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Atto:LEGGE REGIONALE 24 aprile 1975, n. 25
Titolo:Norme per la costituzione e la ripartizione del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera agli enti ospedalieri.
Pubblicazione:(B.u.r. 24 aprile 1975, n. 20)
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SANITA’
Materia:Strutture e personale sanitari e ospedalieri
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

Per l'anno 1975 il riparto fra gli enti ospedalieri delle Marche del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera si effettua sulla base dei criteri indicati negli articoli successivi.

Art. 2

Il fondo regionale per l'assistenza ospedaliera è costituito:
a) dalla quota del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera attribuita alla Regione Marche;
b) dalle entrate per attività spedalizzata ai soggetti che non hanno diritto all'assistenza ospedaliera ai sensi del I comma dell'art. 12 del D.L. 8 luglio 1974, n. 264 e dei due commi ad esso aggiunti dalla legge 17 agosto 1974, n. 386 e ai soggetti non iscritti negli appositi ruoli di cui all'art. 13 dello stesso decreto legge, nonché dalle entrate per attività ambulatorie;
c) dalle entrate per contributi, rimborsi diversi e recuperi indistinti.


Art. 3

A ciascun ente ospedaliero, nell'ambito del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera come sopra costituito, spetta una somma calcolata sulla base dei conti consuntivi 1974 pari alla spesa fissa per:
a) stipendi, altri assegni fissi e oneri contributivi, ivi compresi i nuovi oneri derivanti dall'applicazione dell'accordo nazionale stipulato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 40 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, relativi al personale in servizio presso ciascun ente alla data del 31 dicembre 1974, ovvero assunto anche successivamente nei casi previsti da leggi dello stato o da leggi regionali;
b) spese relative al funzionamento di organi istituzionali;
c) ratei di mutui in decorrenza alla data del 31 dicembre 1974 ovvero, anche successivamente a tale data, purché autorizzati e finanziati ai sensi e per gli effetti della legge regionale 10 agosto 1974, n. 20 e successive integrazioni;
d) canoni di locazione e spese di ammortamento;
e) spese derivanti da convenzioni di consulenza;
f) spese relative al funzionamento delle scuole del personale ausiliario e paramedico comprese anche le eventuali borse di studio;
g) spese relative alle imposte, tasse e oneri assicurativi vari.

La somma di cui al precedente comma comprende anche i maggiori oneri relativi all'aumento dei costi per il funzionamento dei servizi.
In relazione alla spesa di cui alla lettera a) del primo comma, nell'ipotesi di personale assunto successivamente alla data del 31 dicembre 1974, viene riconosciuta la somma risultante dal costo di tale personale, tenuto conto della data di effettiva assunzione in servizio.

Art. 4

Spetta altresì agli enti ospedalieri una somma per spese variabili riguardanti medicinali, vettovaglie e tutte quelle spese non comprese in quelle fisse di cui al precedente art. 3, pari all'importo delle stesse voci risultante dal conto consuntivo 1974, maggiorato del 20%.

Art. 5

Il riparto del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera, viene effettuato:
- per il 65% a copertura delle spese di cui al precedente art. 3;
- per il 20% a copertura delle spese di cui all'art. 4.

Il risultante 15% è destinato alla costituzione di un fondo di accantonamento per far fronte ad eventuali necessità di adeguamento e alla copertura delle spese di cui all'art. 12, commi II, III, V, VI e VII del D.L. 8 luglio 1974, n. 264 convertito nella legge 17.8.1974 n. 386.
In attesa della approvazione dei conti consuntivi 1974 degli enti ospedalieri, la Giunta regionale è autorizzata a corrispondere acconti in relazione ai consuntivi del 1973.
Entro la data del 31 luglio 1975 la Giunta regionale è tenuta a sottoporre al consiglio le risultanze della applicazione della presente legge e a presentare le proposte legislativi del caso.

Art. 6

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche.