Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1999, n. 38 |
Titolo: | Norme per la promozione, la ricerca, l'acquisizione dei beni mobili di notevole interesse storico-artistico. |
Pubblicazione: | ( B.U. 05 gennaio 2000, n. 2 ) |
Stato: | Abrogata |
Tema: | SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’ |
Settore: | BENI E ATTIVITA’ CULTURALI |
Materia: | Beni culturali |
Note: | Abrogata dall'art. 26, l.r. 9 febbraio 2010, n. 4. Ai sensi dell'art. 25, l.r. 4/2010, fino alla data di esecutività del piano di cui all'art. 7 della medesima l.r. 4/2010, continuano ad applicarsi la presente legge e i relativi provvedimenti attuativi. |
Sommario
Art. 1 (Finalità)
Art. 2 (Comitato tecnico-scientifico)
Art. 3 (Competenze della Giunta regionale)
Art. 4 (Collocazione dei beni mobili)
Art. 5 (Relazione)
Art. 6 (Acquisizione manoscritti e spartiti di G. Rossini)
Art. 7 (Norme finanziarie)
Art. 2 (Comitato tecnico-scientifico)
Art. 3 (Competenze della Giunta regionale)
Art. 4 (Collocazione dei beni mobili)
Art. 5 (Relazione)
Art. 6 (Acquisizione manoscritti e spartiti di G. Rossini)
Art. 7 (Norme finanziarie)
1. La Regione, con la presente legge, promuove, anche con il concorso degli enti locali e degli altri soggetti pubblici o privati, la ricerca e l'acquisizione di beni mobili di notevole interesse storico-artistico che hanno particolare rilevanza per il patrimonio storico-culturale delle Marche.
1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione si avvale di un Comitato tecnico-scientifico.
2. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:
a) formula proposte alla Giunta regionale in merito alle iniziative relative alla ricerca e all'acquisizione dei beni di cui all'articolo 1;
b) esprime parere alla Giunta regionale in merito alla collocazione dei beni mobili acquistati presso le raccolte pubbliche situate nell'ambito regionale.
3. Il Comitato è composto da:
a) il direttore del Centro regionale per i beni culturali che lo presiede;
b) un dirigente regionale competente in materia di attività e beni culturali;
c) un rappresentante della soprintendenza per i beni artistici e storici;
d) un rappresentante della soprintendenza archivistica;
e) due esperti nominati dalla Giunta regionale, scelti tra persone di documentata esperienza in materia di beni culturali.
4. Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte da un funzionario regionale.
5. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica tre anni.
6. I pareri di competenza sono adottati a maggioranza dei presenti.
7. Ai componenti del Comitato spettano le indennità e i rimborsi spese previsti dalla l.r. 2 agosto 1984, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni.
1. La Giunta regionale approva annualmente le iniziative predisposte dal Comitato di cui all'articolo 2 e le modalità attuative delle iniziative medesime, sentiti gli enti locali e gli altri soggetti pubblici o privati interessati, anche ai fini di una loro partecipazione finanziaria alle singole iniziative.
2. La Giunta regionale provvede alla realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 ricorrendo anche a convenzioni e ad intese con gli altri soggetti concorrenti alle iniziative medesime.
3. La Giunta regionale provvede altresì alla collocazione dei beni ai sensi all'articolo 4.
1. I beni mobili acquistati sono collocati presso raccolte pubbliche situate nell'ambito regionale, al fine di assicurarne la più ampia fruibilità, sulla base delle indicazioni del Comitato tecnico-scientifico, in relazione alle convenzioni e alle intese di cui all'articolo 3, e sentita la Conferenza regionale delle autonomie di cui all'articolo 2 della l.r. 5 settembre 1992, n. 46.
1. La Giunta regionale, presenta al Consiglio regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sulle iniziative attuate nell'anno precedente.
1. La Regione, per l'anno 1999, assegna un contributo al Comune di Pesaro per il concorso nell'acquisizione di manoscritti e spartiti musicali firmati da Gioacchino Rossini.
2. Il contributo è erogato dalla Giunta regionale previa richiesta da parte del Comune, con l'indicazione delle opere acquistate e il relativo piano finanziario.
1. Per le finalità previste nella presente legge, l'entità della spesa sarà determinata annualmente a decorrere dall'anno 2000 e fino al limite massimo di lire 300 milioni con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.
2. Alla copertura dell'onere derivante dal comma 1 si provvederà mediante utilizzazione di quota parte del gettito dei contributi regionali.
3. Per le finalità di cui all'articolo 6 è autorizzata per l'anno 1999 la spesa di lire 300 milioni.
4. Alla copertura della spesa di cui al comma 3 si provvede per l'anno 1999 mediante impiego delle somme iscritte a carico del capitolo 5100101 del bilancio di previsione per l'anno 1999, quota parte dell'accantonamento di cui alla partita 3 dell'elenco 1.
5. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dal comma 1 sono iscritte a carico del capitolo che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2000 e successivi con la seguente denominazione "Spese per l'acquisizione di beni mobili di notevole interesse storico-artistico"; le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dal comma 3 sono iscritte a carico del capitolo che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2000 con la seguente denominazione e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa "Contributi al Comune di Pesaro per l'acquisizione di manoscritti e spartiti musicali firmati da Gioacchino Rossini", lire 300 milioni.
6. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1999 sono ridotti di lire 300 milioni.