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Atto:LEGGE REGIONALE 25 maggio 1999, n. 13
Titolo:Disciplina regionale della difesa del suolo.
Pubblicazione:( B.U. 03 giugno 1999, n. 57 )
Stato:Vigente
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:AMBIENTE
Materia:Difesa del suolo - Risorse idriche - Bonifica
Note:Ai sensi dello art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le funzioni dello art. 15 e art. 16, comma 1, di questa legge, esercitate dalle Province, sono trasferite alla Regione.

Ai sensi del comma 10 dello art. 6, l.r. 3 aprile 2015, n. 13, con decorrenza dalla data di effettivo trasferimento delle funzioni, ogni riferimento alle Province contenuto nella normativa regionale vigente relativamente allo esercizio delle funzioni di cui al comma 2 dello art. 2 della medesima legge, si intende fatto alla Regione.

Sommario


Art. 1 (Finalità)
Art. 2 (Autorità di bacino regionale)
Art. 3 ( (Organi dell'Autorità di bacino))
Art. 4 (Comitato istituzionale)
Art. 5 (Conferenze provinciali delle autonomie)
Art. 6 (Comitato tecnico dell'Autorità di bacino)
Art. 7 (Segretario generale)
Art. 8 (Segreteria tecnico-operativa)
Art. 9 ( (Rete regionale di rilevamento))
Art. 10 (Valore, finalità e contenuti dei piani di bacino)
Art. 11 (Formazione del piano di bacino)
Art. 12 ( (Misure di salvaguardia))
Art. 13 (Programmi triennali d'intervento)
Art. 14 (Funzioni esercitate dalla Regione)
Art. 15 (Competenze delle Province)
Art. 16 (Conferimento di funzioni e compiti alle Province)
Art. 17 (Funzioni conferite ai Comuni)
Art. 18 (Strutture e personale)
Art. 19 (Beni strumentali)
Art. 20 (Archivi e documenti relativi alle funzioni delegate)
Art. 21 (Funzioni regionali in zone sismiche)
Art. 22 ( (Copertura finanziaria))
Art. 23 ( (Abrogazione di norme))
Art. 24 (Entrata in vigore)
Allegati
Allegati



1. La Regione, nel quadro dei principi della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni, della legge 8 agosto 1985, n. 431 e del piano paesistico ambientale regionale approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 3 novembre 1989, n. 197, e in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 persegue le finalità di assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico, sociale e la tutela degli aspetti ambientali connessi.
2. La Regione raccorda, in attuazione agli indirizzi del programma regionale di sviluppo, l'attività di difesa del suolo con gli strumenti di programmazione e di pianificazione territoriale e con gli strumenti di programmazione settoriale.
3. A tal fine, la Regione, l'Autorità di bacino, gli enti dipendenti e gli enti locali svolgono le opportune azioni di carattere conoscitivo, di programmazione e di pianificazione degli interventi di attuazione degli stessi ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 183/1989.
4. Nell'allegato A alla presente legge sono contenuti gli indirizzi per la redazione dei piani di bacino.


1. Per tutti i bacini di rilievo regionale è istituita un'unica Autorità di bacino, che ha sede presso la Giunta regionale.
2. I bacini idrografici di rilievo regionale sono individuati nell'allegato B alla presente legge.



1. Sono organi dell'Autorità di bacino regionale:
a) il Comitato istituzionale;
b) il Comitato tecnico;
c) il Segretario generale.



1. Per l'unica Autorità di bacino di rilievo regionale, il Comitato istituzionale è composto dalla Giunta regionale integrata con i Presidenti delle Amministrazioni provinciali ovvero con Assessori da questi delegati competenti in materia di difesa del suolo.
2. Il Comitato istituzionale è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore regionale da lui delegato. All'insediamento del Comitato istituzionale si provvede con decreto del Presidente della Regione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Alle sedute del Comitato istituzionale partecipa il Segretario generale dell'Autorità di bacino con voto consultivo.
4. Il Comitato istituzionale svolge le seguenti attività:
a) definisce criteri, metodi, tempi e modalità per l'elaborazione del piano dei bacini di rilievo regionale, in conformità agli indirizzi di cui all'articolo 4 della legge 183/1989 eventualmente prevedendo articolazioni in piani riferiti a sub-bacini o ad ambiti omogenei comprendenti più bacini idrografici;
b) stabilisce i criteri e le direttive per l'organizzazione ed il funzionamento del servizio di polizia idraulica e di quello per la manutenzione delle opere, nonché per l'organizzazione del servizio di pronto intervento idraulico e dei servizi di piena;
c) adotta i piani di bacino e li trasmette per l'approvazione al Consiglio regionale;
d) approva i programmi triennali di intervento;
e) approva il bilancio idrico e le misure per la pianificazione dell'economia idrica, al fine di assicurare l'equilibrio fra le disponibilità della risorsa reperibile ed i fabbisogni per i diversi usi, nonché il minimo deflusso costante vitale ai sensi della legge 36/1994;
f) stabilisce i criteri e le direttive per il rilascio dei provvedimenti, di autorizzazioni e di concessioni in materia di conservazione e difesa del suolo, del territorio, di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di rilievo regionale;
g) valuta le proposte formulate dal Comitato tecnico regionale per la difesa del suolo;
h) approva e trasmette al Consiglio regionale la relazione annuale sull'uso del suolo, sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio e sullo stato di attuazione del programma triennale in corso;
i) promuove forme di coordinamento e collaborazione tra i soggetti pubblici e privati operanti nelle materie di cui alla presente legge;
l) coordina le attività e le competenze tra le amministrazioni statali, regionali e degli enti locali;
m) predispone, per l'approvazione del Consiglio regionale in pendenza dell'approvazione dei piani di bacino di rilievo regionale, i relativi schemi previsionali e programmatici di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 183/1989, su proposta del Comitato tecnico regionale per la difesa del suolo;
n) approva il programma degli interventi triennali di bonifica montana e quelli di bonifica integrata.

5. Le determinazioni del Comitato istituzionale sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.


1. Il compito di garantire la partecipazione, la collaborazione, l'informazione e il coordinamento tra l'Autorità di bacino regionale e il territorio, è assicurato dalla Conferenza provinciale delle autonomie.
2. La Conferenza, convocata e presieduta dal Presidente della Provincia, è allargata a tutti gli enti ed istituzioni interessati, compresi gli enti di gestione delle aree protette.
3. La Conferenza può essere convocata congiuntamente dai rispettivi Presidenti delle Province, nel caso di bacino interprovinciale.


1. Il Comitato tecnico dell'Autorità di bacino è organo di consulenza tecnico-scientifica del Comitato istituzionale e provvede alla predisposizione degli atti di competenza di questo, avvalendosi della segreteria tecnico-operativa di cui all'articolo 8. Può altresì presentare proprie proposte al Comitato istituzionale.
2. Il Comitato tecnico dell'Autorità di bacino è composto:
a) dai Dirigenti dei servizi lavori pubblici, tutela e risanamento ambientale, agricoltura, programmazione, urbanistica, artigianato e industria, protezione civile;
b) dal Direttore dell'ARPAM;
c) da tre funzionari dello Stato designati, rispettivamente, dal Ministero dei lavori pubblici, dal Ministero dell'ambiente e dal Ministero per le politiche agricole;
d) da due funzionari, competenti in materia, designati da ciascuna Provincia.

3. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale; qualora entro trenta giorni dalla richiesta non fossero stati indicati dai Ministeri i funzionari designati, il Comitato viene comunque costituito salvo integrazione con il pervenire delle suddette designazioni.
4. Ai membri del Comitato spettano per ogni seduta, e in caso di missione, i compensi in misura uguale a quella corrisposta, ai sensi della l.r. 2 agosto 1984, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni, ai componenti del Comitato regionale per il territorio.
5. Il Segretario generale, in relazione alle questioni sottoposte all'esame del Comitato, può invitare a partecipare alle sedute i Dirigenti di altri servizi regionali anche decentrati o loro delegati, i Dirigenti di enti locali e di altri enti pubblici per ogni bacino interessato nonché esperti di riconosciuta competenza scientifica.
6. Il Comitato tecnico, utilizzando la segreteria tecnico-operativa, cura:
a) la redazione della relazione annuale sull'uso del suolo, sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio e sullo stato di attuazione del programma triennale in corso;
b) l'elaborazione e il coordinamento dei piani di bacino per ogni singolo bacino, i relativi programmi di intervento nonché i rispettivi successivi aggiornamenti e la verifica della loro attuazione;
c) la predisposizione dei programmi triennali di intervento di cui all'articolo 13;
d) assicura il coordinamento di tutti i piani di cui all'articolo 10;
e) coordina, d'intesa con i servizi tecnici nazionali, l'attività della rete regionale di rilevamento dei dati geofisici ed ambientali.



1. L'Autorità di bacino ha un Segretario generale che:
a) presiede il Comitato tecnico e dirige la segreteria tecnico- operativa di cui all'articolo 8;
b) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità di bacino;
c) assicura il raccordo fra Comitato istituzionale e Comitato tecnico dell'Autorità;
d) cura l'istruttoria degli atti di competenza del Comitato istituzionale e del Comitato tecnico, ai quali formula proposte, e provvede all'attuazione delle loro deliberazioni;
e) cura i rapporti, ai fini del coordinamento delle rispettive attività, con le amministrazioni statali, regionali, degli enti locali e degli altri enti pubblici;
f) riferisce al Comitato istituzionale sullo stato di attuazione dei piani di bacino per lo svolgimento delle necessarie verifiche ed in tale materia esercita i poteri che gli vengono delegati dal Comitato medesimo;
g) cura la raccolta dei dati relativi agli interventi programmati ed attuati, nonché alle risorse stanziate per le finalità dei piani di bacino da parte dello Stato, della Regione e degli enti locali.

2. Il Comitato istituzionale nomina il Segretario generale dell'Autorità di bacino, scegliendo o un dirigente pubblico competente per la difesa del suolo ovvero un esperto di comprovata qualificazione professionale. L'incarico di Segretario generale ha durata quinquennale; tale incarico è equiparato a quello di dirigente di servizio.


1. La segreteria tecnico-operativa è composta da dipendenti del ruolo unico regionale e di altre pubbliche amministrazioni.
2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla costituzione della segreteria di cui al comma 1. Il personale sarà preferibilmente scelto tra ingegneri, chimici, esperti di scienze ambientali, di idrogeologia, di geologia, di agraria, di scienze forestali e naturali, biologiche, di pianificazione territoriale nonché di esperti in materie giuridico-amministrative, economiche ed informatiche.


1. La Regione gestisce e coordina, avvalendosi dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche ai sensi della l.r. 2 settembre 1997, n. 60, una rete regionale di rilevamento e sorveglianza ai fini della difesa del suolo, definendo con gli altri servizi regionali interessati, con le amministrazioni statali, con i servizi delle Regioni confinanti e con gli altri soggetti pubblici e privati operanti nel settore, le integrazioni ed i coordinamenti necessari.
2. La Regione, i Comuni, le Comunità montane e le Province operano secondo criteri e metodi di collaborazione e sono tenuti a comunicarsi informazioni, dati statistici e ogni altro elemento utile allo svolgimento dei rispettivi compiti, anche attraverso la costituzione di sistemi informativi comuni ai sensi dell'articolo 20 della l.r. 60/1997.
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del d.l. 11 giugno 1998, n. 180, convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267, la Regione acquisisce, senza oneri ed in forma riproducibile, ogni informazione utile presso tutte le amministrazioni pubbliche, le università e gli istituti di ricerca.


1. I piani di bacino di rilievo regionale hanno valore di piano territoriale di settore e sono lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono programmati gli interventi diretti alla conservazione, difesa e valorizzazione del suolo e della corretta utilizzazione delle acque.
2. Il piano di bacino individua le prescrizioni alle quali dovranno adeguarsi gli strumenti di programmazione e pianificazione economica e territoriale di settore, individuando modalità di coordinamento dei piani esistenti, nonché i termini per gli adeguamenti dei piani.
3. In attesa dell'adeguamento di cui al comma 2, il piano di bacino individua specifiche norme di salvaguardia immediatamente vincolanti.
4. Decorsi i termini stabiliti dal piano di bacino per l'adeguamento degli strumenti di cui al comma 2 il Presidente della Giunta regionale diffida l'ente inadempiente a provvedere entro centottanta giorni, trascorsi i quali la Giunta regionale si sostituisce all'ente inadempiente.
5. Il piano di bacino concorre a formare il quadro conoscitivo ed aggiornato della programmazione e pianificazione economica e territoriale costituito dal PPAR, dal PRS, dal PIT, dal PTC nonché dai piani dei parchi e dai programmi di prevenzione e previsione in materia di protezione civile di cui all'articolo 9 della l.r. 28 marzo 1996, n. 11.
6. Il piano può essere redatto ed aggiornato anche per sottobacini o per stralci relativi alla regimazione idraulica in attuazione dell'articolo 17, comma 6 ter, della legge 183/1989 come modificata dal decreto legge 398/1993 convertito con modificazioni dalla legge 493/1993.
7. Per le prescrizioni dei piani di bacino in materia urbanistica si applica l'articolo 17, comma 6, della legge 183/1989.
8. Le Autorità di ambito di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36 svolgono le funzioni di programmazione e controllo delle attività e degli interventi necessari per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato nel rispetto dei piani di bacino, ferme restando le competenze regionali sulla programmazione generale in materia di risorse idriche.
9. Le funzioni di studio e di progettazione attinenti alla redazione dei piani di bacino di rilievo regionale possono essere affidate all'ARPAM, all'ASSAM ed eventualmente ad istituzioni universitarie, liberi professionisti ed organizzazioni tecnico-professionali specializzate.
10. I contenuti del piano di bacino sono quelli previsti dall'articolo 17 della legge 183/1989.


1. Entro tre mesi dal suo insediamento il Presidente del Comitato istituzionale avvia il procedimento di formazione del piano di bacino indicando:
a) gli specifici obiettivi da perseguire in relazione agli elementi conoscitivi disponibili sullo stato del bacino idrogeologico di competenza;
b) il quadro conoscitivo di riferimento e le ulteriori ricerche da svolgere.

2. Il piano di bacino è predisposto dal Comitato tecnico regionale per la difesa del suolo ed è approvato dal Consiglio regionale secondo la seguente procedura:
a) dopo l'adozione da parte del Comitato istituzionale, il piano è pubblicato nel B.U.R. e viene trasmesso ai Comuni, alle Comunità montane e alle Province interessati;
b) chiunque ne abbia interesse può presentare le proprie osservazioni entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione nel B.U.R.;
c) entro i successivi trenta giorni i Comuni trasmettono al Comitato istituzionale le proprie osservazioni motivate e quelle presentate dai cittadini corredate del proprio parere;
d) nei successivi sessanta giorni il Comitato istituzionale sulla base delle valutazioni espresse dal Comitato tecnico regionale esprime le proprie determinazioni sulle osservazioni ricevute e trasmette il piano alla Giunta regionale;
e) nei successivi trenta giorni la Giunta regionale trasmette il piano al Consiglio regionale per l'approvazione.

3. Copie integrali dei piani con i relativi allegati grafici sono depositate a permanente e libera visione del pubblico presso i competenti servizi regionali, le Province, le Comunità montane e ciascuno dei Comuni interessati.
4. Gli aggiornamenti al piano di bacino sono anche essi approvati con le procedure di cui al presente articolo.


1. In attesa dell'approvazione del piano di bacino, la Giunta regionale, d'intesa con il Comitato istituzionale, approva le misure di salvaguardia.
2. Le misure di salvaguardia pubblicate nel B.U.R. sono vincolanti dalla pubblicazione e restano in vigore fino all'approvazione del piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni.
3. In caso di mancata approvazione o inosservanza delle misure di salvaguardia da parte degli enti interessati, il Presidente della Giunta regionale diffida l'ente inadempiente ad adempiere entro un congruo termine.
4. Decorso inutilmente detto periodo adotta con ordinanza cautelare le necessarie misure a carattere inibitorio, di opere, di lavori o di attività antropiche, dandone comunicazione agli enti interessati.


1. I piani di bacino sono attuati attraverso programmi triennali di intervento. Tali programmi, redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalità dei piani medesimi nonché delle norme di programmazione di cui alle l.r. 18 aprile 1979, n. 17, 3 maggio 1985, n. 29 e 5 settembre 1992, n. 46, sono adottati dal Comitato istituzionale e trasmessi dalla Giunta regionale al Consiglio regionale per la successiva approvazione. I programmi destinano una quota non inferiore al quindici per cento degli stanziamenti complessivi a:
a) controllo e manutenzione ordinaria di opere, impianti, attrezzature e strumentazione finalizzati alla difesa del suolo;
b) svolgimento del servizio di polizia idraulica con esecuzione d'ufficio nonché dei servizi di piena e di pronto intervento idraulico;
c) aggiornamento dei piani di bacino, elaborazione di studi, rilevazioni ed altro nelle materie riguardanti la difesa del suolo, valutazione di impatto ambientale nei casi previsti dalla legislazione vigente e redazione di progetti preliminari ed esecutivi delle opere;
d) spese per l'informatizzazione dei piani di bacino.

2. Il programma viene trasmesso entro il 31 dicembre del penultimo anno di validità al Ministero dei lavori pubblici ai fini della programmazione finanziaria relativa al triennio successivo.
3. I programmi triennali di intervento per i bacini di rilievo interregionale del fiume Tronto e dei fiumi Conca e Marecchia sono adottati d'intesa con le altre Regioni.


1. La Regione, in materia di difesa del suolo, esercita, oltre alle funzioni legislative e regolamentari, le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale ed in particolare quelle concernenti:
a) l'approvazione di strumenti pianificatori e programmatori di dimensione o rilevanza regionale di cui all'articolo 10, comma 2, e la verifica di compatibilità degli atti di programmazione delle Province di cui all'articolo 15 della l.r. 46/1992;
b) l'attività di indirizzo e coordinamento, le attività di direttiva, di vigilanza e di sostituzione nei confronti degli enti destinatari di conferimento di funzioni amministrative;
c) l'approvazione dei piani di bacino interregionali ai sensi dell'articolo 19 della legge 183/1989;
d) l'approvazione dei piani di bacino di rilievo regionale;
e) la programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi a difesa delle coste e degli abitati costieri;
f) la realizzazione delle dighe non ricomprese nell'articolo 91, comma 1, del d.lgs. 112/1998;
g) il monitoraggio degli usi delle acque pubbliche;
h) le concessioni di grandi derivazioni di acqua di cui all'articolo 6 del t.u. 1775/1933;
i) la programmazione delle attività conoscitive di cui al d.p.r. 7 gennaio 1992.



1. Le Province collaborano con le Autorità di bacino interregionale e regionale per l'elaborazione dei piani di bacino e dei programmi triennali di intervento.
2. Le Province, in sede di approvazione degli strumenti urbanistici comunali, verificano la compatibilità degli stessi con i contenuti dei piani di bacino interregionali e regionali, anche ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 183/1989.


1. Sono conferite alle Province le funzioni amministrative di competenza regionale concernenti:
a) la progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche, la polizia idraulica, il pronto intervento idraulico, la polizia delle acque, il servizio idrometrico e di piena, la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni interessanti la difesa del suolo, ivi compresa l'imposizione di limitazione e divieti dell'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul corso d'acqua;
b) il vincolo idrogeologico;
c) le autorizzazioni per la realizzazione degli impianti di trasporto, trasformazione o distribuzione di energia elettrica comunque prodotta, avente tensione fino a 150 mila volt di cui alla l.r. 19/1988, articoli 7 e 8, e al r.d. 1775/1933, articolo 113;
d) la realizzazione di opere di consolidamento dei versanti di cui al d.lgs. 30 giugno 1918, n. 1019;
e) le opere di pronto intervento di cui al d.lgs. 12 aprile 1948, n. 1010;
f) le autorizzazioni per opere di difesa e regimazione idraulica richieste da terzi;
g) le concessioni di spiagge lacuali, superficiali e pertinenze per i laghi;
h) le autorizzazioni o concessioni di attraversamento di corsi d'acqua;
i) le concessioni di piccole derivazioni, compresa la delimitazione delle aree di rispetto delle captazioni potabili e le concessioni trentennali per pozzi di uso irriguo;
l) le licenze per l'attingimento di acqua pubblica, nonché le ricerche, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee;
m) le autorizzazioni per coperture o sistemazioni di sponde con sistemazione degli alvei;
n) le autorizzazioni per la costruzione di argini e le opere di cui all'articolo 60, commi 1 e 2, del r.d. 523/1904;
o) i provvedimenti di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64;
p) la denuncia di opere di conglomerato cementizio armato, normale o precompresso o a struttura metallica di cui agli articoli 4 e 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086 e successive modificazioni ed integrazioni;
q) la nomina di regolatori per il riparto delle disponibilità idriche qualora tra più utenti debba farsi luogo alle disponibilità idriche di un corso d'acqua sulla base dei singoli diritti e concessioni ai sensi dell'articolo 43, comma 3, del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Qualora il corso d'acqua riguardi il territorio di più Province la nomina dovrà avvenire d'intesa tra queste ultime.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno la Provincia inoltra alla Regione una relazione tecnica riferita all'anno precedente sulle funzioni amministrative conferite con la presente legge.


1. Sono conferite ai Comuni le funzioni amministrative concernenti i provvedimenti relativi agli abitati da consolidare ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445, ivi compresa l'approvazione dei progetti generali di consolidamento.
2. Ai fini della difesa dei centri abitati i Comuni provvedono alla pulizia dei tratti degli alvei dei fiumi, dei torrenti e dei corsi d'acqua interni ai centri stessi, nonché alla manutenzione dei muri ad argine, dei parapetti e delle altre opere, predisposte a difesa dei centri abitati medesimi, qualora detti tratti ed opere non risultino classificati ai sensi del r.d. 25 luglio 1904, n. 523 ad esclusione delle opere a carico dei proprietari e possessori di cui all'articolo 12, comma 3, dello stesso r.d. 523/1904. L'esecuzione delle opere e dei servizi può avvenire secondo quanto disposto dalla l.r. 20 giugno 1997, n. 35.
3. I Comuni possono esercitare le funzioni di cui alla presente legge in forma associata; l'esercizio associato di tali funzioni, per i Comuni ricadenti nel territorio montano, spetta alle Comunità montane.


1. La Giunta regionale, sentita la Conferenza regionale delle autonomie e previa concertazione con le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative, identifica, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le strutture organizzative e i contingenti di personale preposti allo svolgimento delle funzioni conferite ed adotta i provvedimenti di cui ai successivi commi.
2. La Giunta regionale, tenuto conto anche delle eventuali richieste di trasferimento del personale, approva entro sei mesi gli elenchi nominativi, distinti per ente destinatario, del personale da trasferire, ivi compreso il personale trasferito dallo Stato. Il trasferimento agli enti locali avviene contestualmente al trasferimento delle funzioni e comunque da completarsi entro e non oltre il 31 dicembre 1999. All'atto del conferimento delle funzioni la Giunta regionale provvede altresì alla soppressione o alla rideterminazione delle competenze delle strutture organizzative interessate.
3. I posti dei contingenti di personale individuati ai sensi del comma 1 sono portati in diminuzione della dotazione organica del personale della Giunta regionale e sono automaticamente soppressi all'atto del trasferimento del personale.
4. Il personale regionale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, compresa l'anzianità di servizio già maturata; nei confronti di tale personale continua inoltre ad applicarsi il trattamento previdenziale di cui alla l.r. 3 novembre 1984, n. 34.
5. La Giunta regionale, mediante contrattazione con le rappresentanze sindacali regionali maggiormente rappresentative, stabilisce inoltre le modalità di applicazione al personale trasferito di forme di incentivazione anche utilizzando gli stanziamenti previsti per il fondo della produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi.
6. Gli oneri relativi al personale trasferito sono a carico della Regione che vi provvede per l'anno in cui viene disposto il trasferimento con apposito stanziamento iscritto nel bilancio di previsione. Per gli anni successivi tali oneri vengono portati in aumento della dotazione finanziaria assegnata agli enti locali per far fronte alle spese relative alle funzioni conferite.


1. La Giunta regionale, sentita la Conferenza regionale delle autonomie, individua i beni strumentali necessari all'esercizio delle funzioni conferite agli enti locali.
2. I beni mobili ed immobili di proprietà della Regione ed utilizzati per le funzioni conferite sono assegnati agli enti destinatari delle stesse.
3. Il Presidente della Giunta regionale provvede all'assegnazione dei beni individuati con apposito inventario redatto dal competente servizio regionale in contraddittorio con ciascun ente. Con lo stesso atto viene stabilito il titolo dell'assegnazione, disponendosi il trasferimento della proprietà in caso di funzione attribuita. In caso di funzione delegata l'assegnazione può essere disposta anche a titolo di comodato.
4. I documenti riguardanti le funzioni conferite vengono consegnati, mediante elenchi descrittivi, agli enti destinatari. Resta salva la facoltà della Regione di chiedere e ottenere la restituzione oppure copia conforme di ogni documento consegnato.


1. Le Province a seguito della delega delle funzioni hanno accesso agli archivi ed ai documenti posseduti dagli enti competenti in materia; questi sono, a richiesta, consegnati in copia conforme secondo quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.


1. Restano ferme le funzioni regionali in materia di costruzioni in zone sismiche di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 per le opere di ricostruzione conseguenti alla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, fino alla completa realizzazione delle opere medesime.


1. Alle spese occorrenti per l'attuazione della presente legge si provvede nei limiti delle risorse trasferite dallo Stato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dell'articolo 7 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e con risorse finanziarie della Regione da determinarsi, annualmente, con le leggi di approvazione dei singoli bilanci.
2. Le disponibilità determinate ai sensi del comma 1 sono corrisposte per le funzioni attribuite in ragione d'anno e con decorrenza dalla data di effettivo trasferimento delle funzioni stesse.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad istituire i capitoli occorrenti preordinati ai riflessi della gestione; gli atti adottati sono pubblicati nel B.U.R. entro quindici giorni e comunicati al Consiglio regionale entro gli stessi termini.


1. Con la decorrenza di cui all'articolo 18 sono abrogati gli articoli 4, 5, 6, commi 3, 4, 6 e 7, l'articolo 7, commi 2, 3, 4 e 5, l'articolo 8, comma 3, e l'articolo 9, commi 2 e 3, della l.r. 3 maggio 1985, n. 29.


1. La presente legge entra in vigore il centottantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegati

Indirizzi per la redazione dei piani di bacino

Il piano di bacino ha valore di piano territoriale di settore con criteri, indirizzi, prescrizioni, norme ed interventi finalizzati alla conservazione e gestione delle risorse del bacino idrografico.

La redazione del piano di bacino si articola di norma in tre fasi, che vanno realizzate non necessariamente in sequenza ma correlate in un processo interattivo fra di loro e per le quali è necessario l'espletamento delle attività che vengono qui di seguito richiamate.

1. Stato delle conoscenze

Questa fase ha lo scopo di raccogliere e riordinare le conoscenze esistenti sul bacino al fine di renderle disponibili, oltre che all'Autorità di bacino ed alla Direzione generale difesa del suolo, a tutte le altre amministrazioni, agli enti e alle popolazioni interessati.

Tutte le informazioni sono riportate in opportune raccolte tematiche inserite in un quadro organizzato delle conoscenze, ove sono indicati i dati rilevati e le varie fonti di rilevamento.

Le informazioni raccolte devono anche essere riportate su opportuna cartografia tematica. A tal fine si deve scegliere una adeguata ed unificata scala, che per le rappresentazioni complessive, relative a tutta l'area del bacino, deve essere almeno 1:100.000 e, per i bacini più piccoli, almeno 1:50.000.

Scale maggiori sono opportunamente scelte per le rappresentazioni di dettaglio, mentre per i bacini di grande estensione e dove scarseggiano le informazioni potranno essere utili anche rappresentazioni d'assieme in scale minori.

Operando con elaboratori elettronici per la messa a punto e la presentazione, anche grafica, delle informazioni raccolte, devono essere specificati il software e le conoscenze di base utilizzati, indicando inoltre le caratteristiche dell'hardware impiegato.

Per quanto attiene all'acquisizione e gestione dell'informazione raccolta, è definito un "quadro organizzato delle conoscenze", secondo una strutturazione logica e funzionale nei confronti degli obiettivi posti sul piano. Tale strutturazione, che è normalizzata in modo da essere adottata da tutti gli studi di piano di bacino, deve comunque corrispondere a requisiti di flessibilità tali da consentire un trattamento dell'informazione secondo le esigenze dello specifico contesto territoriale in esame che, evidentemente, condizionano i processi di rilevamento ed elaborazione delle informazioni.

Il quadro conoscitivo è organizzato in modo informatico seguendo i seguenti criteri generali:

a) schedatura gestibile per elaborazione matematica e statistica dei dati archiviati in forma numerica;

b) rappresentazione cartografica vettoriale;

c) testi originali.

L'Autorità di bacino dei bacini di rilievo regionale provvede alla costituzione di un sistema informatico di gestione relazionale del data base.

Il sistema è realizzato nelle more della adozione, da parte del coordinamento centrale istituito presso la Direzione generale della difesa del suolo, delle specifiche fornite dal dipartimento dei servizi tecnici nazionali; in carenza di queste, il sistema realizzato deve per quanto possibile risultare compatibile e integrabile nel data base della Direzione generale della difesa suolo del Ministero dei lavori pubblici, del SINA del Ministero dell'ambiente e del sistema informativo unico del dipartimento dei servizi tecnici nazionali.

Il sistema deve comunque essere compatibile con il sistema informativo regionale.

A tal fine esso deve possedere almeno le seguenti caratteristiche:

a) possibilità di aggiornamento della presente versione del data base senza manipolazione dei cataloghi già archiviati;

b) facilità di gestione da parte di personale non necessariamente specializzato in informatica;

c) facilità di inserimento di nuovi dati;

d) facilità di formazione di nuovi (non previsti) cataloghi;

e) gestione di informazioni territoriali e restituzione in forma cartografica;

f) possibilità di predisporre il data base secondo un diverso criterio di archiviazione.

E' descritto l'attuale stato di consistenza di ogni sistema di opere, mostrando la sua evoluzione nel tempo ed indicandone le situazioni di dettaglio. In carte tematiche di sintesi devono essere mostrate le interconnessioni esistenti tra i singoli sistemi di opere insediate sul bacino ed eventualmente anche esterne ad esso.


1.1 Descrizione dell'ambiente fisiografico

Questa attività deve consentire la definizione di tutti gli elementi di base per inquadrare i problemi da esaminare con il piano di bacino e si articola innanzitutto su dati già disponibili ed acquisiti con riferimento all'allegato 2 del d.p.r. 7 gennaio 1992, tenendo presente che ulteriori e particolareggiate informazioni sono raccolte, analizzate ed utilizzate nei successivi tempi di predisposizione ed attuazione del piano di bacino.


1.1.1 Individuazione del bacino

E' individuato lo spartiacque naturale. Dove meno evidente risulta lo spartiacque, si definiscono appropriati contorni del bacino sulla base di documentate ipotesi, tenendo presenti anche la conformazione del bacino sotterraneo e gli eventuali interventi antropici modificanti la rete idrografica.

Sono poste in evidenza le eventuali interazioni, naturali e antropiche, con i bacini idrografici limitrofi.

Per i bacini con foce a mare si identificano le zone litoranee nelle quali è sentito l'effetto degli apporti idrici e sedimentari del fiume, in termini di correnti litoranee prevalenti, di trasporto solido costiero, di assetto biologico, di eventuali inquinamenti e di quanto altro possa interessare l'ambiente marino.

Per questa attività conoscitiva è perciò necessario attuare:

a) la delimitazione del bacino idrografico oggetto del piano e la delineazione della rete idrografica, con riferimento alle indicazioni di cui all'art. 4 comma 1 del d.p.r. 14 aprile 1994 relativo alla delimitazione dei bacini di competenza regionale;

b) la delimitazione dei sottobacini fino al massimo ordine richiesto dalla natura e dall'importanza dei problemi da trattare;

c) l'individuazione dei bacini sotterranei e delle loro interconnessioni se chiaramente accertabili con bacini idrografici limitrofi a quello in esame;

d) la delimitazione delle unità fisiografiche costiere collegate al bacino interessato, individuando, se possibile, i meccanismi di massima che ne regolano la dinamica.

Per tutte le attività più sopra elencate, qualora non fossero disponibili informazioni ritenute essenziali, si fa esplicita menzione di tale carenza conoscitiva, indicando nel contempo gli studi integrativi necessari, con sufficiente grado di dettaglio, che completano le attività di cui all'allegato 2 del d.p.r. 7 gennaio 1992.


1.1.2 Morfologia, geologia, pedologia ed idrogeologia del bacino, uso del suolo

Le informazioni da organizzare riguardano essenzialmente:

a) l'individuazione delle grandi unità litomorfologiche;

b) i caratteri altimetrici, idrografici, geomorfologici, geologici, geochimici, giacimentologici, idrogeologici e pedologici;

c) la copertura vegetale;

d) i fenomeni di erosione e modificazione dei suoli, anche in relazione all'uso antropico;

e) la natura, le caratteristiche geochimiche, la consistenza e la qualità delle acque sotterranee, la stratigrafia degli acquiferi e la loro piezometria;

f) l'ubicazione e la tipologia delle sorgenti e delle risorgive;

g) i caratteri morfologici dei corsi d'acqua e la natura del trasporto solido in alveo;

h) le aree di alimentazione degli acquiferi;

i) l'uso del suolo;

l) le capacità d'uso del suolo ("Land capability");

m) le caratteristiche pedologiche, in rapporto all'idrologia superficiale e sotterranea, alla tipologia taxonomica, all'uso attuale del suolo, alla stabilità dei versanti;

n) gli eventuali giacimenti di materiali solidi, liquidi e gassosi di particolare interesse.


1.1.3 Climatologia ed idrologia

E' evidenziata la climatologia del bacino, anche raffrontandola con quella dei bacini limitrofi e curando in particolare:

a) l'individuazione dei regimi pluviometrici e delle zone pluviometriche omogenee;

b) l'individuazione delle caratteristiche idrologiche in relazione all'uso del suolo;

c) l'individuazione dei regimi idrologici e delle zone idrologiche omogenee;

d) la caratterizzazione degli eventi estremi pluviometrici e idrologici;

e) la nivologia;

f) il quadro geochimico delle acque.

E' curata particolarmente l'informazione relativa ai corsi d'acqua del bacino, con riferimento alle misure di livello, portata e trasporto solido in sezioni caratteristiche. Sono inoltre evidenziate le modifiche planimetriche ed altimetriche degli alvei, come conseguenza dell'erosione e delle varie forme di trasporto solido.

Per i fiumi sfocianti a mare sono esaminate le interazioni fra acqua dolce ed acqua salata, la variazione dei livelli come conseguenza delle maree, la risalita del cuneo salino, il comportamento della barra di foce.

Per i bacini che comprendono acque di transizione (lagune, stagni costieri), sono evidenziate le interazioni di dette acque con quelle fluviali, in termini di portate, variazioni di livello, di apporto di materiale solido, di car

Allegati

Carta dei Bacini idrografici



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