Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 25 maggio 1999, n. 11
Titolo:Integrazione alla legge regionale 23 gennaio 1996, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni "Disciplina delle attività professionali nei settori del turismo e del tempo libero".
Pubblicazione:(B.u.r. 3 giugno 1999, n. 57)
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:LAVORO - OCCUPAZIONE - SVILUPPO
Materia:Professioni - Mestieri

Sommario





1. L'articolo 39 bis della l.r. 23 gennaio 1996, n. 4, così come modificata dalla l.r. 16 giugno 1998, n. 17, è sostituito dal seguente:
"Art. 39 bis - (Abilitazione tecnica all'esercizio della professione di accompagnatore di media montagna)
1. L'abilitazione tecnica per accompagnatore di media montagna necessaria per l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 39 si consegue con il superamento di un esame volto ad accertare l'idoneità tecnica e la conoscenza dei territori montani marchigiani, previa frequenza di appositi corsi teorico-pratici organizzati dalla Regione in collaborazione con il collegio regionale delle guide alpine.
2. Per l'ammissione all'esame di cui al comma 1, occorre presentare domanda alla Giunta regionale, corredata di una relazione sull'attività svolta, sostenuta da relativa documentazione, per essere valutata in sede d'esame.
3. La commissione esaminatrice per l'abilitazione tecnica è nominata con la procedura prevista nel comma 3 dell'articolo 35 ed è composta da:
a) il Dirigente del servizio regionale sport che la presiede;
b) il Dirigente del servizio regionale turismo o suo delegato;
c) un medico esperto designato dalla delegazione alpina del centro nazionale servizio alpino speleologico (CNSAS);
d) un esperto universitario in materie naturalistico-ambientali applicate alla montagna.".



1. Limitatamente alla prima sessione degli esami di abilitazione tecnica per accompagnatore di media montagna di cui all'articolo 39 bis della l.r. 4/1996, così come da ultimo modificato dalla presente legge, la frequenza ai corsi teorico-pratici è assolta per coloro che hanno conseguito l'attestato di qualifica per aver frequentato, con esito positivo, un corso di formazione professionale di almeno 600 ore per accompagnatore escursionistico o di media montagna o guida naturalistica, organizzato dalla Regione in conformità ai principi ed alle procedure previste dalla l.r. 26 marzo 1990, n. 16.
2. Sono, altresì, ammessi all'esame di cui al comma 1 gli iscritti al Club alpino italiano (CAI) in possesso del titolo di istruttore per le attività alpinistiche, sci alpinistiche, escursionistiche e naturalistiche conseguito ai sensi dell'articolo 26 della legge 2 gennaio 1989, n. 6.
3. Le domande presentate entro il 31 luglio 1998, ai sensi dell'articolo 39 bis della l.r. 4/1996, così come modificata dalla l.r. 17/1998, per l'iscrizione nell'elenco speciale regionale degli accompagnatori di media montagna, sono fatte salve ai fini dell'ammissione all'esame per l'ottenimento dell'abilitazione tecnica. Ulteriori domande per la stessa ammissione all'esame sono accolte non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. Nel rispetto della condizione del comma 3 sono ammessi a sostenere l'esame di abilitazione anche i candidati non residenti nei Comuni della Regione.


1. All'articolo 43 della l.r. 4/1996 dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma:
"6 bis. Non sono soggetti all'obbligo di munirsi della licenza, di cui al comma 1, coloro che all'entrata in vigore della presente legge prestano la loro opera di guide in complessi speleologici, alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, a favore delle medesime.".