Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 30 novembre 1999, n. 32 |
Titolo: | Assestamento del Bilancio per l'anno 1999. |
Pubblicazione: | ( B.U. 03 dicembre 1999, n. 118 bis) |
Stato: | Vigente |
Tema: | FINANZA |
Settore: | CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE |
Materia: | Bilanci – Leggi finanziarie |
Note: | Con nota 1415 del 27 novembre 1999 il Governo ha rilevato che la legge è censurabile in quanto: 1) La Regione disponendo all'art. 22, per i proprietari degli immobili ricadenti in zone urbane rientranti nei comprensori di bonifica, l'esclusione dal pagamento del contributo di bonifica, ha deliberato una esenzione tributaria di bonifica che si pone in contrasto con: a) l'art. 117 della Costituzione per mancato rispetto dei principi fondamentali sanciti dagli artt. 10 (1° comma), 11, 21 (1° comma), 59 (2° comma) del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e dall'art. 8 del D.P.R. 23 giugno 1962. n.947; b) l'art. 119 della Costituzione con riferimento alla legge n. 281/1970 che esclude la potestà legislativa delle Regioni in materia di imposizione tributaria sugli immobili come più volte affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 370/1993, n. 156/1990 e n. 294/1990. Infatti i contributi di bonifica essendo imposti sugli immobili agricoli ed extragricoli rientranti nei comprensori di bonifica rivestono natura di tributi su immobili come costantemente riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (1 sezione civile e anche a sezioni unite) sia come ribadito con circolari del Ministero delle Finanze (da ultimo la n. 52/E del 26 febbraio 1999); c) l'art. 3 della Costituzione in quanto opera una disparità di trattamento tra i consorziati a danno degli imprenditori agricoli giacché le spese per le quali vengono imposti i contributi sono ripartiti tra immobili agricoli ed extragricoli, pertanto, esentando gli immobili urbani, l'intera spesa rimane a carico degli immobili agricoli; 2) l'art. 43 che autorizza nuove obbligazioni di spesa per 5,6 miliardi a valere sui capitoli 3122213, 3128212 e 3261204, si pone in contrasto con l'art. 81 della Costituzione in quanto tali spese sono prive di copertura. Il Governo non ha consentito espressamente l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione. |
Sommario
Art. 1 (Modificazione dei residui attivi e passivi presunti alla chiusura dell'esercizio 1998)
Art. 2 (Modificazione della presunta giacenza di cassa al termine dell'esercizio 1998)
Art. 3 (Modificazione del saldo finanziario presunto al termine dell'esercizio 1998)
Art. 4 (Variazioni degli stanziamenti di competenza e di cassa)
Art. 5 (Modificazioni ai fondi globali)
Art. 6 (Modificazioni delle autorizzazioni alla contrazione di mutui per la copertura dei disavanzi del bilancio per l'anno 1999 e precedenti)
Art. 7 (Fondo di riserva per spese obbligatorie)
Art. 8 (Fondo di riserva di cassa)
Art. 9 (Istituzione, soppressione, modificazione di capitoli)
Art. 10 (Elenco delle spese obbligatorie)
Art. 11 (Emissione Buoni obbligazionari regionali)
Art. 12 (Integrazioni autorizzazioni di spesa)
Art. 13 (Modifica della l.r. 15/1994)
Art. 14 (Concorso regionale al finanziamento degli interventi programmati dagli enti locali)
Art. 15 (Interventi a favore dei progetti inseriti nel PTTA 1994/1996)
Art. 16 (Interventi per la mobilità ciclistica)
Art. 17 (Interventi per il miglioramento della funzionalità e per lo sviluppo commerciale del porto di Ancona)
Art. 18 (Attuazione della l.r. 20 maggio 1997, n. 31)
Art. 19 (Modificazioni ed integrazioni alla l.r. 20 maggio 1997, n. 33)
Art. 20 (Interventi per la valorizzazione ambientale di aree forestali)
Art. 21 (Interventi strutturali nel comparto agroindustriale)
Art. 22 (Omissis (1))
Art. 23 (Attuazione del Patto per lo sviluppo della Regione Marche)
Art. 24 (Interventi relativi agli sportelli unici per le attività produttive)
Art. 25 (Incentivi al Piano energetico regionale)
Art. 26 (Disposizioni varie per il settore artigianato e industria)
Art. 27 (Disposizioni nel settore del commercio, fiere e mercati)
Art. 28 (Contributi per la trasformazione degli automezzi attrezzati e delle strutture per la vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari)
Art. 29 (Interventi nel settore della pesca)
Art. 30 (Interventi comunitari aggiuntivi)
Art. 31 (Iniziative a favore della pace)
Art. 32 (Coordinamento delle politiche di assistenza ai soggetti affetti da disturbi mentali)
Art. 33 (Inclusione sociale delle popolazioni zingare)
Art. 34 (Disposizioni varie nel settore sociale)
Art. 35 (Interventi in favore dei nuclei familiari)
Art. 36 (Interventi a favore delle popolazioni del centro America colpite da eventi calamitosi)
Art. 37 (Concorso nelle spese di mantenimento della Pinacoteca della Resistenza di Caldarola)
Art. 38 (Modifica della l.r. 25 maggio 1999, n. 11)
Art. 39 (Modifica della l.r. 28 dicembre 1995, n. 67)
Art. 40 (Modifica della l.r. 12 aprile 1995, n. 43)
Art. 41 (Modifica della l.r. 1° giugno 1999, n. 17)
Art. 42 (Disposizioni relative al patrimonio regionale)
Art. 43 (Omissis 2))
Art. 44 (Quadri generali riassuntivi)
Art. 45 (Impegni di spesa per l'utilizzazione degli stanziamenti)
Art. 46 (Omissis 3))
Allegati
Art. 2 (Modificazione della presunta giacenza di cassa al termine dell'esercizio 1998)
Art. 3 (Modificazione del saldo finanziario presunto al termine dell'esercizio 1998)
Art. 4 (Variazioni degli stanziamenti di competenza e di cassa)
Art. 5 (Modificazioni ai fondi globali)
Art. 6 (Modificazioni delle autorizzazioni alla contrazione di mutui per la copertura dei disavanzi del bilancio per l'anno 1999 e precedenti)
Art. 7 (Fondo di riserva per spese obbligatorie)
Art. 8 (Fondo di riserva di cassa)
Art. 9 (Istituzione, soppressione, modificazione di capitoli)
Art. 10 (Elenco delle spese obbligatorie)
Art. 11 (Emissione Buoni obbligazionari regionali)
Art. 12 (Integrazioni autorizzazioni di spesa)
Art. 13 (Modifica della l.r. 15/1994)
Art. 14 (Concorso regionale al finanziamento degli interventi programmati dagli enti locali)
Art. 15 (Interventi a favore dei progetti inseriti nel PTTA 1994/1996)
Art. 16 (Interventi per la mobilità ciclistica)
Art. 17 (Interventi per il miglioramento della funzionalità e per lo sviluppo commerciale del porto di Ancona)
Art. 18 (Attuazione della l.r. 20 maggio 1997, n. 31)
Art. 19 (Modificazioni ed integrazioni alla l.r. 20 maggio 1997, n. 33)
Art. 20 (Interventi per la valorizzazione ambientale di aree forestali)
Art. 21 (Interventi strutturali nel comparto agroindustriale)
Art. 22 (Omissis (1))
Art. 23 (Attuazione del Patto per lo sviluppo della Regione Marche)
Art. 24 (Interventi relativi agli sportelli unici per le attività produttive)
Art. 25 (Incentivi al Piano energetico regionale)
Art. 26 (Disposizioni varie per il settore artigianato e industria)
Art. 27 (Disposizioni nel settore del commercio, fiere e mercati)
Art. 28 (Contributi per la trasformazione degli automezzi attrezzati e delle strutture per la vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari)
Art. 29 (Interventi nel settore della pesca)
Art. 30 (Interventi comunitari aggiuntivi)
Art. 31 (Iniziative a favore della pace)
Art. 32 (Coordinamento delle politiche di assistenza ai soggetti affetti da disturbi mentali)
Art. 33 (Inclusione sociale delle popolazioni zingare)
Art. 34 (Disposizioni varie nel settore sociale)
Art. 35 (Interventi in favore dei nuclei familiari)
Art. 36 (Interventi a favore delle popolazioni del centro America colpite da eventi calamitosi)
Art. 37 (Concorso nelle spese di mantenimento della Pinacoteca della Resistenza di Caldarola)
Art. 38 (Modifica della l.r. 25 maggio 1999, n. 11)
Art. 39 (Modifica della l.r. 28 dicembre 1995, n. 67)
Art. 40 (Modifica della l.r. 12 aprile 1995, n. 43)
Art. 41 (Modifica della l.r. 1° giugno 1999, n. 17)
Art. 42 (Disposizioni relative al patrimonio regionale)
Art. 43 (Omissis 2))
Art. 44 (Quadri generali riassuntivi)
Art. 45 (Impegni di spesa per l'utilizzazione degli stanziamenti)
Art. 46 (Omissis 3))
Allegati
1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1998, già iscritti, ai sensi dell'articolo 41, quinto comma, punto 1, della l.r. 30 aprile 1980, n. 25, nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno 1999 per l'importo presunto di lire 4.331.060.744.401, sono modificati secondo le risultanze di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge e restano stabiliti nell'importo complessivo di lire 4.333.247.474.519.
2. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1998, già iscritti, ai sensi dell'articolo 41, quinto comma, punto 1, della l.r. 25/1980, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1999 per l'importo presunto di lire 4.031.402.941.146, sono modificati secondo le risultanze di cui alla tabella 2 e restano stabiliti nell'importo complessivo di lire 3.655.837.383.436.
1. L'ammontare della giacenza di cassa alla chiusura dell'esercizio 1998, già iscritta, ai sensi dell'articolo 41, sesto comma, della l.r. 25/1980, nel bilancio per l'anno 1999 per l'importo presunto di lire 839.702.270.523 si conferma, per effetto delle risultanze del rendiconto dell'anno 1998, nell'importo di lire 839.702.270.523 di cui lire 56.096.590.118 presso il tesoriere della Regione e lire 783.605.680.405 presso la tesoreria centrale dello Stato sui conti correnti intrattenuti con la medesima.
1. L'ammontare del saldo finanziario positivo al termine dell'esercizio 1998, iscritto nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno 1999 per l'importo presunto di lire 1.139.360.073.778, è stabilito in lire 733.506.681.201 per effetto delle risultanze del rendiconto per l'anno 1998.
1. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1999 sono introdotte le variazioni incrementali o riduttive riportate nelle tabelle 1 e 2 allegate alla presente legge.
1. Per effetto delle variazioni introdotte dall'articolo 4, l'entità dei fondi globali è ridotta dei seguenti importi:
a) capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa per lire 5.244.281.169;
b) capitolo 5100201 dello stato di previsione della spesa per lire 7.500.000.000.
2. Gli elenchi n. 1 e 2 relativi ai fondi globali di cui al comma 1 sono modificati in relazione al contenuto stabilito dall'allegata tabella A.
1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 67 della l.r. 25/1980, l'autorizzazione alla contrazione di mutui per la copertura del disavanzo del bilancio per l'anno 1999, già stabilita nell'importo di lire 149.112.000.000 per effetto dell'articolo 23 della l.r. 12 maggio 1999, n. 9, si stabilisce nel nuovo importo di lire 174.387.085.681.
2. L'importo del mutuo da contrarsi per la copertura del disavanzo del bilancio per l'anno 1994, già stabilito nell'importo di lire 15.194.087.343 per effetto dell'articolo 24, comma 1, lettera a) della l.r. 9/1999, resta confermato nel medesimo importo di lire 15.194.087.343.
3. L'importo del mutuo da contrarsi per la copertura del disavanzo del bilancio per l'anno 1995, già stabilito nell'importo di lire 26.077.795.014 per effetto dell'articolo 24, comma 1, lettera b) della l.r. 9/1999, resta confermato nel medesimo importo di lire 26.077.795.014.
4. L'importo del mutuo da contrarsi per la copertura del disavanzo del bilancio per il 1996, già stabilito nell'importo di lire 49.162.375.113 per effetto dell'articolo 24, comma 1, lettera c) della l.r. 9/1999, si stabilisce nel nuovo importo di lire 47.695.641.866.
5. L'importo del mutuo da contrarsi per la copertura del disavanzo del bilancio per il 1997, già stabilito nell'importo di lire 110.567.921.150 per effetto dell'articolo 24, comma 1, lettera d) della l.r. 9/1999, si stabilisce nel nuovo importo di lire 109.410.863.193.
6. L'importo del mutuo da contrarsi per la copertura del disavanzo del bilancio per il 1998, già stabilito nell'importo di lire 114.976.258.513 per effetto dell'articolo 24, comma 1, lettera e) della l.r. 9/1999, si stabilisce nel nuovo importo di lire 101.419.356.338.
7. Per la contrazione dei mutui si applicano le modalità e le condizioni previste dall'articolo 25 della l.r. 9/1999.
1. Il fondo di riserva per le spese obbligatorie, già stabilito per effetto dell'articolo 19 della l.r. 5 maggio 1997, n. 29 in lire 3.000 milioni, è incrementato dell'importo di lire 70.809.750.
2. Lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 5200101 dello stato di previsione della spesa è aumentato del medesimo importo.
1. Il fondo di riserva di cassa, già stabilito per effetto dell'articolo 21 della l.r. 5 maggio 1997, n. 29 in lire 500.000 milioni, è incrementato dell'importo di lire 50.000 milioni.
2. Lo stanziamento del capitolo 5200103 dello stato di previsione della spesa è aumentato per pari importo.
1. Sono istituiti, negli stati di previsione del bilancio per l'esercizio 1999, i capitoli elencati nell'allegata tabella B con le numerazioni e denominazioni ivi stabilite.
2. Negli stati di previsione del bilancio per l'esercizio 1999 sono modificate le denominazioni dei capitoli elencati nell'allegata tabella C.
1. L'elenco 4 delle spese obbligatorie di cui all'articolo 19 della l.r. 9/1999 è integrato con i capitoli 1620123 e 6300265.
1. Per l'anno 1999 ed in attuazione dell'articolo 67 della l.r. 25/1980, la Giunta regionale è autorizzata a finanziare i programmi relativi a spese di investimento, in tutto o parzialmente, mediante emissione di Buoni obbligazionari regionali (BOR) ovvero con il ricorso a nuove forme di finanziamento similari sul mercato dell'Euro.
2. Le condizioni di emissione sono stabilite in:
a) tasso variabile parametrato all'EURIBOR;
b) durata massima trentennale;
c) possibilità dell'inizio del rimborso differito.
3. Il pagamento degli oneri derivanti dall'utilizzo delle forme di finanziamento di cui al comma 1 è garantito mediante l'iscrizione, nel bilancio regionale di ciascun anno, delle somme occorrenti per il periodo stabilito.
4. Le spese di cui al comma 3 sono dichiarate obbligatorie.
5. E' autorizzata la gestione e la ristrutturazione del debito, anche attraverso l'utilizzo di titoli pubblici.
1. Per le finalità previste dalla l.r. 28 ottobre 1991, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzato il preammortamento del mutuo, per un periodo non superiore a tre anni. A tal fine è autorizzata, per gli anni 1999/2001, la spesa annua di lire 100 milioni a carico del capitolo 3232216 che si istituisce nello stato di previsione della spesa.
2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 6 agosto 1997, n. 52, è autorizzata, per l'anno 1999, la spesa massima di lire 300 milioni.
3. Per l'anno 1999 sono stabilite le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa a carico del capitolo 4112130 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo anno per le seguenti iniziative:
a) lire 210 milioni per le iniziative culturali in occasione della riapertura dei teatri di Osimo, Cagli e Fabriano nell'anno 1999;
b) lire 100 milioni al Comune di Urbino per le iniziative di valorizzazione del patrimonio monumentale della città e del territorio in occasione del riconoscimento di città patrimonio dell'umanità da parte dell'Unesco.
4. E' autorizzato, per l'anno 1999, l'utilizzo, nel settore dell'agricoltura, del recupero della quota di cofinanziamento regionale del programma 5A a seguito dell'accollo statale conseguente alla crisi sismica per l'importo di lire 7.760.312.719; le somme sono iscritte in aumento del capitolo 3007050 dello stato di previsione dell'entrata e a carico del capitolo 3123220 che si istituisce nello stato di previsione della spesa.
5. Per gli interventi umanitari conseguenti alla crisi dei Balcani è stabilita, per l'anno 1999, un'ulteriore autorizzazione di spesa di lire 480 milioni; la somma è iscritta in aumento dello stanziamento del capitolo 4321101 dello stato di previsione della spesa.
6. Per il finanziamento dei progetti presentati dalle Comunità montane ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 35/1997 di cui all'articolo 14, comma 2, lettera e) della l.r. 11 maggio 1999, n. 7 è autorizzata, per l'anno 1999, l'ulteriore spesa di lire 250 milioni; la somma è iscritta in aumento dello stanziamento del capitolo 2241204 dello stato di previsione della spesa.
7. Per l'anno 1999 è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 300 milioni per l'attività di promozione turistica delle zone terremotate; la somma è iscritta in aumento dello stanziamento del capitolo 3231101 dello stato di previsione della spesa.
8. Per le finalità previste dall'articolo 5 della l.r. 22 febbraio 1999, n. 4, è autorizzata, per l'anno 1999, l'ulteriore spesa di lire 250 milioni; la somma è iscritta in aumento dello stanziamento del capitolo 3273202 dello stato di previsione della spesa.
9. Per le finalità di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 3 della l.r. 1° giugno 1999, n. 17, per l'anno 1999, il fondo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera c) della medesima l.r. 17/1999 è integrato della somma di lire 100 milioni. Lo stanziamento è iscritto in aumento del capitolo 3211207 dello stato di previsione della spesa.
10. Per l'anno 1999 è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 200 milioni per il finanziamento della l.r. 13 aprile 1995, n. 50; la somma è iscritta in aumento dello stanziamento del capitolo 4234124 dello stato di previsione della spesa.
11. Per la realizzazione delle strutture intermodali relative all'Interporto Marche è autorizzata, per l'anno 1999, la spesa di lire 7.507.200.000; la somma è iscritta a carico del capitolo 2222211 che si istituisce nello stato di previsione della spesa.
12. Per l'acquisizione di quote di partecipazione all'Agenzia regionale per le materie prime secondarie (AMPS), per la reintegrazione del capitale sociale e per l'eventuale partecipazione, per quota parte, all'aumento del capitale stesso, è autorizzata per l'anno 1999 la spesa di lire 6 milioni; la somma è iscritta a carico del capitolo 2132237 che si istituisce nello stato di previsione della spesa.
1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 7, della l.r. 28 aprile 1994, n. 15 è così modificata:
"c) ripartisce le disponibilità finanziarie tra ciascuna area protetta, istituita o di nuova istituzione e per ciascun anno finanziario, con riferimento ai contributi per spese di funzionamento e di investimento. Prevede, altresì, l'ammontare complessivo nel triennio dei contributi per particolari progetti di recupero, restauro e/o valorizzazione ambientale delle aree interessate, nonché di informazione ed educazione ambientale. Il trasferimento dell'intero contributo assegnato per spese di funzionamento, ivi comprese le somme concesse e non ancora trasferite ai soggetti gestori delle aree protette alla data di entrata in vigore della presente legge, viene operato all'atto di approvazione del programma di intervento. Entro il 31 luglio dell'anno successivo al trasferimento, il legale rappresentante dell'area protetta trasmette un'unica attestazione controfirmata dal Collegio dei revisori dei conti riguardo l'ammontare delle spese sostenute con i contributi concessi per le spese di funzionamento, ai sensi della l.r. 11 marzo 1997, n. 24, fatto salvo quanto previsto, per le Comunità montane, dall'articolo 33, comma 1, della l.r. 35/1997. I finanziamenti per spese di investimento attribuiti ai soggetti gestori dei parchi e delle riserve naturali regionali, nell'ambito dei programmi finanziati sono immediatamente trasferiti, nella misura del 95 per cento di ciascuna assegnazione, contestualmente all'approvazione del programma di interventi. E' fatta salva la possibilità del soggetto gestore di poter trasferire somme da un intervento all'altro, tra quelli approvati, dandone immediata comunicazione motivata alla Regione. La rimanente quota del 5 per cento del finanziamento è trasferita a seguito di istruttoria finale del complesso degli atti attinenti l'intervento; in caso di mancato o parziale impegno del finanziamento assentito, decorso il termine di trenta mesi dal ricevimento del decreto di trasferimento della quota del 95 per cento, si procederà al recupero degli importi non utilizzati.".
2. Il comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 15/1994 è così modificato:
"3. Quando il territorio dell'area protetta è compreso integralmente nel territorio di una Provincia, il piano pluriennale adottato è trasmesso alla Provincia che lo approva dopo aver sentito il parere del Comitato tecnico scientifico per le aree protette di cui all'articolo 6 e nel rispetto dei piani e dei programmi di competenza regionale e provinciale.".
1. Il limite di impegno di durata massima ventennale di lire 4.200 milioni, di cui al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 7/1999, è integrato di lire 4.000 milioni. Per effetto della suddetta integrazione, la spesa complessiva a carico della Regione è rideterminata in lire 164.000 milioni.
1. La Regione concorre per l'anno 1999 con l'importo di lire 1.000 milioni al finanziamento delle perizie di variante ai progetti inseriti nel PTTA 1994/1996 area programmata A (bacini idrografici) settore 2 (risorse idriche) di cui alla delibera CIPE 21 dicembre 1993 e s.m.i. approvate dai Comuni titolari, nonché approvate dalla Regione sotto il profilo tecnico-amministrativo ai sensi del punto 5.1.7 della medesima delibera CIPE, ma non ammesse da parte del Ministero dell'ambiente a finanziamento sui fondi del PTTA 1994/1996. Le somme occorrenti sono iscritte a carico del capitolo 2112219 che si istituisce nello stato di previsione della spesa.
1. Gli interventi e le modalità di attuazione previsti dalla l.r. 29 aprile 1996, n. 16 sono integrati da quelli stabiliti agli articoli 5, 6 e 7 della legge 19 ottobre 1998, n. 366.
2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri integrativi per l'assegnazione dei contributi 1999 e il termine per la presentazione della domanda di contributo corredata da un progetto preliminare dell'intervento da realizzare.
3. Il comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 16/1996 è abrogato.
4. I contributi regionali concessi ai sensi della l.r. 16/1996 verranno così erogati:
a) il 90 per cento entro novanta giorni dalla data di invio alla Regione del progetto esecutivo dell'opera finanziata, che dovrà avvenire nei termini improrogabili che saranno comunicati ai beneficiari e su presentazione di certificato di congruità progettuale, nelle forme previste dalla delibera di Giunta regionale n. 629/1997;
b) il restante 10 per cento alla comunicazione dell'inizio dei lavori, certificata dal Direttore degli stessi e che dovrà avvenire entro un anno dalla data di liquidazione di cui alla lettera a).
5. I beneficiari dei contributi, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, che dovranno concludersi entro ventiquattro mesi dal loro inizio, trasmetteranno al competente servizio regionale la rendicontazione completa delle spese sostenute per l'intervento finanziato.
6. Il mancato rispetto dei termini previsti dal comma 5 comporta la revoca e il recupero del contributo concesso.
1. La Regione concorre, per l'anno 1999, per l'importo di lire 150 milioni, al finanziamento delle iniziative attivate dall'Autorità portuale di Ancona volte a favorire interventi per il miglioramento funzionale e lo sviluppo commerciale del porto di Ancona nonché per la sua manutenzione straordinaria.
2. Le somme occorrenti sono stanziate a carico del capitolo 2223210 che si istituisce nello stato di previsione della spesa.
1. Il termine per la presentazione dei progetti di cui all'articolo 6 della l.r. 20 maggio 1997, n. 31, determinato nel 30 settembre 1999 per effetto dell'articolo 19 della l.r. 7/1999, è differito al 31 ottobre 1999.
2. Per il finanziamento dei progetti ammissibili alle provvidenze di cui all'articolo 7 della l.r. 31/1997, presentati per l'anno 1998, è autorizzata, per l'anno 1999, la spesa di lire 150 milioni; la somma è iscritta a carico del capitolo 3322131 che si istituisce nello stato di previsione della spesa.
3. Alle spese di avvio e di primo funzionamento dell'ARMAL, di cui all'articolo 10 della l.r. 38/1998, si fa fronte con le disponibilità dei capitoli 3211101 e 3211122 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1999.
1. Per gli interventi di promozione economica di cui alle lettere a), d), e) ed f) del comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 20 maggio 1997, n. 33 è stabilita un'ulteriore autorizzazione di spesa di lire 400 milioni; la somma è iscritta a carico del capitolo 3221202 dello stato di previsione della spesa.
2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) della l.r. 33/1997 è incrementata di lire 323.085.643; la somma è iscritta a carico del capitolo 3222213 dello stato di previsione della spesa.
3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d) della l.r. 33/1997 è aumentata di lire 275 milioni; la somma è iscritta a carico del capitolo 3222214 dello stato di previsione della spesa.
4. Per la concessione dei contributi in conto capitale alle imprese artigiane per l'acquisto di macchinari e attrezzature di tipo innovativo di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a) della l.r. 33/1997 è autorizzata, per l'anno 1999, l'ulteriore spesa di lire 2.500 milioni; la somma è iscritta a carico del capitolo 3222217 dello stato di previsione della spesa.
5. Per l'anno 1999, l'autorizzazione di spesa prevista per la l.r. 33/1997 è stabilita nel nuovo importo complessivo di lire 27.085.085.643.
1. Per l'anno 1999 è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per la concessione alle Aziende speciali di un contributo finalizzato allo svolgimento di attività destinate alla valorizzazione ambientale di aree forestali collettive e di uso civico.
2. Il contributo di cui al comma 1 è liquidato su richiesta documentata del rappresentante legale delle Aziende.
3. Le somme occorrenti per il pagamento della spesa autorizzata dal comma 1 sono iscritte a carico del capitolo 2144201 dello stato di previsione della spesa.
1. Per gli interventi strutturali nel comparto agroindustriale previsti dai regolamenti CE 724/97, 805/97 e 806/97 relativi alle misure ed alle modalità di applicazione delle compensazioni per le riduzioni di reddito derivanti dalla rivalutazione della lira italiana, meglio conosciuti con il termine Agrimonetario, attuati in conformità con il regolamento CE 951/97, è autorizzata la spesa di lire 1.732.672.500 quale quota a carico della Regione da trasferirsi, per i successivi pagamenti, a favore dell'AIMA.
2. Le spese di cui al comma 1 sono iscritte a carico del capitolo 3123223 che si istituisce nello stato di previsione della spesa.
Con nota 1415 del 27/11/99 il Governo ha rilevato che la legge è censurabile in quanto:
1) La Regione disponendo all'art. 22, per i proprietari degli immobili ricadenti in zone urbane rientranti nei comprensori di bonifica, l'esclusione dal pagamento del contributo di bonifica, ha deliberato una esenzione tributaria di bonifica che si pone in contrasto con:
a) l'art. 117 della Costituzione per mancato rispetto dei principi fondamentali sanciti dagli artt. 10 (1° comma), 11, 21 (1° comma), 59 (2° comma) del R.D. 13/2/1933 n. 215 e dall'art. 8 del D.P.R. 23/6/1962 n. 947;
b) l'art. 119 della Costituzione con riferimento alla legge n. 281/70 che esclude la potestà legislativa delle Regioni in materia di imposizione tributaria sugli immobili come più volte affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 370/93, n. 156/1990 e n. 294/90. Infatti i contributi di bonifica essendo imposti sugli immobili agricoli ed extragricoli rientranti nei comprensori di bonifica rivestono natura di tributi su immobili come costantemente riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (1^ sezione civile e anche a sezioni unite) sia come ribadito con circolari del Ministero delle Finanze (da ultimo la n. 52/E del 26/2/1999);
c) l'art. 3 della Costituzione in quanto opera una disparità di trattamento tra i consorziati a danno degli imprenditori agricoli giacché le spese per le quali vengono imposti i contributi sono ripartiti tra immobili agricoli ed extragricoli, pertanto, esentando gli immobili urbani, l'intera spesa rimane a carico degli immobili agricoli.
1. Al fine di dare attuazione ai contenuti previsti nel Patto per lo sviluppo della Regione Marche sono individuati, per l'anno 1999, gli interventi di seguito indicati, per la realizzazione dei quali la Giunta regionale è autorizzata a definire i programmi operativi, sentiti gli organismi di concertazione previsti dal Patto, dopo aver acquisito il parere delle Commissioni consiliari competenti e quelli obbligatori legislativamente previsti:
a) per la costituzione di venti nuove imprese cooperative, con potenziale assorbimento di duecento nuovi occupati, sono autorizzate le spese di lire 1.200 milioni in conto capitale e di lire 300 milioni di patte corrente, le somme sono iscritte, rispettivamente, a carico dei capitoli 3273204 e 3273104 che si istituiscono nello stato di previsione della spesa;
b) per alimentare il Fondo unico regionale per le attività produttive extra-agricole di cui all'articolo 20 della l.r. 17 maggio 1999, n. 10 è autorizzata la spesa di lire 5.300 milioni di cui:
1) per l'attività inerente l'assistenza tecnica prevista dalla l.r. 15 novembre 1996, n. 46, modificata dall'articolo 31 della l.r. 5 maggio 1998, n. 12, lire 3.500 milioni suddivisi in 2.500 milioni per le spese di parte corrente e lire 1.000 milioni per le spese di investimento; le somme occorrenti sono iscritte, rispettivamente, a carico dei capitoli 3211129 e 3211209 che si istituiscono nello stato di previsione della spesa;
2) per il sostegno delle attività produttive extraagricole lire 1.800 milioni; la somma è iscritta a carico del capitolo 3222225 che si istituisce nello stato di previsione della spesa;
c) allo scopo di favorire la qualificazione delle aree a valenza distrettuale di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 29 luglio 1999, n. 259 mediante la realizzazione di specifiche politiche di intervento, la Regione Marche promuove, in via sperimentale, nell'area calzaturiera del fermano-maceratese, nell'area pesarese del mobile, nell'area fabrianese colpita dagli eventi sismici del 26 settembre 1997 e successivi, nell'area plurisettoriale di Recanati-Osimo- Castelfidardo e nell'area agro-industriale di San Benedetto del Tronto, la costituzione dei seguenti due organismi: i Comitati di indirizzo e di coordinamento (COICO), con compiti di programmazione, indirizzo e controllo delle politiche distrettuali e le Giunte esecutive di distretto (GIE), con compiti di programmazione e valutazione degli interventi. La Regione concede contributi ai COICO per spese correnti e, a tal fine, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni; la somma è iscritta a carico del capitolo 3211126 che si istituisce nello stato di previsione della spesa. Per la realizzazione di progetti altamente innovativi in aree a valenza distrettuale è altresì autorizzata la spesa per investimenti di lire 1.000 milioni; la somma è iscritta a carico del capitolo 3211208 che si istituisce nello stato di previsione della spesa;
d) allo scopo di sostenere il consolidamento finanziario delle piccole e medie imprese, delle imprese artigiane e delle imprese cooperative e per la costituzione di un consorzio regionale di secondo grado per le cooperative artigiane di garanzia e dei confidi è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni; la somma è iscritta a carico del capitolo 3222226 che si istituisce nello stato di previsione della spesa;
e) per incentivare gli investimenti di innovazione tecnologica e di manutenzione straordinaria degli immobili e degli impianti è costituito un fondo a favore delle attività produttive extra-agricole, da utilizzare secondo la seguente ripartizione: artigianato 35 per cento, industria 35 per cento, turismo 20 per cento, commercio 10 per cento. Per il finanziamento del fondo è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni iscritta a carico del capitolo 3222227 che si istituisce nello stato di previsione della spesa;
f) per la realizzazione dei nodi di scambio previsti nel Piano regionale del trasporto pubblico locale, compreso il nodo di scambio di Pesaro e con esclusione degli altri interventi già finanziati in attuazione dell'articolo 18 ter, comma 1, del d.l. 13 maggio 1991, n. 151, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 202 e di quelli previsti nei Comuni di cui alla deliberazione del Consiglio regionale del 13 agosto 1999, n. 262, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni; la somma è iscritta a carico del capitolo 2222214 che si istituisce nello stato di previsione della spesa;
g) per la realizzazione degli interventi riguardanti il settore ittico: l'aggregazione e il riordino funzionale dei mercati ittici regionali, il riassetto dei porti, la promozione della certificazione della qualità, la valorizzazione della produzione ittica e l'assistenza tecnica è autorizzata la spesa di lire 600 milioni, di cui 550 milioni per spese di investimento e lire 50 milioni per spese correnti; le somme sono iscritte, rispettivamente, a carico dei capitoli 3261208 e 3261102 che si istituiscono nello stato di previsione della spesa.
1. Per l'anno 1999 sono autorizzate le seguenti spese:
a) lire 900 milioni per la concessione ai Comuni di contributi finalizzati all'istituzione e gestione degli sportelli unici per le attività produttive con priorità per quelli operanti nei distretti industriali;
b) lire 100 milioni per interventi della Regione a sostegno degli sportelli unici per le attività produttive.
2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dal comma 1 sono iscritte, rispettivamente, a carico dei capitoli 3222105 e 3222106 che si istituiscono nello stato di previsione della spesa.
3. La Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:
a) stabilisce criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti alla lettera a) del comma 1;
b) definisce gli interventi della Regione previsti alla lettera b) del comma 1.
1. La Regione, ai sensi dell'articolo 5 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, favorisce e incentiva il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia in armonia con la politica energetica nazionale e dell'Unione europea e nel rispetto degli impegni che il Governo italiano ha assunto nell'ambito del protocollo adottato a Kyoto il 10 dicembre 1997.
2. A tal fine sono concessi contributi in conto capitale finalizzati a:
a) contenere i consumi energetici nei settori industriale, artigianale, terziario e agricolo;
b) incentivare la produzione di energia utilizzando le fonti rinnovabili quali l'acqua, il vento e le biomasse;
c) incentivare l'utilizzo dell'energia solare termica;
d) favorire la diffusione della cultura energetica nel territorio regionale.
3. La Giunta regionale provvede ogni anno:
a) alla ripartizione dei fondi da assegnare ai quattro settori di intervento di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d);
b) alla definizione delle modalità di presentazione delle domande e di concessione dei contributi.
4. Per l'anno 1999 la Giunta regionale provvede entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
5. Per le finalità previste dal comma 2 è autorizzata per l'anno 1999 la spesa di lire 1.650 milioni.
6. Le somme occorrenti per le spese autorizzate dal comma 5 sono iscritte a carico del capitolo 2228216 che si istituisce nello stato di previsione della spesa.
1. Per il completamento funzionale degli insediamenti produttivi di cui alla l.r. 15/1979 le somme introitate dai Comuni a seguito della vendita dei lotti possono essere utilizzate dagli stessi limitatamente al pagamento dei conguagli delle indennità resisi necessari per il perfezionamento delle pratiche espropriative nonché delle relative spese legali.
2. Le anticipazioni finanziarie concesse ai Comuni ai sensi della l.r. 7/1980 e l.r. 6/1985 per l'apprestamento di aree artigianali sono restituite alla Regione senza il pagamento degli interessi previsti dalle norme indicate.
3. La somma di lire 1.365.000.000 iscritta a carico del capitolo 3223206 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1999 per le finalità di cui all'articolo 25, comma 2, lettera b) e comma 3, lettere a) e b) della l.r. 20 maggio 1997, n. 33, è destinata, entro la spesa massima di lire 650 milioni, al finanziamento delle richieste pervenute, entro i termini legislativamente stabiliti, nel corso dell'anno 1998.
4. I procedimenti avviati ai sensi dell'articolo 52, comma 5, della l.r. 33/1997 per il recupero delle anticipazioni erogate ai Comuni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a) della l.r. 19/1992, non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, sono limitati al recupero della sola anticipazione, senza la maggiorazione degli interessi previsti al comma 3 dello stesso articolo di legge.
1. Per l'anno 1999, la Giunta regionale è autorizzata alla sottoscrizione di quote fino all'importo di lire 400 milioni, per la partecipazione al capitale sociale della costituenda società di gestione del quartiere fieristico di Campanara di Pesaro, derivante dalla trasformazione in Società per azioni dell'Azienda speciale della Camera di commercio di Pesaro denominata Pesaro promozione.
2. Le spese di cui al comma 1 sono iscritte a carico del capitolo 3242202 che si istituisce nello stato di previsione della spesa.
1. Per la concessione dei contributi alle imprese commerciali del settore alimentare che operano su aree pubbliche per l'adeguamento degli automezzi attrezzati e delle strutture, con priorità per gli automezzi, è autorizzata, per l'anno 1999, la spesa di lire 500 milioni.
2. Le somme occorrenti sono iscritte a carico del capitolo 3246209 che si istituisce nello stato di previsione della spesa.
3. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, stabilisce criteri, termini e modalità di concessione dei contributi.
1. Per l'anno 1999 l'autorizzazione di spesa iscritta a carico del capitolo 3111106 Contributo all'ASSAM nelle spese di gestione è incrementata di lire 200 milioni per il funzionamento della sezione speciale dell'ASSAM per l'economia ittica, ai sensi degli articoli 16 e 17, comma 3, della l.r. 27 luglio 1998, n. 24.
2. Allo scopo di favorire l'integrazione dei mercati ittici, attraverso la creazione di una rete di interconnessione e di un centro di coordinamento e gestione della rete dei mercati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera f) della l.r. 18 aprile 1994, n. 14, la scadenza del 30 marzo prevista al comma 1) del medesimo articolo 4 della l.r. 14/1994, per l'anno 1999, è differita al 30 novembre 1999.
3. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 14/1994 le parole "gli enti locali e loro aziende" sono così sostituite: "gli enti locali e le loro aziende singole o associate o consorzi fra foro costituiti, enti pubblici economici".
4. Al fine di realizzare lo studio di fattibilità per l'istituzione del Parco marino del Piceno previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 ed ai sensi della l.r. 18 aprile 1994, n. 14, così come modificata dall'articolo 40, comma 8, della l.r. 11 maggio 1999, n. 7, è autorizzata, per l'anno 1999, la spesa di lire 100 milioni; la somma è iscritta a carico del capitolo 3261101 che si istituisce nello stato di previsione della spesa.
1. Per garantire il pieno utilizzo delle risorse comunitarie, relativamente agli interventi a valere sull'obiettivo 5B, è autorizzata l'attivazione di ulteriori progetti fino alla concorrenza di lire 12.000.000.000 nell'ambito dei programmi di competenza dei comitati di sorveglianza o degli organismi comunitari o statali.
2. Gli oneri di cui al comma 1 sono imputati al capitolo 3779201 che si istituisce nello stato di previsione della spesa finanziato con i recuperi dei programmi non attivati e, per le eccedenze, prioritariamente a carico delle leggi regionali di settore che finanziano analoghe iniziative.
1. Per l'anno 1999 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per sostenere iniziative di enti locali e associazioni volte alla diffusione della tutela dei diritti umani, della cultura di pace e della solidarietà tra i popoli, secondo i criteri e le modalità stabilite con delibera del Consiglio regionale.
2. Le somme occorrenti sono stanziate a carico del capitolo 4112113 che si istituisce nello stato di previsione della spesa.
1. La Regione concorre, per l'anno 1999, al finanziamento di progetti per soggetti affetti da disturbi mentali, attivati dagli enti locali, tramite atti di intesa con i Dipartimenti di salute mentale delle Aziende USL, per l'importo di lire 1.000 milioni.
2. I progetti di cui al comma 1 comprendono l'inserimento lavorativo e l'inclusione sociale attraverso interventi tesi alla ricostruzione di una vita comunitaria al di fuori delle strutture strettamente sanitarie; la somma è iscritta a carico del capitolo 4234141 che si istituisce nello stato di previsione della spesa.
3. La Giunta regionale approva i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
1. La Regione concorre, per l'anno 1999, al finanziamento di progetti degli Enti locali, per l'importo di lire 300 milioni, al fine di assicurare il diritto al nomadismo, alla stanzialità, alla tutela dell'identità linguistica-culturale delle popolazioni zingare e per favorire processi di inclusione sociale e di convivenza civile nelle comunità locali del territorio regionale.
2. La Regione, inoltre, promuove uno studio dettagliato per la conoscenza del fenomeno nella nostra Regione, al fine di addivenire ad una normativa organica sull'inclusione sociale delle popolazioni zingare.
3. Le somme occorrenti sono iscritte a carico del capitolo 4334101 che si istituisce nello stato di previsione della spesa.
4. La Giunta regionale approva i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. I commi 2 e 3 dell'articolo 23 della l.r. 11 maggio 1999, n. 7 sono così sostituiti:
"2. Per l'anno 1999, è stabilito in 3.150 il numero massimo dei posti bambino autorizzabili.
3. Nella ripartizione dei fondi iscritti a carico del capitolo 4231101 dello stato di previsione della spesa per lire 8.615 milioni, la somma di lire 200 milioni è riservata per contributi aggiuntivi ai Comuni che praticano servizi in forma associata o comunque convenzionata e la somma di lire 100 milioni è utilizzata per il finanziamento di progetti di sperimentazione di nido-famiglia.
4. Le somme non utilizzate per il finanziamento dei progetti di sperimentazione di nido-famiglia possono essere utilizzate a favore dei Comuni per le spese di gestione degli asili nido.".
2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 25 della l.r. 7/1999, è incrementata, per l'anno 1999, di lire 1.000 milioni; la somma è iscritta a carico del capitolo 4234102 dello stato di previsione della spesa.
3. Il termine di cui all'articolo 26, comma 2 e comma 4 della l.r. 4 giugno 1996, n. 18 "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone handicappate" è differito, per l'anno 2000, alla data del 28 febbraio 2000.
4. La Regione, al fine di sostenere le iniziative per la raccolta, conservazione e distribuzione dei prodotti alimentari, concede, a decorrere dall'anno 1999, alla Fondazione banco alimentare di cui alla l.r. 17 marzo 1998, n. 5, un contributo annuale di lire 40 milioni.
5. All'erogazione del contributo di cui al comma 4 provvede la Giunta regionale su richiesta del Presidente della Fondazione previa presentazione di una relazione illustrativa sulle modalità di utilizzazione del contributo stesso.
6. La somma è iscritta a carico del capitolo 4234138 che si istituisce nello stato di previsione della spesa.
1. Per l'anno 1999 la Regione concede ai nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica un contributo commisurato all'entità dei tributi regionali pagati sul gas e sull'elettricità nel periodo giugno 1998 - giugno 1999.
2. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce i criteri e le modalità dell'erogazione dei contributi.
3. Per i fini di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni da iscrivere in aumento a carico del capitolo 4234106.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad utilizzare l'importo di lire 500 milioni iscritto a carico del capitolo 4321107 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per finanziare direttamente o partecipare alla realizzazione di progetti o programmi di cooperazione allo sviluppo anche attraverso l'adesione agli organismi di solidarietà nazionali o internazionali in relazione alla ricostruzione delle strutture danneggiate o distrutte dall'uragano.
1. Per il concorso nelle spese di mantenimento della Pinacoteca della Resistenza di Caldarola danneggiata dal terremoto, è concesso, per l'anno 1999, al Comune di Caldarola il contributo di lire 150 milioni.
2. Le somme occorrenti sono iscritte a carico del capitolo 4111108 che si istituisce nello stato di previsione della spesa.
1. Il comma 3 dell'articolo 39 bis della l.r. 23 gennaio 1996, n. 4, così come modificato dall'articolo 1 della l.r. 25 maggio 1999, n. 11, è sostituito dal seguente:
"3. La Commissione esaminatrice per l'abilitazione tecnica è nominata con la procedura prevista nel comma 3 dell'articolo 35 ed è composta da:
a) il Dirigente del servizio regionale sport che la presiede;
b) il Dirigente del servizio turismo o suo delegato;
c) due guide alpine facenti parte del collegio regionale ed iscritte all'albo professionale delle Marche;
d) un medico esperto designato dalla delegazione alpina del Centro nazionale servizio alpino speleologico (CNSAS);
e) un esperto universitario in materie naturalistico-ambientali applicate alla montagna.".
2. L'articolo 3 della l.r. 11/1999 è abrogato.
1. Il comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 28 dicembre 1995, n. 67 è sostituito dal seguente:
"1. Ai dipendenti regionali componenti dei Comitati di gestione e delle Commissioni d'esame costituiti ai sensi della vigente normativa regionale attuativa del Regolamento CEE n. 2084/93 e successive modificazioni ed integrazioni spetta, per le funzioni svolte, un'indennità giornaliera di presenza pari a lire 50.000, oltre ai rimborsi spese, previsti dalla l.r. 2 agosto 1984, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme occorrenti per il pagamento delle indennità e dei rimborsi dei dipendenti regionali componenti dei Comitati di gestione e delle Commissioni d'esame per l'attuazione dei corsi previsti dal Regolamento CEE n. 2084/93 e successive modificazioni ed integrazioni sono proporzionalmente poste a carico dei bilanci annuali di previsione della spesa della Regione sui capitoli concernenti l'attuazione dei corsi previsti dal suddetto regolamento e successive modificazioni.".
2. Il comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 28 dicembre 1995, n. 67 è sostituito dal seguente:
"2. Nella tabella B allegata alla l.r. 2 agosto 1984, n. 20 e successive modificazioni sono inseriti i seguenti organismi:
a) Comitato di gestione per l'attuazione delle iniziative formative cofinanziate dalla CEE (l.r. 2/1996) lire 50.000;
b) Commissione d'esame per le iniziative formative cofinanziate dalla CEE (l.r. 2/1996) lire 50.000.".
1. Al comma 4, dell'articolo 1, della l.r. 12 aprile 1995, n. 43 le parole: "piccole e medie imprese industriali ed artigiane di produzione e di servizi direttamente connessi alla produzione con sede legale ed operativa nelle zone della Regione diverse: "vengono sostituite con le parole: "piccole e medie imprese industriali ed artigiane di produzione e di servizi direttamente connessi alla produzione con sede operativa nelle zone diverse:".
1. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 1° giugno 1999, n. 17 sono aggiunte le seguenti parole: "e dei fondi residui della l.r. 25/1992, articolo 2".
2. Al comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 17/1999 sono aggiunte le seguenti parole: "e saranno riferite ad operazioni a favore delle piccole e medie imprese industriali ed artigiane di produzione e di servizi direttamente connessi alla produzione con sede operativa nella regione Marche.".
3. All'articolo 10 della l.r. 17/1999 è aggiunto il seguente comma:
"3. Per la copertura delle spese di gestione dei fondi di cui al comma 1 viene riconosciuto alla Società regionale di garanzia un contributo pari al 4 per cento dei fondi disponibili e pari al 2 per cento dei fondi già impegnati dalla Finanziaria regionale Marche.".
1. La Giunta regionale è autorizzata ad attivare le procedure per l'acquisizione dell'immobile di proprietà del Mediocredito fondiario centroitalia, mediante cessione in permuta di altri immobili di proprietà regionale.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad acquistare dallo Stato, per l'importo di lire 1.000 milioni, il complesso immobiliare denominato Rocca della Cittadella, sito in Ancona, da destinare a sede di servizi della Giunta regionale o del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1993, n. 579 e come disposto dal Consiglio regionale con delibera 20 marzo 1996, n. 51; le somme occorrenti sono iscritte a carico del capitolo 1360211 che si istituisce nello stato di previsione della spesa.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad attivare le procedure per l'acquisizione della struttura sita in località Passo Varano di Ancona adibita ad archivio deposito dei servizi regionali.
Con nota 1415 del 27/11/99 il Governo ha rilevato che la legge è censurabile in quanto: l'art. 43 che autorizza nuove obbligazioni di spesa per 5,6 miliardi a valere sui capitoli 3122213, 3128212 e 3261204, si pone in contrasto con l'art. 81 della Costituzione in quanto tali spese sono prive di copertura.
1. E' approvato il quadro generale riassuntivo degli stanziamenti di competenza del bilancio per l'anno 1999 nelle risultanze di cui alla tabella 3 allegata alla presente legge.
2. E' approvato il quadro generale riassuntivo degli stanziamenti di cassa del bilancio per l'anno 1999 nelle risultanze di cui alla tabella 4 allegata alla presente legge.
1. E' autorizzata, in deroga al disposto di cui all'articolo 86 della l.r. 25 aprile 1980, n. 25, l'assunzione di impegni di spesa a carico dei capitoli i cui stanziamenti risultino integrati o stabiliti dalla presente legge entro il 31 gennaio 2000.
Il Governo non ha consentito espressamente l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione.
L'allegato è stato pubblicato nel supplemento n. 26 al BUR n. 120 del 9 dicembre 1999.
Si omettono le tabelle allegate pubblicate nel BUR n. 118 bis del 3 dicembre 1999.