e commercio



1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:
a) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale e regionale;
b) la pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche;
c) la promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio, nonché l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese sempre nel settore del commercio;
d) la concessione di ogni tipo di ausilio finanziario;
e) la definizione di interventi per l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese del settore e per la qualificazione della rete di vendita e dei servizi connessi;
f) l'autorizzazione per i centri di assistenza tecnica alle imprese all'esercizio delle attività previste dallo statuto;
g) l'individuazione dei Comuni ad economia prevalentemente turistica, delle città d'arte o delle zone del territorio dei medesimi e dei periodi di maggiore afflusso turistico nei quali gli esercenti possono esercitare la facoltà di determinare liberamente gli orari di apertura e di chiusura.

2. La Regione provvede altresì all'intesa, sentiti i Comuni interessati, con le altre Regioni per il coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale, nonché all'espressione di pareri nei confronti dello Stato per il coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale.


1. E' attribuita alle Province l'organizzazione degli interventi formativi per gli operatori del settore, con particolare riferimento alla formazione professionale, tecnica e manageriale degli operatori commerciali, compresi quelli con attività rivolta all'estero.


1. E' attribuita ai Comuni l'individuazione delle zone del proprio territorio e dei periodi di maggior afflusso turistico nei quali gli esercenti possono esercitare la facoltà di determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura. L'individuazione è effettuata sentite le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti.
2. Sono delegate ai Comuni le funzioni amministrative concernenti:
a) il rilascio delle concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti di rifornimento di carburanti lungo le autostrade e i raccordi autostradali;
b) il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale e regionale.

CAPO VII
Turismo



1. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative concernenti l'accertamento dell'idoneità all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo.


1. Sono delegate ai Comuni le funzioni amministrative concernenti il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale.
CAPO VIII
Acque minerali e termali



1. Sono delegate alle Province le funzioni amministrative concernenti la ricerca, la coltivazione e l'utilizzazione delle acque minerali e termali.
2. E' fatta salva la competenza della Regione in materia di definizione dei relativi canoni.
CAPO IX
Disposizioni comuni



1. La Regione, anche in concorso con lo Stato, gli enti locali, l'istituto per il commercio estero (ICE), le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le associazioni di categoria, realizza interventi di promozione commerciale ed economica all'estero per i settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria, del turismo.
2. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:
a) l'organizzazione e la partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni organizzate al di fuori dei confini nazionali per favorire l'incremento delle esportazioni dei prodotti locali, anche con la stampa e la distribuzione di pubblicazioni per la relativa propaganda;
b) la promozione e il sostegno alla costituzione di consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane, come individuati dagli articoli 1 e 2 della legge 21 febbraio 1989, n. 83;
c) la promozione e il sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di iniziative di investimento e di cooperazione commerciale ed industriale da parte di imprese italiane;
d) lo sviluppo della commercializzazione nei mercati di altri paesi dei prodotti agro-alimentari locali;
e) la promozione e il sostegno della costituzione di consorzi agro-alimentari, come individuati dall'articolo 10, comma 1, del decreto legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1981, n. 394;
f) la promozione e il sostegno della costituzione di consorzi turistico-alberghieri, come individuati dall'articolo 10, comma 2, del citato decreto legge n. 251 del 1981;
g) la predisposizione e l'attuazione di ogni altra iniziativa idonea a favorire gli obiettivi di cui al comma 1.



1. Sono riservate alla Regione, in materia di sviluppo economico e attività produttive, le funzioni amministrative trasferite o delegate dallo Stato concernenti ogni tipo di intervento, comprese le attività agricole, per agevolare l'accesso al credito nei limiti massimi stabiliti in base a legge dello Stato, nonché la disciplina dei rapporti con gli istituti di credito, la determinazione dei criteri dell'ammissibilità al credito agevolato e i controlli sulla sua effettiva destinazione.


1. La Regione subentra all'amministrazione statale nelle convenzioni di cui agli articoli 15, comma 1, e 19, comma 12, del d.lgs. 112/1998.


1. La Regione, in collaborazione con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le Province e le associazioni di categoria, assicura agli sportelli unici per le attività produttive la disponibilità permanente delle informazioni necessarie, anche nella forma di moduli informativi e di modelli tipo per domande e richieste.
2. La Regione favorisce l'istituzione degli sportelli unici per le attività produttive in ambiti di utenza adeguati.
3. La Regione concede contributi ai Comuni per l'istituzione e la gestione degli sportelli unici per le attività produttive, con particolare riguardo per quelli operanti in ambiti territoriali coincidenti con i distretti industriali.
TITOLO III
Territorio, ambiente e infrastrutture

CAPO I
Territorio e urbanistica

SEZIONE I
Urbanistica, pianificazione territoriale e bellezze naturali



1. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative concernenti:
a) la redazione e l'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi in sostituzione dei Comuni inadempienti ai sensi del secondo comma dell'articolo 17 della legge 17 agosto 1942, n. 1150;
b) la perimetrazione dei centri edificati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, in sostituzione dei Comuni inadempienti;
c) l'approvazione, in variante agli strumenti urbanistici generali comunali, dei programmi di cui all'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 e di cui all'articolo 11 della legge 4 dicembre 1993, n. 493.

SEZIONE II
Edilizia pubblica



1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:
a) la determinazione delle linee di intervento e degli obiettivi nel settore;
b) la programmazione delle risorse finanziarie destinate al settore e la definizione delle modalità di incentivazione;
c) la fissazione dei criteri per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale destinati all'assistenza abitativa nonché alla determinazione dei relativi canoni.



1. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative concernenti:
a) il rilevamento del fabbisogno abitativo in collaborazione con i Comuni;
b) l'individuazione delle tipologie di intervento atte a soddisfare i fabbisogni rilevati;
c) la localizzazione degli interventi da finanziare con le risorse previste dai piani e programmi regionali;
d) l'individuazione dei soggetti attuatori degli interventi;
e) la concessione dei contributi ai Comuni per gli interventi di recupero edilizio nei centri storici o nei nuclei storici;
f) la nomina ed il funzionamento delle commissioni provinciali per la determinazione delle indennità di esproprio;
g) la concessione di contributi per il recupero degli edifici rurali aventi valore storico e architettonico situati nelle zone agricole e non più utilizzati a fini agricoli.



1. Sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative concernenti:
a) la concessione dei contributi agli operatori incaricati della realizzazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica;
b) l'accertamento dei requisiti soggettivi per l'accesso ai finanziamenti di edilizia residenziale pubblica;
c) l'accertamento dei requisiti oggettivi degli interventi di edilizia residenziale pubblica;
d) la vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria delle cooperative edilizie comunque fruenti di contributi pubblici;
e) l'autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio edilizio realizzato dalle cooperative a proprietà indivisa;
f) l'autorizzazione alla cessione o locazione, anticipata rispetto ai termini previsti dalle norme vigenti in materia, degli alloggi di edilizia agevolata;
g) la definizione delle modalità e della periodicità per la formazione dei programmi di mobilità degli assegnatari;
h) la determinazione delle riserve di alloggi;
i) il superamento del rapporto vani-composizione del nucleo familiare.

CAPO II
Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti

SEZIONE I
Attività a rischio di incidente rilevante



1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:
a) la valutazione e la prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi ad attività produttive e la formulazione di indirizzi per la predisposizione dei piani di emergenza esterna;
b) l'adozione di provvedimenti discendenti dall'istruttoria tecnica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175.



1. Sono delegate alle Province le funzioni amministrative concernenti l'approvazione e l'attuazione dei piani di emergenza esterna delle industrie a rischio di incidente rilevante.
SEZIONE II
Protezione della fauna e della flora



1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti le competenze attualmente esercitate dal corpo forestale dello Stato, salvo quelle necessarie all'esercizio delle funzioni di competenza statale.


1. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative concernenti il controllo in ordine alla commercializzazione e detenzione degli animali selvatici, il ricevimento di denunce, i visti su certificati di importazione, il ritiro dei permessi errati o falsificati, l'autorizzazione alla detenzione temporanea, ad eccezione della normativa di cui alla convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES), resa esecutiva dalla legge 19 dicembre 1975, n. 874.
SEZIONE III
Inquinamento delle acque



1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative di coordinamento derivanti dalla soppressione del piano di risanamento del mare Adriatico.


1. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative concernenti:
a) la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle acque dolci superficiali, nonché dell'elenco delle acque destinate alla molluschicoltura ed allo sfruttamento dei banchi naturali dei bivalvi;
b) il monitoraggio sulla produzione, impiego, diffusione, persistenza nell'ambiente e effetto sulla salute umana delle sostanze ammesse alla produzione di preparati per lavare;
c) il monitoraggio sullo stato di eutrofizzazione delle acque interne e costiere;
d) l'organizzazione e la gestione della rete provinciale di monitoraggio ambientale delle risorse idriche superficiali e sotterranee, integrata con la rete regionale;
e) l'esecuzione delle operazioni di rilevamento e di controllo delle caratteristiche dei corpi idrici;
f) i provvedimenti eccezionali e urgenti integrativi e restrittivi della disciplina degli scarichi e degli usi delle acque volti alla tutela delle acque medesime;
g) la tutela delle acque destinate al consumo umano compresa l'individuazione, sentiti i Comuni territorialmente interessati, delle aree di salvaguardia delle risorse destinate all'uso idropotabile e delle aree di protezione delle risorse destinabili al medesimo uso;
h) l'adozione delle deroghe alle concentrazioni massime ammissibili nelle acque reflue, nei limiti e secondo i criteri stabiliti dalla Regione, e del relativo piano d'intervento, nonché i provvedimenti sostitutivi previsti dalle norme vigenti.

2. Per le attività tecniche connesse alle funzioni previste dal comma 1, la Provincia si avvale, di norma, dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM).


1. Sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative concernenti il rilevamento, la disciplina e il controllo, compreso il rilascio delle relative autorizzazioni, degli scarichi degli insediamenti civili nelle acque superficiali, sul suolo e nel sottosuolo, nonché il rilevamento, la disciplina e il controllo degli scarichi nelle pubbliche fognature.
SEZIONE IV
Inquinamento atmosferico



1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti l'individuazione di aree regionali o, di intesa con le altre Regioni interessate, di aree interregionali nelle quali le emissioni o la qualità dell'aria sono soggette a limiti o valori più restrittivi in relazione all'attuazione dei piani regionali di risanamento.


1. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative concernenti:
a) le autorizzazioni per l'emissione in atmosfera di impianti già esistenti e di nuovi impianti e per le loro modificazioni e trasferimenti;
b) i pareri relativi all'autorizzazione delle centrali termoelettriche di cogenerazione e delle raffinerie di olii minerali per gli aspetti relativi all'inquinamento atmosferico;
c) i pareri relativi alla valutazione dell'impatto sull'ambiente per gli aspetti relativi all'inquinamento atmosferico;
d) il rilevamento e il controllo delle emissioni prodotte dagli impianti industriali di cui alla lettera a);
e) il rilascio dell'abilitazione alla conduzione di impianti termici compresa l'istituzione dei relativi corsi di formazione.

SEZIONE V
Gestione dei rifiuti



1. Sono delegate alle Province le funzioni amministrative concernenti l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione all'esercizio di attività relative ad impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti di cui agli articoli 27, 28 e 29 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. Per tali attività e per l'attività di controllo le Province si avvalgono del supporto tecnico-scientifico dell'ARPAM.
2. Sono fatte salve le competenze regionali concernenti l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione all'esercizio di attività relative ad impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti sanitari.
CAPO III
Difesa del suolo



1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:
a) la programmazione, la pianificazione e la gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri;
b) la determinazione dei canoni di concessione per l'utilizzo del demanio idrico;
c) la realizzazione delle dighe non ricomprese nell'articolo 91, comma 1, del d.lgs. 112/1998;
d) la concessione di grandi derivazioni d'acqua di cui all'articolo 6 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.



1. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative concernenti:
a) l'organizzazione e il funzionamento del servizio di polizia delle acque, di piena e di pronto intervento idraulico;
b) la gestione del demanio idrico, ivi comprese le funzioni relative alle derivazioni di acque pubbliche, alla ricerca, estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee, nonché alla tutela del sistema idrico sotterraneo ad eccezione di quanto previsto all'articolo 51, comma 1, lettera d);
c) la progettazione, la realizzazione e la gestione delle opere idrauliche;
d) la nomina di regolatori per il riparto delle disponibilità idriche qualora tra più utenti debba farsi luogo al riparto delle disponibilità idriche di un corso d'acqua sulla base dei singoli diritti e concessioni ai sensi dell'articolo 43, terzo comma, del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Qualora il corso d'acqua riguardi il territorio di più Regioni la nomina dovrà avvenire d'intesa tra queste ultime;
e) le concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua;
f) le concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali anche ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 37.



1. Sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative concernenti:
a) le concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi;
b) l'esecuzione delle piccole manutenzioni nel settore della difesa del suolo e la pulizia dei tratti degli alvei dei fiumi, dei torrenti e dei corsi d'acqua;
c) i provvedimenti relativi agli abitati da consolidare, ivi compresa l'approvazione dei progetti generali di consolidamento.

CAPO IV
Opere pubbliche



1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:
a) l'individuazione delle zone sismiche, nonché la formazione e l'aggiornamento dei relativi elenchi e della cartografia;
b) la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione delle opere pubbliche di competenza della Regione.



1. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative concernenti:
a) l'autorizzazione alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 kV;
b) la concessione delle risorse finanziarie relative ad appalti collegati al soppresso intervento nel mezzogiorno, con le modalità previste dall'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
c) la valutazione tecnico-amministrativa e l'attività consultiva sui progetti di opere pubbliche di propria competenza.



1. Sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative concernenti:
a) l'edilizia di culto;
b) il ripristino di edifici privati danneggiati da eventi bellici e da calamità naturali;
c) la valutazione tecnico-amministrativa e l'attività consultiva sui progetti di opere pubbliche di propria competenza.

CAPO V
Viabilità



1. Sono riservate alle Regione le funzioni amministrative concernenti:
a) la programmazione e il coordinamento della rete viaria;
b) la determinazione dei criteri per la fissazione delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni e all'esposizione della pubblicità lungo o in vista delle strade trasferite dallo Stato.



1. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative concernenti:
a) la gestione delle strade e autostrade, già appartenenti al demanio statale, trasferite alla Regione;
b) la fissazione e la riscossione delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni e alla esposizione della pubblicità lungo o in vista delle strade di cui alla lettera a);
c) la progettazione, l'esecuzione, la manutenzione e la gestione delle strade di interesse regionale;
d) la costituzione in via sostitutiva del consorzio degli utenti delle strade vicinali, ai sensi dell'articolo 14 della legge 12 febbraio 1958, n. 126;
e) la classificazione e la declassificazione delle strade provinciali;
f) il trasferimento della proprietà di strade dismesse dalla Provincia.



1. Sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative concernenti la classificazione e la declassificazione delle strade comunali.
CAPO VI
Trasporti



1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:
a) l'estimo navale;
b) la disciplina della navigazione interna;
c) la programmazione e la pianificazione degli interventi di costruzione, la bonifica e la manutenzione dei porti di rilievo regionale ed interregionale, nonché delle opere a servizio delle attività portuali;
d) la programmazione degli interporti e delle intermodalità non riservate allo Stato;
e) le deroghe alle distanze legali per costruire manufatti entro la fascia di rispetto delle linee e infrastrutture di trasporto, escluse le strade e le autostrade.



1. Sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative concernenti la progettazione e l'esecuzione degli interventi di costruzione, la bonifica e la manutenzione dei porti di rilievo regionale ed interregionale, nonché delle opere a servizio dell'attività portuale.
CAPO VII
Protezione civile



1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:
a) la predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, il soccorso delle popolazioni sinistrate ed il coordinamento delle operazioni necessarie al superamento dell'emergenza ed al ripristino delle normali condizioni di vita;
b) il coordinamento degli interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi naturali o connessi all'attività dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;
c) la formulazione di indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui alla lettera b);
d) lo spegnimento degli incendi nei boschi salvi gli interventi riservati alla competenza statale;
e) la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa l'individuazione dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185;
f) la promozione ed il coordinamento di esercitazioni, programmi educativi e informativi nonché l'istituzione di corsi di informazione, formazione e aggiornamento professionale per il personale adibito istituzionalmente ad attività di protezione civile e per quello proveniente dalle organizzazioni di volontariato.



1. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative concernenti l'attuazione degli interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'articolo 62, comma 1, lettera b).
TITOLO IV
Servizi alla persona e alla comunità

CAPO I
Tutela della salute



1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti la tutela della salute ad essa conferite dal d.lgs. 112/1998.


1. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative concernenti le autorizzazioni per la riduzione delle zone di rispetto dei cimiteri.
2. Sono delegate alle Province le funzioni amministrative concernenti:
a) la formazione e la revisione della pianta organica delle farmacie;
b) l'istituzione e la gestione dei dispensari farmaceutici;
c) l'istituzione di farmacie succursali;
d) il decentramento delle farmacie;
e) l'indizione e lo svolgimento dei concorsi per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di farmacie succursali, compresa la nomina delle commissioni, l'approvazione delle graduatorie e i conferimenti delle sedi;
f) l'assegnazione ai Comuni della titolarità di farmacie.

3. Le Province adottano i provvedimenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 sentiti i pareri dei Comuni interessati e dell'Azienda sanitaria locale.


1. Sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative concernenti:
a) l'autorizzazione all'apertura di depositi all'ingrosso di medicinali e di gas medicali;
b) l'autorizzazione per la pubblicità di tutti i presidi sanitari privati soggetti ad autorizzazione regionale o comunale;
c) l'autorizzazione per l'apertura, l'ampliamento, la trasformazione e il trasferimento delle strutture private che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, nonché per la sospensione e la chiusura delle medesime a decorrere dalla data stabilita dalla legge regionale applicativa del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997.

CAPO II
Servizi sociali



1. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative concernenti:
a) la tenuta della sezione provinciale del registro regionale delle organizzazioni di volontariato e delle cooperative sociali operanti nell'ambito del territorio provinciale;
b) la concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili di cui all'articolo 130 del d.lgs. 112/1998.

CAPO III
Istruzione scolastica



1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:
a) la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;
b) la programmazione regionale della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lettera a);
c) la suddivisione, sulla base delle proposte degli enti locali interessati, del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa;
d) la determinazione del calendario scolastico;
e) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite alla Regione dal d.lgs. 112/1998.



1. Sono delegate alle Province le funzioni amministrative concernenti la gestione ed erogazione dei contributi alle scuole di istruzione secondaria superiore non statali, di cui all'articolo 138, comma 1, lettera e) del d.lgs. 112/1998.


1. Sono delegate ai Comuni le funzioni amministrative concernenti la gestione e l'erogazione dei contributi alla scuola materna e dell'obbligo non statale, di cui all'articolo 138, comma 1, lettera e), del d.lgs. 112/1998.
CAPO IV
Formazione professionale



1. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative concernenti la formazione professionale, tra cui, in particolare:
a) la formazione e l'aggiornamento del personale impiegato nelle iniziative di formazione professionale;
b) le funzioni e i compiti relativi agli istituti professionali trasferiti alla Regione dallo Stato.

CAPO V
Attività culturali



1. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative concernenti:
a) la concessione di contributi regionali, a titolo di concorso nelle spese, alle università per la terza età istituite e/o gestite da istituzioni pubbliche o private;
b) il finanziamento di corsi di orientamento musicale e di centri di educazione permanente.

CAPO VI
Sport



1. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative concernenti:
a) la predisposizione dei programmi pluriennali nell'impiantistica sportiva;
b) l'elaborazione dei programmi di cui alla legge 6 marzo 1987, n. 65;
c) la concessione dei contributi per il sostegno e la promozione delle attività sportive e motorio-ricreative ai soggetti individuati dall'articolo 6, comma 1, lettere b) ed e), limitatamente alle manifestazioni di livello regionale, della l.r. 1° agosto 1997, n. 47.

TITOLO V
Ordinamento e organizzazione amministrativa



1. Sono rispettivamente attribuiti o delegati agli enti locali le funzioni e i compiti di polizia amministrativa inerenti alle funzioni attribuite o delegate dalla Regione ai sensi della presente legge.


1. Le funzioni inerenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative, di carattere pecuniario e non, previste per la violazione di leggi regionali o di leggi statali concernenti le materie e i settori considerati dalla presente legge, sono delegate ai Comuni.


1. La Giunta regionale, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio proposte di legge regionale finalizzate:
a) al riordino della legislazione di settore e alla redazione di testi unici, con particolare riguardo all'ambiente, al territorio e allo sviluppo economico, assicurando la semplificazione e l'accelerazione delle procedure amministrative;
b) alla revisione delle procedure della programmazione regionale, con particolare riguardo all'individuazione delle modalità di attuazione degli strumenti della programmazione negoziata e alla valorizzazione della conferenza regionale delle autonomie e del comitato economico e sociale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale costituisce, ai sensi dell'articolo 20 della l.r. 26 aprile 1990, n. 30, un apposito gruppo di lavoro che, entro sei mesi dall'insediamento, presenta un'organica proposta di riordino.
TITOLO VI
Disposizioni transitorie e finali



1. Resta di competenza della Regione:
a) la definizione dei procedimenti amministrativi avviati prima della data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite agli enti locali dalla presente legge;
b) la liquidazione delle spese già impegnate e delle ulteriori annualità delle spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di decorrenza dell'esercizio delle funzioni, qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico a esercizi finanziari anteriori.

2. Restano ferme le funzioni regionali in materia di costruzioni in zone sismiche di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 per le opere di ricostruzione conseguenti alla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 fino alla completa realizzazione delle opere medesime.
3. I principi e le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 2; 2; 4; 6, comma 2; 7; 9; 10 e 14, si applicano anche alle materie e ai settori già disciplinati con le leggi regionali di attuazione dei decreti legislativi 4 giugno 1997, n. 143, 19 novembre 1997, n. 422 e 23 dicembre 1997, n. 469, in sostituzione delle corrispondenti norme.
4. Nel caso in cui le funzioni conferite a Comuni, Province e Comunità montane dalla presente legge siano disciplinate da leggi statali e regionali che prevedano la competenza di organi e uffici statali e regionali o la partecipazione di dipendenti regionali all'esercizio delle funzioni stesse, i predetti organi, uffici e dipendenti si intendono sostituiti da organi, uffici e dipendenti degli enti locali interessati, secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.
5. Salvo quanto previsto dal comma 4, i componenti di nomina o designazione statale degli organi preposti all'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione nelle materie e nei settori di cui alla presente legge, si intendono sostituiti da componenti di nomina o designazione regionale.


1. Il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 23 gennaio 1992, n. 9 è sostituito dal seguente:
"1. Le domande per la concessione dei contributi di cui all'articolo 2 sono inviate alla Giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno.".

2. Al comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 9/1992 è soppressa la lettera e).
3. L'articolo 6 della l.r. 9/1992 è sostituito dal seguente:
"Art. 6 - (Domande)
1. Entro il 30 settembre di ogni anno il Sindaco del Comune interessato fa pervenire alla Provincia, anche per le strutture private, la domanda per l'accesso ai contributi per l'impiantistica sportiva di cui al programma pluriennale provinciale.".

4. L'articolo 7 della l.r. 9/1992 è sostituito dal seguente:
"Art. 7 - (Concessione dei contributi)
1. Il finanziamento delle opere di cui all'articolo 6 assume priorità sugli altri investimenti in materia di impiantistica sportiva e segue le modalità definite dalla legislazione vigente.".

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2000.


1. Il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 24 giugno 1997, n. 41 è sostituito dal seguente:
"2. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa antimafia, l'autorizzazione è subordinata al possesso, da parte del direttore tecnico dell'agenzia, del requisito dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 22.".



1. Il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 31 ottobre 1994, n. 43 è sostituito dal seguente:
"1. Per i terreni della proprietà diretto-coltivatrice, acquistati con il contributo regionale, la Giunta regionale, su motivata richiesta, può accordare deroghe al vincolo di indivisibilità per comprovate esigenze di stabilità economica dell'azienda agricola, per eventi luttuosi del titolare, per divisioni comportanti la costituzione di più unità produttive agricole, per lo scorporamento, frazionamento ed alienazione di limitate superfici comprendenti vecchi fabbricati rurali non più necessari per la razionale conduzione aziendale.".



1. Il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 5 settembre 1992, n. 46 è sostituito dal seguente:
"2. La conferenza regionale ha sede presso la presidenza della Giunta regionale ed è composta:
a) dal Presidente della Giunta regionale, che la presiede;
b) dai componenti dei comitati esecutivi delle conferenze provinciali delle autonomie di cui all'articolo 3;
c) da un presidente di Comunità montana designato dai presidenti delle Comunità montane della Regione.".



1. Al comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 14 gennaio 1997, n. 9 è aggiunta la seguente lettera:
"f) un rappresentante delle associazioni degli avicunicoltori.".



1. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 20 gennaio 1997, n. 11 le parole "entro il 30 giugno di ogni anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di bilancio".


1. Il comma 2 dell'articolo 28 della l.r. 5 agosto 1992, n. 34, è sostituito dal seguente:
"2. Entro novanta giorni dal ricevimento del provvedimento della Provincia, il Comune può far pervenire alla stessa le proprie determinazioni. In caso di accoglimento delle modifiche proposte, il piano è approvato con provvedimento dell'Amministrazione provinciale. In caso di controdeduzioni presentate dal Comune, la Provincia adotta un provvedimento definitivo di approvazione o non approvazione del piano, entro centoventi giorni dal ricevimento delle controdeduzioni medesime. Decorso tale termine, senza che la Provincia abbia adottato alcuna determinazione, il piano si intende approvato". Per i piani urbanistici e le relative varianti, trasmessi prima della data di entrata in vigore della presente legge, il suddetto termine di centoventi giorni decorre da tale data.



1. Sono abrogate le leggi regionali 16 gennaio 1974, n. 2, 19 luglio 1976, n. 18, 1° settembre 1977, n. 37, 11 ottobre 1976, n. 31 e 8 settembre 1982, n. 36; le disposizioni di cui agli articoli 18, 19, 20, 21 e 22 della l.r. 36/1982 restano ferme fino all'esaurimento dei procedimenti inerenti i programmi in essi previsti.
2. Sono abrogate inoltre le leggi regionali 6 agosto 1982, n. 30, 3 maggio 1985, n. 27 e il regolamento regionale 12 gennaio 1977, n. 5.


1. Alle spese occorrenti per l'attuazione della presente legge si provvede nei limiti delle risorse trasferite dallo Stato nei sensi dell'articolo 7 del d.lgs. 112/1998 e dell'articolo 7, comma 1, della legge 59/1997 e con risorse finanziarie della Regione da determinarsi annualmente con le leggi di approvazione dei singoli bilanci.
2. Le disponibilità determinate ai sensi del comma 1 sono corrisposte per le funzioni conferite in ragione d'anno e con decorrenza dalla data di effettivo trasferimento delle funzioni stesse.
3. La Giunta regionale istituisce i capitoli occorrenti per la gestione; gli atti adottati sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione entro quindici giorni e comunicati al Consiglio regionale entro gli stessi termini.
4. A ciascun ente spettano i proventi delle tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi relativi alle funzioni conferite dalla Regione.