Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 14 febbraio 2000, n. 8
Titolo:Modifiche ed integrazioni alle Leggi regionali 12 agosto 1994, n. 31 sulle strutture extra-alberghiere e 14 luglio 1997, n. 41 sull'attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo.
Pubblicazione:(B.u.r. 24 febbraio 2000, n. 19)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:TURISMO
Materia:Strutture ricettive
Note:Abrogata dall'art. 76, l.r. 11 luglio 2006, n. 9.

Sommario





1. Il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 31/1994 è così modificato:
"1. Sono country houses i fabbricati, siti in campagna o nei borghi rurali, trasformati, a seguito di lavori di ammodernamento che non comportino comunque alterazioni degli aspetti architettonici originali, in strutture ricettive dotate di camere o di appartamenti con servizio autonomo di cucina ed eventualmente dotati di servizio di ristorazione e di attrezzature sportive e ricreative.".



1. Dopo l'articolo 9 della l.r. 31/1994 è aggiunto il seguente articolo:
"Art. 9 bis (Offerta del servizio di alloggio e prima colazione, camera e colazione - Bed and Breakfast)
1. Per valorizzare nuove forme di offerta turistica finalizzate all'accoglienza e all'ospitalità dei turisti in ambiente familiare, coloro i quali offrono il servizio di alloggio e prima colazione con carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali, non sono tenuti a richiedere al Comune l'autorizzazione amministrativa prevista all'articolo 13, ma devono, comunque, inoltrare al Comune competente per territorio denuncia di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, comunicando il periodo di non attività.

2. I locali da destinare all'attività di cui al comma 1 debbono possedere, oltre ai requisiti igienico-sanitari previsti per l'uso abitativo dai regolamenti comunali edilizi e di igiene, i requisiti tecnici, strutturali e funzionali minimi così come indicati nell'allegata tabella A. I requisiti sono modificati o integrati con deliberazione della Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare.
3. L'attività di cui al comma 1, può essere esercitata in non più di tre camere, con un massimo di sei posti letto, della casa utilizzata ed i relativi servizi devono essere assicurati, per non più di trenta giorni consecutivi per ogni ospite, avvalendosi della normale organizzazione familiare.
4. Il Comune provvede ad effettuare apposito sopralluogo ai fini della verifica dell'idoneità all'esercizio dell'attività. Redige apposito elenco dandone comunicazione alla Provincia, alla Regione e alla APTR.
5. Coloro che esercitano l'attività di cui al comma 1 devono assicurare il servizio di prima colazione utilizzando almeno il 70 per cento dei prodotti tipici della zona, confezionati direttamente o acquisiti da aziende o cooperative agricole della regione.
6. Coloro che esercitano l'attività di cui al comma 1, sono obbligati a denunciare, mediante trasmissione di apposito modello regionale fornito dal Comune, l'arrivo e la presenza di ciascun ospite, oltre che all'autorità di pubblica sicurezza, anche all'ufficio di informazione e di accoglienza turistica di cui all'articolo 20 della l.r. 6 agosto 1997, n. 53 competente per territorio, entro il giorno 10 del mese successivo. Sono altresì obbligati a presentare, entro il 1° ottobre di ogni anno, al Comune competente per territorio, i prezzi praticati ed il periodo dell'attività esercitata nell'anno successivo.
7. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 non costituisce cambio di destinazione d'uso dell'immobile ai fini urbanistici e comporta, per i proprietari o possessori dei locali, l'obbligo di dimora nel medesimo per i periodi in cui l'attività viene esercitata o di residenza nel comune in cui viene svolta l'attività purché i locali siano ubicati a non più di cinquanta metri di distanza dall'abitazione in cui si dimora.
8. L'esercizio dell'attività di "Bed and Breakfast" non necessita di iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio.".


1. Dopo il comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 31/ 1994 è aggiunto il seguente comma:
"1 bis. Chiunque esercita l'attività di cui all'articolo 9 bis senza aver inoltrato la denuncia prevista al comma 1 del medesimo articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 200.000 a lire 600.000.".



1. Il comma 5 dell'articolo 5 della l.r. 41/1997 è sostituito dal seguente:
"5. L'apertura di succursali, filiali e punti informativi, anche da parte di agenzie con sede principale in altre regioni, deve essere comunicata al Comune nel cui territorio si intendono ubicare i relativi locali, indicando:
a) la denominazione dell'agenzia di viaggi principale e gli estremi del provvedimento di autorizzazione;
b) l'ubicazione dei locali di esercizio;
c) le generalità del titolare e, se trattasi di società, la sua esatta denominazione e ragione sociale, nonché le generalità del legale rappresentante della stessa;
d) le generalità del direttore tecnico dell'agenzia principale e del responsabile o referente della filiale, succursale o punto informativo;
e) gli estremi del deposito cauzionale già versato nella regione in cui ha sede l'agenzia principale nonché, qualora tale importo fosse inferiore a quello stabilito dal comma 1 dell'articolo 14, gli estremi della fidejussione in favore del Comune nel cui territorio viene aperta la filiale o succursale, di importo pari alla differenza tra i valori di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 14, determinati sulla base delle caratteristiche dell'agenzia e l'importo del deposito cauzionale già versato.".



1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 41/1997 è sostituita dalla seguente:
"f) l'esatta indicazione delle attività che si intende esercitare con riferimento agli articoli 3 e 4.".



1. Il comma 5 dell'articolo 21 della l.r. 41/1997, è sostituito dal seguente:
"5. Ai componenti della Commissione anche se dipendenti regionali e al segretario spettano, per ogni seduta effettuata ai sensi e per gli effetti della deliberazione della Giunta regionale n. 4727 del 28 dicembre 1994 e successive modificazioni e in caso di missione, i compensi fissati dalla Regione nei limiti previsti dalla l.r. 2 agosto 1984, n. 20 e successive modificazioni e integrazioni.".



Tabella A

1. Requisiti strutturali
1.1 L'altezza minima interna utile dei locali è quella stabilita dai regolamenti edilizi ed igienico-sanitari comunali.
1.2 La superficie minima delle camere è stabilita in sette metri quadrati per le camere ad un letto; in undici metri quadrati per le camere a due letti; in quattro metri quadrati per ogni letto aggiunto.

2. Caratteristiche e dotazioni delle camere da letto
2.l. Accesso alla camera indipendente da altri locali.
2.2 Letto adeguatamente corredato, armadio commisurato al numero di posti letto della camera, specchio e presa di correnti, comodino, sedia e cestino per i rifiuti.

3. Dotazioni dei servizi igienici
3.1 Un servizio igienico ogni sei posti letto, in caso di camere prive di bagni annessi.
3.2 Fornitura di biancheria da bagno.
3.3 Dotazione dei seguenti servizi minimi: water, bidet, lavabo, vasca o doccia, specchio con presa di corrente, chiamata d'allarme.
3.4 Fornitura di energia elettrica, di acqua calda e di riscaldamento.