Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 2
Titolo:Integrazioni e modifiche alle Leggi regionali 5 agosto 1996, n. 34: "Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione" e 7 giugno 1999, n. 18: "Riordino dei Consigli di Amministrazione degli IACP e del Consorzio regionale".
Pubblicazione:(B.u.r. 20 gennaio 2000, n. 6)
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Attività amministrativa

Sommario




Art. 1

1. All'articolo 3, comma 2, della l.r. 5 agosto 1996, n. 34 le parole "entro il 30 novembre" sono sostituite dalle seguenti:
"entro il 31 ottobre".

2. Il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 34/1996 è sostituito dal seguente:
"2. Alla proposta di candidatura sono allegati:
a) la dichiarazione, sottoscritta dal candidato, relativa alla data ed al luogo di nascita, al titolo di studio, all'eventuale esistenza di un rapporto di lavoro dipendente con una pubblica amministrazione, all'accettazione della candidatura, all'inesistenza di cause di ineleggibilità e di non candidabilità, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, all'esistenza di eventuali cause di incompatibilità, alla non appartenenza alle logge massoniche;
b) il curriculum professionale, sottoscritto dal candidato, contenente anche l'indicazione degli eventuali incarichi ricoperti in enti pubblici o in società a partecipazione pubblica.".

3. Il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 34/1996 è abrogato.
4. L'articolo 7 della l.r. 34/1996 è sostituito dal seguente:
"Art. 7 - (Procedure per le sostituzioni, le nomine e designazioni non dipendenti dalla prevista scadenza)
1. Nei casi di sostituzione o di nomina o designazione previsti dall'articolo 3, comma 4, le nomine o designazioni devono essere effettuate non prima del trentesimo e non oltre il cinquantacinquesimo giorno dalla loro pubblicazione nel Bollettino ufficiale. Le candidature sono proposte entro venti giorni dalla pubblicazione ed il termine per la trasmissione del parere da parte della Commissione consiliare è di quindici giorni decorrenti dalla scadenza di quello per la presentazione della candidatura. Decorso inutilmente il cinquantacinquesimo giorno dalla pubblicazione si attiva la funzione surrogatoria presidenziale di cui all'articolo 6, commi 3 e 4.".

5. Dopo il comma 5 dell'articolo 1 della l.r. 7 giugno 1999, n. 18 è aggiunto il seguente:
"6. Sono incompatibili con la carica di Presidente, di Vice Presidente e di componente del Consiglio di amministrazione esclusivamente le cariche previste dall'articolo 8, comma 1, della l.r. 34/1996.".