Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 17 aprile 1975, n. 24
Titolo:Norme di interpretazione autentica dell'art. 31, terzo comma, della legge 27 maggio 1974, n. 12 recante norme sullo stato giuridico ed economico e sull'inquadramento del personale regionale.
Pubblicazione:(B.u.r. 17 aprile 1975, n. 19)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Ordinamento degli uffici e del personale
Note:Abrogata dall'art. 42, l.r. 15 ottobre 2001, n. 20.

Sommario





Ai fini dell'inquadramento nel ruolo regionale del personale trasferito, comandato o distaccato dallo Stato e dagli enti locali, di cui al primo comma dell'art. 31 della legge regionale 27.5.1974, n. 12, e ai fini dell'applicazione delle tabelle di corrispondenza «C», «D» e «E», allegate alla citata legge regionale e richiamate dal III comma dell'art. 31 succitato, la qualifica di provenienza che deve essere presa in considerazione č quella risultante a seguito dell'applicazione dei benefici di cui all'art. 68 del D.P.R. 30.6.1972, n. 748, spettanti al personale dello Stato trasferito alla Regione ed estesi al personale comandato o distaccato, in virtů dell'art. 1 della legge regionale 14.5.1973, n. 9, e dell'ottavo comma dell'art. 31 citato.
Le disposizioni del presente articolo unico si applicano a far tempo dall'entrata in vigore della legge regionale 27.5.1974, n. 12.